Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9784 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20338-2014 proposto da:

SERRA HOSPITAL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 4, presso lo

studio dell’avvocato DOMENICO GULLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SALVATORE DI MARCO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO;

EQUITALIA SUD S.P.A, (già EQUITALIA E.TR. S.P.A, appartenente al

Gruppo EQUITALIA Direzione e Coordinamento EQUITALIA S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SISTINA, 42, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI GALOPPI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CARMELA

PUPO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 162/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/03/201 r.g.n. R.G. 20338/2014

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado che, nel giudizio di opposizione a intimazione di pagamento, aveva ritenuto tardive le opposizioni, agli atti esecutivi e all’opposizione, così qualificata l’azione proposta in riferimento alle distinte censure svolte dall’opponente;

2. la Corte di merito riteneva formato il giudicato sulla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi per non avere l’appellante in alcun modo contestato, con il gravame, la statuizione del giudice di primo grado, di tardività delle censure, di natura formale, avverso l’intimazione di pagamento, perchè proposte oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell’intimazione prescritti (ex art. 617 c.p.c.);

3. i giudici del gravame ritenevano validamente notificata (in data 1 giugno 2006) la cartella alla persona giuridica, alla stregua dell’art. 145 c.p.c., comma 1, seconda parte e art. 139 c.p.c., con materiale consegna dell’atto – intestato alla s.r.l. Serra Hospital e, per essa, al legale rappresentante, presso l’indirizzo di quest’ultimo – in assenza del destinatario, a persona qualificatasi come incaricata, alla stregua del novellato art. 139 c.p.c., applicabile ratione temporis, e alla possibilità di notificazione al legale rappresentante in alternativa alla notifica alla sede legale;

4. inoltre la Corte territoriale confermava la decisione del primo giudice, di inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione, per mancata tempestiva impugnazione della cartella nel termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 per non essere risultate proposte censure incentrate su atti e fatti successivi alla definitività della cartella;

5. avverso tale sentenza la s.r.l. Hospital Serra, in persona del liquidatore, ha proposto ricorso affidato a sei motivi, al quale hanno opposto difese, con controricorso, l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., e Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. con plurimi motivi di ricorso la parte ricorrente deduce che la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sulle eccezioni inerenti alla nullità degli estratti di ruolo per carenza di motivazione, sull’intervenuta decadenza della pretesa creditoria D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 25, lett. A, sull’inesistenza dell’obbligo contributivo per prescrizione del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 23 (primo motivo); lamenta che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, la prova dell’avvenuta notifica della cartella sarebbe fornita dalla produzione della copia integrale della stessa, non essendo sufficiente l’esibizione dell’avviso di ricevimento e dell’estratto di ruolo (secondo); assume l’inefficacia della certificazione di conformità all’originale apposta sulla documentazione prodotta dall’agenzia (terzo); lamenta vizio di motivazione sulla regolare notifica della cartella alla persona giuridica (quarto) e omessa pronuncia sulla dedotta violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 e sull’eccepita prescrizione del credito previdenziale per decorso del termine quinquennale (quinto e sesto);

7. il ricorso è inammissibile per l’assorbente rilievo che, per essere incentrato su irregolarità formali, non si confronta con il decisum che, confermando la decisione di prime cure, ha ritenuto decorso il termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999 per contestare il merito della pretesa contributiva e, dunque, formato il giudicato sulla sussistenza del credito contributivo in difetto di tempestiva opposizione all’esecuzione e di censure incentrate su atti e fatti successivi alla definitività della cartella;

8. come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall’art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perchè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr. ex plurimis Cass. n. 20791 del 2019 e i precedenti ivi richiamati);

9. la definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall’azione generale prevista dall’art. 615 c.p.c. (tra le tante v., Cass. n. 2428 del 2019 e i precedenti ivi richiamati);

10. le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, sentenza n. 23397 del 2016 (e numerose successive conforme; v., fra le tante, Cass. n. 21704 del 2018), hanno affermato che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e, che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi della originaria domanda (vedi, per tutte: Cass., 12 maggio 2003, n. 7272; Cass., 24 marzo 2006, n. 6628);

11. in particolare, l’eventuale decorrenza del termine per l’esperimento dell’azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, come precisato dalle SS.UU. citate, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all’interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti,di esperire l’azione di opposizione all’esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo;

12. nella specie, l’intervenuta irretrattabilità del credito contributivo oggetto del giudizio assorbe ogni altra censura svolta, incentrata su vizi meramente formali della procedura, e rende inammissibile l’impugnazione ora proposta in sede di legittimità;

13. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

14. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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