Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9783 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 14/04/2021), n.9783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30585-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 1086/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Edison spa proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso la cartella di pagamento afferente ad imposte erariali iscritte in ruoli resi esecutivi dall’Ente impositore, Agenzia delle Entrate.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo non dovuti gli aggi previsti in cartella.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia Entrate-Riscossioni e la Commissione Regionale Tributaria della Regione Lombardia, accogliendo l’eccezione proposta dalla società contribuente) dichiarava inammissibile l’appello in quanto proposto con patrocinio di un avvocato del libero foro in violazione delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 19, comma 1, lett. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrale Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. Edison spa non si è costituita.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, 2, comma, art. 12, comma 1, art. 15, comma 2-sexies, e D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 225 del 2016 nonchè del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies convertito in L. n. 58 del 2019 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che la CTR nel rilevare la nullità assoluta dell’appello proposto Agenzia delle Entrate e Riscossioni avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro sia incorsa nella dedotta violazione di legge in quanto non si verte in una ipotesi di patrocinio riservato all’Avvocatura di Stato secondo il vigente Protocollo di Intesa 22.6.2017.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, D.Lgs. n. 346 del 1992, art. 11 e art. 12, comma 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non avere i giudici regionali concesso un termine per regolarizzare il mandato alle liti conferito dall’Ader.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. 2.1 Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezione Unite che hanno affermato il seguente principio:” impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato citato R.D., art. 43, comma 4, – di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (cass. S.U. 30008/2019)

2.2 Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a:(…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.

3. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del 2 e cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

– Accoglie il primo motivo del ricorso/ assorbito il secondo) cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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