Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9783 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. II, 04/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 04/05/2011), n.9783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22439/2005 proposto da:

F.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato TANGARI

Salvatore, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

G.A.;

– intimata –

sul ricorso 26611/2005 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato

TAMPONI MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

QUARTA PIETRO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

F.U.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 104/2005 della Corte d’Appello Lecce – SEZ.

DIST. CORTE D’APPELLO di TARANTO, depositata il 06/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Tangari Salvatore difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avv. Tamponi Michele difensore della resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’accoglimento dei

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1998, F.U. convenne di fronte al tribunale di Taranto G.A., quale unica erede di P. T., asserendosi acquirente, per scrittura privata del 1983, di immobili appartenuti in vita al P., proponendo in subordine domanda ex art. 2932 c.c..

La G., costituitasi, resisteva alla domanda, che veniva respinta dall’adito Tribunale con sentenza del 2004, che veniva appellata dal soccombente; la controparte resisteva al gravame.

Con sentenza in data 4.3/6.4.2005, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva il gravame relativamente alla irritualità della produzione documentale di controparte, ma lo respingeva quanto al petitum, in ragione della mancata disponibilità dal fascicolo di parte del F., non ridepositato tempestivamente, dopo il ritiro dello stesso e della conseguente indisponibilità dei documenti su cui la tesi dell’appellante era basata e regolava le spese.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un solo motivo, il F., resiste con controricorso la G., proponendo al contempo ricorso incidentale condizionato, basato anch’esso su di un solo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

L’unico motivo del ricorso principale lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 116, 168, 169 e 347 c.p.c.) e vizio di motivazione.

Ci si duole che la Corte salentina abbia omesso di prendere in esame la domanda dell’appellante nonostante che dal fascicolo di ufficio e da quello di controparte fosse desumibile quanto devoluto all’esame dei giudici e le ragioni dell’impugnazione.

Si assume infatti che la copia della scrittura di vendita del 7 agosto 1983 fosse inserita nel fascicolo di controparte, e quindi esaminabile dalla Corte distrettuale, mentre l’omessa produzione della controdichiarazione, su cui era basata la tesi difensiva della G. comportava l’accoglimento dell’originaria domanda.

La diversa tesi della contro ricorrente, secondo cui nel suo fascicolo di parte non era affatto contenuta la scrittura del 1983, mentre era presente la controdichiarazione, ha trovato riscontro dall’esame degli atti depositati, che questa Corte, essendo stato denunciato un vizio processuale, era facultizzata a compiere.

Infatti, al di là del diverso modo di indicare nel fascicolo il documento costituente la controdichiarazione, questa era presente nel fascicolo della G., mentre non vi era contenuta la scrittura privata di vendita.

Trova così pieno riscontro la argomentazione su cui si basa la tesi della Corte distrettuale circa l’impossibilità di verificare la fondatezza della tesi sostenuta dall’allora appellante, donde l’infondatezza della doglianza come proposta, irrilevante risultando, su tali basi, la ritualità o meno della produzione documentale di controparte.

Il ricorso principale deve essere pertanto respinto.

L’unico motivo del ricorso incidentale, dichiaratamente subordinato, risulta conseguentemente assorbito, in ragione della pronunciata reiezione del ricorso principale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, la Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 6.700,00 Euro, di cui 6.500,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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