Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9782 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13393-2014 proposto da:

GUERRA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326,

presso lo studio dell’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMEO BIANCHIN;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO;

– I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA’ e

GIANDOMENICO CATALANO che lo rappresentano e difendono;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A., già EQUITALIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 477/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/02/2014 r.g.n. R.G.N. 183/2010.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Guerra srl, già Guerra Spa, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste che, ritenendo che nell’appalto di alcuni lavori edili la società avesse realizzato un mero utilizzo di manodopera in violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 in parziale accoglimento dell’opposizione avverso il verbale di accertamento dell’INPS e della cartella esattoriale avente ad oggetto premi INAIL, sulla scorta della disposta c.t.u. determinava gli importi dovuti dalla società all’Inps e all’INAIL in relazione ai lavoratori per i quali si era effettivamente realizzata la fattispecie interpositoria illecita, confermando in tali limiti la sentenza di primo grado.

2. Il ricorso della società è affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso l’Inps – anche quale mandatario di SCCI s.p.a. – e l’INAIL.

3. L’Inail ha depositato anche memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. La società ricorrente deduce la violazione degli artt. 1180 c.c. e artt. 112 e 434 c.p.c. e lamenta che la Corte d’appello di Trieste abbia omesso di pronunciare su una domanda proposta dalla difesa dell’opponente in primo grado e rinnovata in grado appello, avente ad oggetto la determinazione della contribuzione previdenziale e dei premi già versati dalle ditte appaltatrici, ordinando conseguentemente lo scorporo delle predette somme da quanto eventualmente dovuto da Guerra srl e la conseguente rideterminazione delle sanzioni civili.

5. Il motivo è fondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte risulta ormai assolutamente maggioritaria l’affermazione del principio in base al quale “In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una obbligazione concorrente del datore di lavoro apparente per i contributi dovuti agli enti previdenziali, fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180 c.c., comma 1, ovvero dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che assuma rilievo la consapevolezza dell’altruità del debito, atteso che, in caso di indebito soggettivo, anche il pagamento effettuato per errore è qualificabile, in forza del coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 c.c., come pagamento di debito altrui, con efficacia estintiva dell’obbligazione in presenza delle condizioni di cui all’art. 2036 c.c., comma 3” (Cass. n. 28061 del 21/12/2011, Cass. n. 463 del 16/01/2012, Cass. n. 17516 del 03/09/2015, Cass. n. 19030 del 31/07/2017).

Anche in relazione all’ipotesi di appalto posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, si è affermato che “i pagamenti a titolo contributivo effettuati dall’appaltatore valgono a liberare il committente fino a concorrenza delle somme versate, così come dispone il comma 3 bis predetto articolo, che rinvia al precedente art. 27, comma 2, dando applicazione alla regola generale di cui all’art. 1180 c.c., che impone la verifica in concreto dell’avvenuta o meno integrale soddisfazione delle pretese contributive formulate dagli enti previdenziali” (Cass. n. 18278 del 08/07/2019).

6. L’eccezione di adempimento del terzo dell’obbligazione oggetto del verbale di accertamento e della cartella esattoriale era stata tempestivamente formulata dalla società opponente in entrambi i giudizi, corredata da istanze istruttorie per la relativa determinazione. Tale eccezione doveva essere fatta oggetto di specifico esame, non essendo sufficiente l’affermazione generica contenuta nella motivazione della detraibilità in sede esecutiva, a fronte della precisa quantificazione del credito degli enti impositori effettuata nella sentenza, comprensiva di sanzioni ed accessori, che avrebbe comunque impedito di rimettere in discussione il giudicato in relazione a circostanze deducibili nel giudizio di merito.

7. Non osta alla conclusione assunta la difficoltà di determinazione degli importi, da affrontarsi e risolversi nel giudizio di rinvio.

8. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuova quantificazione del credito degli enti in coerenza con gli affermati principi.

9. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

10. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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