Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9781 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 9781 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTINI VINCENZO

Elettivamente domiciliato in Roma, via Benaco, n.
5, nello studio dell’avv. Chiara Morabito, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avv. Massimo
Belelli, giusta procura speciale in calce al ricors o.
ricorrente

1

Data pubblicazione: 13/05/2015

Cm.

contro
CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL’ASO E DEL TESINO, GIA’

ASCOLI PICENO

Elettivamente domiciliato in Roma, via Panama, n.
12, nello studio dell’avv. Cesare Persichelli;
rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Girardi,
giusta procura speciale a margine del controricorso.
controricorrente

avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, n. 381, depositata in data 24 settembre 2008;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica
del 14 aprile 2014 dal consigliere dott. Pietro
Campanile;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in
t 4eg?, F54
persona del sostituto dott. (Pierluigif Pratis, il

quale ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Ritenuto in fatto e in diritto

l – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte
di appello di Perugia ha determinato l’indennità di
espropriazione relativa ad un fondo espropriato a
favore del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Ascoli Piceno, stabilendo, per quanto in

2

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DI

o

questa sede rileva, che dovessero detrarsi le somme
“già depositate o versate dal Consorzio al titolo
in questione maggiorate di accessori come le somme

mento”.
Per

la cassazione di tale decisione, unicamente

sotto il profilo sopra indicato, il martini ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, cui il
Consorzio ha resistito con controricorso.
Con atto in data 28 gennaio 2015, depositato nella
cancelleria di questa Corte, i siguori Martini Giuseppe e Martini Pietro, quali unici eredi del ricorrente, deceduto in data 5 dicembre 2010, hanno
rinunciato al ricorso.
A detta rinuncia hanno aderito tanto la parte controricorrente, quanto i difensori tutti.
Sussistendo i presupposti di legge, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia, non richiedendosi pronuncia sulle spese, stante l’adesione del controricorrente alla rinuncia.
P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.

3

dovute dalle date del rispettivo deposito o versa-

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 aprile 2015.

Il lPresiente

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