Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9780 del 18/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.18/04/2017),  n. 9780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1001/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

D’ANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7526/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 30/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, rigettando l’appello principale dell’ufficio e accogliendo l’appello incidentale di C.C., ha riconosciuto il diritto al rimborso della professionista, esercente la professione di medico ambulatoriale, delle somme versate a titolo di IRAP nei 48 mesi antecedenti l’istanza di rimborso;

Rilevato che la parte intimata si è costituita con controricorso;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che la censura con la quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., è manifestamente fondato;

Considerato che la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi espressi a S.U. da questa Corte – sent. n. 9451/2016, ove si è ritenuto che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico”;

Considerato che il giudice di appello, nell’escludere la rilevanza ai fini IRAP dell’unico dipendente della contribuente, ha tralasciato di valutare la tipologia dell’attività svolta dall’unico dipendente che,solo nell’ipotesi di mansioni esecutive, avrebbe eliso il requisito dell’autonoma organizzazione;

Considerato che il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

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