Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9786 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23890/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 2034/17/14, depositata il 3 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio

2021 dal Consigliere Manzon Enrico.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza n. 2034/17/14, depositata il 3 marzo 2014, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di P.S. contro gli avvisi di accertamento per imposte dirette ed IVA 2005/2006.

La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che, come già correttamente ritenuto dai primi giudici, al contribuente non poteva attribuirsi la qualità di “imprenditore ippico”, fatto che fondava le pretese creditorie erariali, in quanto non possedeva almeno 5 cavalli, così come richiesto dal documento di prassi dello stesso Ente impositore, comunque non essendovi ulteriori elementi probatori per ritenere diversamente, specificamente con riguardo alla frequenza/entità dei premi riscossi dal P. per la partecipazione a concorsi ippici.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 44, poichè la CTR ha ritenuto che solo sulla base del mancato possesso di almeno 5 cavalli doveva escludere la natura imprenditoriale dell’attività del P. di partecipazione ai concorsi ippici.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, comma 1, poichè la CTR sempre e solo sulla base della considerazione di cui alla prima censura, ha escluso comunque che il contribuente potesse considerarsi titolare di reddito di impresa.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono fondate.

Appare infatti evidente l’errore giuridico nel quale è incorso il giudice tributario d’appello, il quale ha attribuito alla disposizione legislativa di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 44, un significato e quindi una portata giuridica che assolutamente non ha.

Tale disposizione infatti prevede che “1. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l’anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l’esistenza e il permanere dei requisiti per l’iscrizione; ai soggetti iscritti al predetto elenco l’imposta sul valore aggiunto nell’anno seguente si applica con l’aliquota del 10 per cento anche sui premi corrisposti ai sensi della L. 24 marzo 1942, n. 315, art. 3, e successive modificazioni”.

E’ chiaro che si tratta di una disposizione agevolativa, che quindi non può essere interpretata/applicata se non con esclusivo riguardo al suo specifico oggetto e sicuramente non ne può essere ermeneuticamente estesa la ratio.

La sentenza impugnata di contro afferma che tale disposizione ha una portata ben più generale ossia quella di attribuire la qualità di “imprenditore ippico” soltanto a chi possiede almeno 5 cavalli da corsa, ma è chiaro che si tratta una evidente violazione/falsa applicazione della disposizione stessa.

Peraltro la CTR campana sulla scorta di tale error juris afferma che gli elementi probatori suffraganti le pretese creditorie erariali (entità e frequenza dei premi incassati dal P. per la partecipazione ai concorsi ippici) sono comunque irrilevanti, con ciò concretizzando l’ulteriore error in judicando denunziato con il secondo mezzo ossia violando/falsamente applicando la citata disposizione del TUIR che appunto prevede in generale quali siano i -diversi- generali presupposti di fatto affinchè un reddito possa considerarsi quale “reddito di impresa”.

In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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