Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 978 del 21/01/2010

Cassazione civile sez. III, 21/01/2010, (ud. 19/10/2009, dep. 21/01/2010), n.978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23311-2005 proposto da:

AMEDEO BONFIGLIOLI SRL in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro-tempore B.L., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MILAZZO 51, presso lo studio dell’avvocato

RICCIARDI EMILIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAZZOLENI

ROBERTO con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 13,

presso lo studio dell’avvocato FINANZE GIUSEPPA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TAFURO FRANCESCO per delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ERMES LORI & C SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 17/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

Seconda Sezione Civile, emessa il 14/01/2005; depositata il

18/05/2005; R.G.N. 1854/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2009 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato ROBERTO MAZZOLENI; udito l’Avvocato FRANCESCO

TAFURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con sentenza in data 26-2-2004 il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione proposta dalla s.r.l. AMEDEO BONFIGLIOLI avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della s.n.c. ERMES LORI & C. per il pagamento di Euro 24.614,40 a titolo di canoni di locazione per i mesi dal settembre 2002 a gennaio 2003, relativamente a un appezzamento di terreno con annessi fabbricati sito in (OMISSIS); rigettava altresì la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente nei confronti di L.E. in proprio per l’accertamento e la declaratoria dell’avvenuta risoluzione della locazione alla data del 31-7-2002 per mutuo consenso delle parti;

condannava, infine, l’opponente al pagamento delle spese processuali.

1.2. La decisione era gravata da appello dalla s.r.l. AMEDEO BONFIGLIOLI. Si costituiva la ERMES LORI s.n.c. per resistere all’impugnazione, mentre rimaneva contumace L.E..

Con sentenza in data 14-1/18-5-2005 la Corte di appello di Bologna rigettava l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese.

1.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.n.c. AMEDEO BONFIGLIOLI, svolgendo quattro motivi, integrati da memoria difensiva.

Ha resistito L.E., depositando controricorso con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza del ricorso.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte della s.n.c. ERMES LORI & C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, prospettata sotto il profilo della carenza di autosufficienza del ricorso, in relazione al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 sul presupposto della mancata indicazione di una chiara e completa esposizione dei fatti e delle argomentazioni giuridiche a sostegno delle pregresse deduzioni in sede di merito.

Invero – contrariamente a quanto opinato dal controricorrente – la parte del ricorso dedicata al “fatto” contiene una sintetica, ma, comunque, esauriente indicazione di tutti gli elementi utili, perchè questa Corte di legittimità possa avere una completa cognizione sia dei fatti che hanno determinato la lite, sia dell’oggetto del contendere, senza necessità di reperirli aliunde, attesa l’esposizione, seppure sommaria, del tema del contendere, la riproduzione nello stesso ricorso del dispositivo della sentenza di primo grado e, infine, il succinto richiamo ai contenuti della sentenza di appello, di conferma di quella del Tribunale (cfr. pagg.

1-3 del ricorso). Inoltre il successivo contenuto del ricorso individua con sufficiente chiarezza il tema centrale della controversia, quale dibattuto nel giudizio di merito, e cioè la controversa questione del perfezionamento o meno tra le parti di un accordo in ordine allo scioglimento anticipato del rapporto di locazione, cui è direttamente correlata quella della debenza o meno dei canoni di cui all’opposta ingiunzione.

Va, quindi, fatta applicazione del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c. comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, anche senza che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. n. 11653 del 2006).

1.1. Così superata l’eccezione di carattere pregiudiziale, prima di passare all’esame dei motivi di ricorso, deve premettersi che, in estrema sintesi, i punti salenti del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello si rinvengono: a) nella considerazione della previsione di una forma scritta per l’accordo risolutivo, richiesta dal locatore e peraltro predisposta unilateralmente dalla persona incaricata di condurre le trattative per conto del conduttore con lettera del (OMISSIS), senza l’indicazione di impegni che la BONFIGLIOLI aveva garantito di prendere nei confronti dell’altra parte e, per giunta, con la previsione di una parziale liberazione dei locali “in contrasto con il ventilato rilascio degli stessi per il 31-7-2002” (donde la mancata sottoscrizione per accettazione della lettera da parte del L.); b) nel rilievo dell’assenza di elementi di riscontri emergenti dalla prova orale e dalle dichiarazione delle parti in ordine al raggiungimento di un accordo verbale anche soltanto sugli elementi essenziali della convenzione estintiva anticipata e, anzi, nella considerazione della presenza di più di un elemento (segnatamente: la mancata riconsegna delle chiavi ancora all’epoca dell’assunzione della prova testimoniale e, quindi, a distanza di oltre un anno dalla pretesa scadenza anticipata, nonchè l’assenza di una preventiva verifica dell’immobile richiesta dal locatore) deponente in senso contrario al perfezionamento di un accordo di tal fatta.

2. I primi due motivi di ricorso investono l’argomento riportato sopra sub lett. a) e, per la stretta connessione, sono suscettibili di disamina unitaria.

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325, 1326, 1350, 1352 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Al riguardo parte ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto che la mancata sottoscrizione per accettazione dell’atto scritto da parte locatrice avesse l’effetto di “vanificare l’eventuale accettazione in precedenza oralmente espressa dal L.”; osserva che per la validità del negozio di risoluzione di un contratto di locazione non è necessaria alcuna forma, tantomeno scritta, essendo sufficiente che l’accordo tra le parti si sia manifestato in qualsiasi modo; precisa che, nel caso all’esame, non rilevava la circostanza della mancata sottoscrizione da parte del L. della lettera (OMISSIS) inviatagli dalla BONFIGLIOLI, dal momento che l’accordo sulla risoluzione anticipata si era già perfezionato verbalmente ai sensi dell’art. 1326 c.c., comma 1 nel momento stesso in cui l’incaricato della BONFIGLIOLI aveva preso conoscenza della verbale adesione del L.; in particolare – sempre a parere del ricorrente – non sarebbe applicabile il cit. art. 1326 c.c., comma 4 trattandosi di norma nell’interesse del proponente (nella specie la s.r.l. BONFIGLIOLI) che, quindi, ben poteva rinunciare alla forma scritta.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1325 c.c., art. 1326 c.c., comma 1 e art. 1372 c.c. e dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare parte ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto raggiunto tra le parti un mero “accordo di massima” – definizione, questa, priva di valenza giuridica – e deduce, in contrario senso, che l’accordo verbale, intercorso tra il L. e l’incaricato della BONFIGLIOLI, aveva le caratteristiche di un vero e proprio contratto risolutivo della precedente locazione, come risulterebbe dalle dichiarazioni confessorie del L. in sede di interrogatorio, mentre la lettera del (OMISSIS) serviva a soddisfare l’esigenza del locatore di intrattenere nuovi rapporti di locazione e a regolare le modalità di esecuzione del medesimo accordo risolutivo, rimanendo estranea ad esso.

2.3. I suesposti motivi non meritano accoglimento.

In via di principio si rileva che in materia di conclusione di un contratto, l’accertare se le parti abbiano voluto contenere i propri rapporti nella fase delle trattative o se abbiano, invece, inteso già vincolarsi reciprocamente sugli elementi essenziali del contratto implica la risoluzione di una quaestio voluntatis devoluta all’apprezzamento del giudice del merito. La determinazione del momento in cui sia intervenuto l’incontro delle volontà delle parti ai fini del perfezionamento di un contratto, e in particolare l’accertamento se una data scrittura sia sottoscritta con la limitata funzione di riprodurre formalmente un vinculum iuris già instaurato tra le parti o di perfezionare un accordo reciprocamente vincolante, costituisce apprezzamento devoluto al giudice di merito, non sindacabile in cassazione, ove non presenti errori di diritto o di logica. Inoltre, poichè la conclusione del contratto, con la conoscenza dell’accettazione da parte del proponente, postula la conformità di questa alla proposta, il giudice chiamato a pronunciarsi su una controversia avente a oggetto la conclusione di un contratto, affermata da una parte e negata dall’altra, deve esaminare, anche d’ufficio, gli elementi della fattispecie legale di cui all’art. 1326 c.c. e accertare se tra proposta e accettazione vi sia la concordanza voluta dalla legge (Cass. civ., Sez. 2, 22/08/2003, n. 12344).

Ciò premesso, ritiene il Collegio che gli indicati motivi di ricorso travisino la ratio decidendi, enfatizzando una premessa svolta in via ipotetica (“… anche a voler ammettere che le parti avessero raggiunto verbalmente un accordo di massima …” si legge, infatti, a pag. 11 della sentenza) ed isolando e confondendo una delle due circostanze (quella, per l’appunto, attinente alla previsione della forma scritta) che la Corte di appello ha considerato “essenziali” per giungere al convincimento che le parti si trovassero, in relazione al futuro contratto risolutivo, nella fase delle semplici trattative e non avessero, perciò, raggiunto alcun accordo con effetto vincolante in ordine ai contenuti del successivo negozio.

Valga, in particolare, considerare che il riferimento a “un accordo di massima”, su cui si appuntano i motivi all’esame, risulta coordinato sia con le precedenti osservazioni in ordine alla mancata riproduzione nell’atto scritto di “impegni” richiesti o di date “ventilate” nel corso delle trattative, sia con i successivi rilievi in ordine alle risultanze della prova orale (quali già sintetizzate sub b)), derivandone il convincimento della mancata corrispondenza della proposta e accettazione e, anzi, del mancato raggiungimento di qualsivoglia accordo sia pure soltanto sugli elementi essenziali della convenzione risolutiva (cfr. pag. 13).

Merita aggiungere che la circostanza, risultante dall’impugnata sentenza, secondo cui l’atto scritto era stato richiesto dal locatore (che, dunque, a tali effetti, deve ritenersi controproponente), evidenzia come siffatta formalità rispondesse nel caso specifico ad un’esigenza del L. (il quale soltanto avrebbe, pertanto, potuto rinunciarvi); per cui, anche sotto tale profilo, deve concludersi per la corretta applicazione dell’art. 1326 c.c..

In definitiva i suddetti motivi, assertivamente postulando l’esistenza di un accordo verbale, si rivelano funzionali ad una valutazione meramente alternativa a quella assunta nell’impugnata sentenza.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In proposito parte ricorrente lamenta che la motivazione a sostegno dell’impugnata sentenza sia gravemente insufficiente, difettando la valutazione analitica e globale delle prove assunte, per non avere riconosciuto nessuna evidenza ad emergenze istruttorie decisive per la qualificazione degli accordi intercorsi tra le parti, quali sarebbero: il fatto che il L. avesse richiesto e ottenuto l’atto scritto contenente gli estremi del raggiunto accordo; che avesse altresì richiesto lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica delle cisterne affinchè l’immobile, al momento del rilascio, venisse consegnato pulito e conforme alle norme di sicurezza; la circostanza che lo stesso L. non avesse più l’autorizzazione alla gestione del deposito, per essergli stato revocato il decreto, e avesse altresì volturato il contratto dell’ENEL a suo favore.

4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 e 1590 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Al riguardo parte ricorrente contesta le valutazioni espresse dalla Corte di appello in ordine alle dichiarazioni del L. in sede di interrogatorio e deduce che dalle stesse non si possa in alcun modo desumere l’esistenza di una condizione apposta all’assenso risolutorio verbalmente manifestato; osserva, quindi, sotto il profilo della violazione di legge, che la condizione fa dipendere l’efficacia o la risoluzione del contratto da un evento futuro e incerto, tale non potendo ritenersi la precisazione fatta dal L. all’incaricato della BONFIGLIOLI di volere verificare le condizioni del locale; mentre sotto il profilo del vizio motivazionale, lamenta che la motivazione non sia aderente al concreto contenuto degli elementi di prova assunti e che tale erronea lettura abbia portata decisiva, dal momento che avrebbe indotto la Corte di appello ad escludere l’esistenza di una “incondizionata risoluzione”.

4.1. Anche i suddetti motivi, per la stretta connessione delle tematiche, attinente alle valutazione degli elementi probatori, si prestano ad una trattazione unitaria.

Al riguardo – premesso che in base ai principi che regolano l’onere della prova gravava sull’odierna parte ricorrente l’onere di dimostrare l’intervenuta formazione del consenso delle parti in ordine ai tempi e modi della risoluzione anticipata del rapporto – rileva (che il Collegio che la decisione impugnata si sottrae al sindacato di legittimità in quanto si fonda su una motivazione sufficiente (avendo esplicitamente od implicitamente valutato tutte le risultanze rilevanti), logica e non contraddittoria. In sostanza parte ricorrente, sotto l’apparente denuncia della violazione di legge e del vizio motivazionale, tenta di accreditare una valutazione dei fatti divergente da quella affermata, peraltro stravolgendo – come si è già visto sub 2.3. segnatamente in ordine alla valenza della forma scritta -i punti salienti dell’iter argomentativo della sentenza impugnata, la quale mostra chiara la ratio decidendi, fondata sulla considerazione dell’esigenza della scrittura manifestata dal L. e del carattere innovativo, rispetto al precedente stato delle trattative, della lettera predisposta per conto della BONFIGLIOLI (che, in tal modo, costituiva una nuova proposta), nonchè sul rilievo dell’inquadramento della condotta parallelamente tenuta dalle parti (ad es. con la mancata richiesta di rinnovo dell’autorizzazione prefettizia per la gestione del deposito) – valutata nel contesto di tutti i dati emergenti dalla prova orale e, segnatamente, del fatto del mancato rilascio e, anzi, della mancata offerta di rilascio – nell’ambito del mero apprestamento di un programma negoziale mai perfezionato.

Va precisato che l’esattezza delle suddette valutazioni, non può formare oggetto di contestazione in sede di legittimità, essendo notoriamente preclusi alla Corte di cassazione l’esame degli elementi fattuali e l’apprezzamento fattone dal giudice del merito al fine di pervenire al proprio convincimento. Ciò che rileva in questa sede, dunque, è che i criteri di valutazione utilizzati sono conformi nello specifico alla norma generale espressa dall’art. 116 c.p.c., che – salvo i casi di prova legale – è quella del libero convincimento del Giudice, inteso come libertà di valutare gli elementi probatori, con il limite, qui rispettato di dare conto dei criteri adottati. La valutazione dei singoli e specifici elementi operata nella sentenza impugnata è, infatti, valutazione di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità, perchè sorretta da una motivazione congrua e logica.

Invero il controllo di legittimità della Suprema Corte non deve ripercorrere l’iter cognitivo e valutativo del Giudice di merito allo scopo di condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare la razionalità intrinseca e l’adeguatezza della motivazione, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata.

Non appare inutile rilevare che, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte, il vizio logico di motivazione, come causa di annullamento della sentenza, può consistere o nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione, o nell’attribuzione, a taluno degli elementi emersi in corso di causa, di un significato fuori del senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto, o nell’assoluta incompatibilità razionale dei vari elementi di causa. Ne consegue che non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza in fatto della ricostruzione operata dal giudice di merito alle circostanze effettivamente emerse nel corso del processo, od una esposizione dei dati che non instauri tra di essi il collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all’interno della possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass. n. 02869 del 26.02.2003).

D’altra parte deve pure evidenziarsi che i suddetti motivi di ricorso difettano sotto il profilo dell’autosufficienza, dal momento che parte ricorrente si limita ad una generica contestazione delle varie affermazioni contenute nella sentenza impugnata ovvero anche al rinvio a dati extratestuali non verificabili in quanto tali in questa sede, ma non ha allegato copia (o ritrascritto in ricorso i relativi contenuti) degli atti, il cui tenore contrasterebbe con la ricostruzione operata dal giudice del merito, essendosi limitata a riportare una frase (“stralciata” dal relativo contesto) che sarebbe stata pronunciata da un testimone ovvero a fornire una propria personale interpretazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio o testimonianza. In tal modo parte ricorrente è rimasta assolutamente inadempiente all’onere a suo carico di “individuare” e “rappresentare” la decisività dell’informazione probatoria e cioè la sua idoneità a minare dalle radici la struttura logica del ragionamento del giudice.

In definitiva le censure di cui agli esposti motivi di ricorso, per lo più in fatto, non dimostrano affatto la pretesa illogicità della motivazione, nè lasciano emergere alcuna incongruenza giuridica e si risolvono, al di là dei vizio denunciati, nella prospettazione di elementi di dubbio, frutto di una lettura assolutamente parziale e non coordinata delle risultanze processuali.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore del resistente in Euro 2.000,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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