Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9780 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. II, 04/05/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 04/05/2011), n.9780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21677/2005 proposto da:

L.E., e per esso gli eredi L.L.

(OMISSIS), L.D. (OMISSIS), B.

L. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO N 180, presso lo studio dell’avvocato FIORILLI Paolo,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FOLETTO ANGELO;

– ricorrenti –

contro

R.M.T. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1102/2004 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata

il 19/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26 luglio 1996 il Pretore di Vicenza – adito da R.M.T. nei confronti di L.E. e S.S. – in accoglimento delle domande dell’attrice dichiarò che la corte in comproprietà delle parti poteva essere utilizzata come parcheggio dei loro autoveicoli e che illegittimamente vi erano stati collocati dai convenuti due muretti e alcuni cartelli di divieto di sosta; respinse la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da L.E..

Adito da quest’ultimo, il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 19 luglio 2004, ha dichiarato improcedibile l’appello, rilevando che L.E., dopo aver ritirato il proprio fascicolo di parte contenente la copia della sentenza impugnata, non lo aveva ridepositato, sicchè non potevano essere vagliati i motivi di gravame, anche per la mancanza in atti delle fotografie cui avevano fatto riferimento i testimoni.

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi, L.D., L.L. e B. L., in qualità di eredi di L.E.. R.M. T. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Chi impugna una sentenza in veste di erede di colui che era stato parte nel giudizio a quo è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto decesso del de cuius, sia la propria asserita qualità di suo successore a titolo universale (v., da ultimo, Cass. 25 giugno 2010 n. 15352).

Questo onere non è stato adeguatamente assolto dai ricorrenti, i quali hanno prodotto un certificato di morte di L.E., ma non hanno anche documentato di essere i suoi eredi.

In accoglimento dell’eccezione formulata in tal senso dal pubblico ministero, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale l’intimata non ha svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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