Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9784 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 14/04/2021), n.9784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30594-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE CULTURALE SUONIESENSAZIONI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO, 24, presso lo studio dell’avvocato CIPOLLONE UBALDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato COLANTONIO RENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI

SECONDO GRADO di BOLZANO, depositata l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. L’Associazione culturale non riconosciuta “SUONISENSAZIONI” proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, all’esito di verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, riconosciuta la natura commerciale dell’attività esercitata dall’ente, le contestava un reddito non dichiarato di Euro 145.163,87 per l’anno di imposta 2010 con recupero dell’Ires e dell’Irap non versati.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso rideterminando il reddito in Euro 15.030,84 tenendo conto dei costi documentati dalla contribuente.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regione Trentino Alto-Adige accoglieva parzialmente l’appello innalzando il reddito imponibile, in conseguenza della non inclusione del novero dei costi della voce dei fitti passivi, per un importo di Euro 6.578,00. I giudici di seconde cure ritenevano utilizzabile la documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente non applicandosi il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 comma 4, e confermavano l’esistenza e la rilevanza dei costi portati in diminuzione del reddito desumibili dalla “copiosa” produzione documentale.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta due motivi. L’Associazione si è costituita depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33, in relazione all’art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 3; si sostiene che la CTR non avrebbe potuto esaminare la documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente non avendo la stessa ottemperato alla richiesta di esibizione di dati, notizie e documenti previsto dal D.P.R. citato, art. 32.

1.1. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 e del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si argomenta che la CTR avrebbe disatteso i principi giurisprudenziali secondo i quali i costi devono essere provati nella loro certezza) determinazione ed inerenza dal contribuente.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “In tema di accertamento fiscale, l’invito da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Il contribuente può conseguire una deroga all’inutilizzabilità solo ove ricorrano le condizioni di cui al D.P.R. 29 settembre, n. 600, art. 32, comma 5″ (cfr. tra le tante Sez. 5, n. 5734 del 2016).

2.2. Il principio sopra enunciato trova applicazione se la richiesta di notizie dati e documentazione proviene dagli Uffici delle imposte e non, come pacificamente avvenuto nella fattispecie in esame, quando il tentativo di interlocuzione sia avvenuto ad iniziativa della Guardia di Finanza nell’esercizio dei propri poteri investigativi previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33.

2.3 A favore di tale interpretazione milita la formulazione letterale del D.P.R., art. 32, comma 4, a tenore del quale ” le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.

2.4 La disciplina della sanzione del contribuente per omesso riscontro alle richieste dell’Ufficio non viene contemplata nel citato D.P.R., art. 33 che ha ad oggetto l’esercizio poteri di indagine della Guardia Finanzia nè tale disposizione contiene un espresso richiamo al citato D.P.R., art. 32, comma 4.

3. Il secondo motivo è, parimenti, infondato.

3.1 E’ pacifico che la ripresa fiscale Irpef ed Irap si riferisce ad un reddito non dichiarato e, quindi, oggetto di accertamento d’ufficio D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 411, comma 1.

3.2 La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (accertamento sintetico) o nell’art. 39 (accertamento induttivo), bensì nel, art. 41 (cd. accertamento d’ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva, senza che possano operare le limitazioni previste dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora 109), in tema di accertamento dei costi, disciplinando tale norma la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorchè infedele, sia comunque sussistente”.(cfr. Cass. 13119/2019,19192/2019 e 1506/2017).

3.3 Lo stesso principio di valorizzazione dei costi si applica anche alle ipotesi di accertamento induttivo “puro”, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, quando trovano applicazione le presunzioni prive dei requisiti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d (cfr. Cass. nr 26748/2018).

3.4 Per questa Corte, infatti, devono essere considerati i componenti negativi collegati allo svolgimento dell’attività, perchè altrimenti si assoggetterebbe ad imposta il profitto lordo, anzichè quello netto, in violazione dell’art. 53 Cost.. Viene, dunque, ribadito il principio per cui, nel caso di verifiche diverse da quelle analitiche, ed ai fini della ricostruzione del reddito, i costi non registrati devono essere riconosciuti anche nel caso in cui non siano stati annotati nelle scritture contabili ed anche quando sia stata omessa la dichiarazione dei redditi. Va, dunque, applicata l’imposta sull’utile netto, ossia portando in deduzione i costi non registrati, sia pure forfettariamente stabiliti.

3.5 In effetti, nel caso di specie, l’ufficio impositore, pur sollecitato dall’organo investigativo ad una verifica circa l’esistenza di costi e/o spese deducibili, ha identificato il reddito imponibile a fini di II.DD. con i ricavi presunti incorrendo in un evidente salto logico, discendente dalla omessa considerazione che reddito imponibile ai fini delle imposte dirette non è tout court parificabile ai ricavi ma, ben diversamente, è la “risultante algebrica di costi e ricavi”

3.6 Non è d’altro canto corretto il riferimento contenuto nel motivo di censura ai principi dell’onere della prova e alla disciplina contenuta nell’art. 109 Tuir applicabili nella diversa ipotesi, rispetto a quella oggetto della presente controversia, di una dichiarazione dei redditi, in cui una dichiarazione, ancorchè infedele, sia comunque sussistente.

3.7 La CTR, dunque, nel computare, ai fini della determinazione del reddito netto, anche i costi determinandoli sulla base della documentazione fornita dal contribuente ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra passati in rassegna”

4 Ne consegue il rigetto del ricorso.

5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso

– Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento dlele spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.600,00, per compensi Euro 200,00, per spese, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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