Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9784 del 23/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 9784 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 16025-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

953
m

SCETTA MARIA LUISA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3062/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 23/04/2013

di NAPOLI, depositata il 11/06/2007 r.g.n. 3656/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità.

/

LUIGI;

16025.08

Udienza 14 marzo 2013

Pres. A. Lamorgese
Rei V. Di Cerbo
4

Sentenza

Rilevato che:
la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità
del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 2 maggio 2002 stipulato da Poste
Italiane s.p.a. con Maria Luisa Scetta;
per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice è
rimasta intimata;
il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;
in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente
la controversia in esame;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata,
oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un
accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di

fasi giudiziali ancora aperte— le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del
contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto
l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione
alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse;
nulla deve essere stabilito in tema di spese del giudizio di cassazione tenuto conto del
mancato svolgimento di attività processuale da parte della lavoratrice, rimasta intimata.

La Corte

.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2013.

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