Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9784 del 04/05/2011
Cassazione civile sez. II, 04/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/05/2011), n.9784
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27999/2005 proposto da:
D.G.D.R.G., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato CAPPELLERI
Mario, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
COM NAPOLI, BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 16483/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 14/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
09/03/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.G.d.R.G. con atto notificato il 3.12.04, ha convenuto in giudizio avanti al G. di P. di Roma, il Comune di Napoli e il Monte dei Paschi di Siena – quale concessionaria del servizio Nazionale di Riscossione per la Provincia di Roma – al fine di sentir pronunciare l’illegittimità della cartella esattoriale impugnata n. (OMISSIS) notificata l’1.7.04, con la quale le veniva intimato il pagamento di una somma per una non precisata violazione al C.d.S.; esponeva che, non avendo mai ricevuta la notifica del verbale oggetto della predetta cartella esattoriale, la stessa doveva considerarsi nulla. Rimasto contumace il Comune di Napoli e costituitosi in giudizio il Monte dei Paschi – che eccepiva fra l’altro l’incompetenza per territorio de giudice adito in favore di quello di Napoli – il giudicante, ritenutosi competente, con sentenza n. 16483/2005, dichiarava l’opposizione inammissibile in quanto tardivamente proposta, e condannava l’opponente al pagamento delle spese di giudizio. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.G.d.R.G. sulla base di 3 mezzi;
gli intimati non hanno svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c.; deduce che nella fattispecie ella non aveva proposto ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22, bensì opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per cui non era tenuta all’osservanza di un termine particolare, di talchè l’azione proposta doveva considerarsi tempestiva.
Con il 2^ motivo l’esponente deduce il vizio e la contraddittorietà della motivazione: il g.d.p. avendo richiamato la propria competenza quale giudice del luogo dell’esecuzione, mentre poi ha ritenuto tardiva l’opposizione all’esecuzione da lei proposta.
Con il 3^ motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., lamentando che il giudice non aveva compensato le spese processuali.
Il ricorso è inammissibile.
Premesso, con il secondo motivo, che il giudice di pace di Roma, con il rigetto dell’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dal comune di Napoli e l’affermazione della propria competenza, aveva confermato la natura di opposizione all’esecuzione dell’azione esaminata, la ricorrente ha ribadito, con il primo motivo l’avvenuta proposizione da parte sua di un’opposizione ex art. 615 c.p.c., e dedotto l’erroneità dell’affermazione contenuta nella sentenza della sua tardività, non essendo la stessa soggetta ad altro termine di decadenza se non la conclusione dell’esecuzione.
Orbene, dovendo l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale essere operata sul concorrente rilevo della qualificazione dell’azione (giusta o errata che sia) effettuata dal giudice e dell’affidamento della parte (cfr.
da ultimo: Cass. n. 20811 del 7 ottobre 2010), la condivisione delle censure evidenzia nella proposizione del ricorso avverso la pronuncia la violazione dell’art. 616 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), giacchè la previsione della non impugnabilità (anzichè appellabilità) della sentenza emessa nel giudizio di opposizione all’esecuzione è stata introdotta dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14.
In conclusione il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile (assorbito il 3^ motivo).
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011