Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9783 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8396/2006 proposto da:

COMUNE DI LOANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43 presso lo studio dell’avvocato

D’AYALA VALVA Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato UCKMAR VICTOR, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

sul ricorso 13315/2006 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA P LUIGI DA

PALESTRINA 4 presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TROCCOLO GIOVANNI

BATTISTA, giusta delega a margine;

– controricorrente e ric. inc.le –

contro

COMUNE DI LOANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 47/2004 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 20/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, l’assorbimento o il rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Savona M.A. proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento, ai fini dell’Ici per l’anno 1999, che il Comune di Loano gli aveva fatto notificare per un terreno di sua proprietà, sito in territorio di quell’ente. Esponeva che l’atto impositivo era privo di motivazione; il procedimento amministrativo seguito era viziato, e comunque l’imposta pretesa era carente dei presupposti, atteso che si trattava di terreno agricolo, peraltro coltiva lui personalmente, essendo coltivatore diretto.

Instauratosi il contraddittorio, l’ente impositore eccepiva l’infondatezza dell’atto introduttivo, deducendo per converso la regolarità e fondatezza di quello impositivo, dal momento che il terreno era stato inserito in un piano di lottizzazione presentato dallo stesso ricorrente e da altri proprietari di diverse aree della zona, e che era stato approvato dal Comune, con la conseguenza che era divenuto perciò edificabile.

Quella commissione rigettava il ricorso introduttivo con sentenza n. 94 del 2003.

Avverso la relativa decisione il contribuente proponeva appello, cui l’appellato resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Liguria, la quale, in parziale riforma di quella impugnata, annullava in parte quell’avviso con sentenza n. 47 del 19.10.2004.

Essa osservava che l’area in questione, anche se non inserita nella zona a piena edificabilità di carattere privato, tuttavia era compresa nel piano attuativo con impianti dotati di servizi pubblici, che avevano reso possibile la piena edificabilità delle altre ivi ubicate, e perciò il valore veniva determinato in misura non superiore ad un terzo rispetto ai terreni a edificabilità piena compresi nella zona (OMISSIS).

Contro questa pronuncia il Comune di Loano ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, ed ha depositato memoria.

M. ha resistito con controricorso, ed a sua volta ha svolto ricorso incidentale sulla base di tre mezzi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

A) Ricorso principale.

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la CTR non considerava che l’appellante censurava la decisione impugnata soltanto in ordine alla debenza del tributo, sul presupposto che si trattasse di terreno utilizzato solamente a fini agricoli, e quindi era esente da imposta; e ciò a prescindere dalla possibile utilizzabilità a fini di impianti pubblici, sicchè non poteva determinare un diverso valore per la determinazione dell’imposta in misura ridotta; tema non introdotto dall’appellante, sicchè quel giudice cadeva nel vizio di ultrapetizione.

Il motivo è infondato.

Dall’esame della sentenza impugnata emerge che il giudice del gravame era stato investito della questione attinente al valore dell’area, e quindi alla determinazione dell’imponibile, trattandosi allora soltanto di interpretazione della volontà delle parti in ordine alla controversia portata al suo esame, e perciò esattamente poteva dedurre un imponibile diverso e più ridotto rispetto ala pretesa fiscale dell’ente pubblico.

2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, oltre che insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, giacchè il giudice di appello non considerava che il valore dell’area era stato stabilito in base alla perizia svolta dalla società Cogester all’uopo incaricata secondo i parametri previsti nella relativa normativa, trattandosi di terreno compreso in zona comunque edificabile, anche se adibita a strutture di pubblica utilità, di cui comunque l’ente impositore aveva tenuto conto, tanto che il valore determinato era risultato inferiore al prezzo della cessione tra la società Immobiliare Elisabetta e la cessionaria R.T., madre dell’appellante, che ne era l’erede. Peraltro il giudice di secondo grado nemmeno esplicitava il procedimento argomentativo seguito nel determinare il valore del cespite.

La censura va condivisa.

La CTR osservava che l’area di che trattasi era compresa in zona edificabile classificata (OMISSIS); tuttavia era destinata a strutture di pubblica utilità che rendevano edificabili i terreni ricadenti in quella, e pertanto, tenuto conto di tale elemento, il valore di mercato corrente andava determinato nella misura di un terzo, senza tuttavia esporre l’iter argomentativo seguito nella determinazione dell’imponibile.

L’assunto non è esatto, ne enunciato adeguatamente.

Invero il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), delinea una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria, nel prevedere che un terreno sia considerato edificatorio sia quando la edificabilità risulti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, sia quando, per lo stesso cespite, esistano possibilità effettive di costruzione. Pertanto essa non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria.

Ne discende che la presenza dei suddetti vincoli nel caso concreto non sottraeva le aree su cui insistevano al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incideva soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9510 del 11/04/2008, n. 19750 del 2004). Peraltro, sotto il secondo profilo, va rilevato che il giudice del gravame non esplicitava il procedimento argomentativo seguito nella determinazione dell’imponibile, se non mediante l’apodittica affermazione che esso andava stabilito nella misura non superiore ad un terzo rispetto al valore dell’area classificata in generale (OMISSIS).

Ne deriva che il primo motivo di ricorso va rigettato, ed il secondo accolto.

B) Ricorso incidentale 1) Col secondo motivo, che viene esaminato prima, stantie/il suo carattere preliminare, il ricorrente incidentale deduce omessa pronuncia e/o difetto di motivazione circa la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2 e L. n. 241 del 1990, art. 3, dal momento che il giudice dell’impugnazione non esaminava la questione relativa al difetto di motivazione dell’atto impositivo, nel quale soltanto il valore a metro quadro dell’area era indicato, senza che vi fossero esposte le ragioni di diritto che giustificassero quel provvedimento.

La censura è generica, atteso che il ricorrente non ha indicato le parti dell’atto di appello in cui la doglianza sarebbe stata enunciata, riportandone il contenuto ai fini della specificità ed autosufficienza del mezzo di gravame, senza indurre questo Giudice ad andare ad esaminare il relativo atto, con la conseguenza che la doglianza risulta inammissibile.

2) Col primo motivo il ricorrente per incidente lamenta omessa pronuncia e/o difetto di motivazione circa la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), poichè il giudice di appello non delibava la censura prospettata circa la sussistenza dei presupposti per l’esenzione o l’agevolazione fiscale spettante al proprietario, trattandosi di coltivatore diretto, che perciò non era tenuto alla dichiarazione del reddito, ed inoltre era pensionato per la pregressa attività suindicata; nè tale relativo provento poteva considerarsi prevalente rispetto al reddito inerente alla coltivazione del terreno.

Il motivo è infondato.

Sostanzialmente la CTR disattendeva l’assunto dell’appellante, secondo cui gli spettasse l’agevolazione invocata, sul presupposto che non ne ricorressero i requisiti, costituiti dalla qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, e della conduzione diretta dei terreni, a norma dell’art. 9 del decreto suindicato. A tal fine si considerano coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, secondo il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. 19 gennaio 1963, n. 9, art. 11, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Ne consegue che, mentre l’iscrizione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell’elenco svolge normalmente a titolo principale quell’attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all’agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l’agevolazione, la quale, pertanto, non compete. Nè al riguardo risulta che M. avesse mai fornito la prova della sua pretesa (V. pure Cass. Sentenza n. 214 del 07/01/2005).

3) Col terzo motivo il ricorrente denunzia omessa pronuncia e/o difetto di motivazione circa le valutazioni fatte dall’U.T.E. e riportate mediante la produzione di atti pubblici inerenti altre particelle site nella zona, e che erano state valutate con imponibile minore rispetto a quanto preteso dall’ente impositore.

Anche tale censura è inammissibile, giacche generica, dal momento che non sono state indicate le parti dell’appello in cui essa sarebbe stata contenuta, con la relativa enunciazione.

Ne deriva che il ricorso incidentale va rigettato; con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo del principale accolto, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Liguria, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese del giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

PQM

LA CORTE Riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del principale; accoglie il secondo; rigetta l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Liguria, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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