Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9782 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8395/2006 proposto da:

COMUNE DI LOANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43 presso lo studio dell’avvocato

D’AYALA VALVA Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato UCKMAR VICTOR, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 43/2004 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 20/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Savona M.A. proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento, ai fini dell’Ici solo per il mese di maggio del 2000, che il Comune di Loano gli aveva fatto notificare per un terreno, già divenuto di proprietà della madre, R.T., nel frattempo deceduta, e di cui egli era erede, e che era sito in territorio di quell’ente. Esponeva che egli non poteva essere il soggetto passivo d’imposta, per non avere accettato l’eredità;

comunque l’atto impositivo era privo di motivazione; il procedimento amministrativo seguito era viziato, e l’imposta pretesa era carente dei presupposti, atteso che si trattava di terreno agricolo, peraltro già coltivato da lui personalmente, essendo coltivatore diretto.

Instauratosi il contraddittorio, l’ente territoriale resistente eccepiva l’infondatezza dell’atto introduttivo, deducendo la regolarità e fondatezza di quelli impositivo, dal momento che non risultava che la madre del contribuente avesse altri eredi; il terreno era stato inserito in un piano di lottizzazione già presentato dallo stesso ricorrente e da altri proprietari di diverse aree della zona, e che era stato approvato dal Comune, con la conseguenza che perciò era divenuto edificabile.

Quella commissione rigettava il ricorso introduttivo con sentenza n. 70 del 2003.

Avverso la relativa decisione il contribuente proponeva appello, cui l’appellato resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Liguria, la quale, in parziale riforma di quella impugnata, annullava in parte quell’avviso con sentenza n. 43 del 19.10.2004.

Essa osservava che il cespite in questione andava sottoposto a tassazione; ma poichè l’appellante ne era stato proprietario soltanto per i primi quattro mesi dell’anno d’imposta ed erano state pagate cinque mensilità, allora quella relativa al mese di maggio, per la quale la proprietà era stata in capo a R., andava rimborsata a lui.

Contro questa pronuncia il Comune di Loano ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, ed ha depositato memoria.

M. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la CTR non considerava che l’appello era inammissibile, dal momento che era generico; non vi erano indicati i punti censurati della sentenza impugnata; le doglianze non erano specifiche, ma l’appellante si riportava “tout court” alle osservazioni e richieste contenute nel ricorso introduttivo.

Il motivo è fondato.

In realtà l’atto di appello, peraltro esaminato direttamente, trattandosi di “error in procedendo”, risulta abbastanza generico sia sotto il profilo dei punti della decisione impugnata, non indicati specificamente, sia con riferimento alle censure che non vengono esplicitate, limitandosi l’appellante a contestare la sussistenza dei presupposti dell’imposizione e la sua qualità di erede, senza nulla indicare in dettaglio.

Invero, com’è noto, ai fini dell’integrazione del requisito della specificità dei motivi di appello richiesto dall’art. 342 cod. proc. civ., non era sufficiente il generico assunto che la decisione del giudice di primo grado fosse erronea, essendo invece necessario, a pena di inammissibilità dell’appello, indicare le ragioni concrete per cui si richiedeva il riesame, con un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, contrapponendo alle argomentazioni ivi svolte quelle dell’appellante M., volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 18229 del 28/11/2003).

2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e art. 112 c.p.c., giacchè il giudice di appello non considerava che il gravame si basava sulla pretesa mancanza della qualità di erede dell’inciso e dei presupposti dell’imposizione, e non invece su errato calcolo dell’imposta con la richiesta di restituzione, sicchè la CTR cadeva nel vizio di extrapetizione nel disporre il rimborso della mensilità di maggio.

La censura, che comunque va condivisa, rimane assorbita dal motivo testè esaminato.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al primo motivo, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 1, e declaratoria di inammissibilità dell’appello.

Quanto alle spese del secondo grado e di questo giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello, e compensa le spese del secondo grado e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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