Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 978 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 24/09/2020, dep. 20/01/2021), n.978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8660/2017 proposto da:

Consorzio Gargano Trasporti Soc. Cons. a r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Paolo Mercuri n. 8, presso lo studio dell’avvocato Ludovici Luigi,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il

23/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2020 dal cons. Dott. Paola Vella;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Renzis Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Ludovici che si riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Treviso ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento “(OMISSIS) S.p.a.”, proposta dal Consorzio Gargano Trasporti soc. Cons. a r.l. che lamentava tra l’altro – per quanto rileva in questa sede – il mancato riconoscimento del privilegio artigiano ex art. 2751-bis c.c., n. 5) sul credito ammesso di Euro 700.613,44 oltre interessi.

Premesso che, dopo la modifica dell’art. 2751-bis c.c., n. 5) ad opera del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 36, comma 1, per stabilire la natura artigiana dell’impresa ai fini dell’attribuzione dell’invocato privilegio occorre fare riferimento alla legge quadro sull’artigianato (L. n. 443 del 1985), il Tribunale ha ritenuto che i requisiti a tal fine necessari – segnatamente: i) svolgimento di attività volta alla produzione di beni o alla prestazione di servizi; ii) riferimento del credito alla prestazione di un servizio reso o alla vendita di un manufatto; iii) rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dalla legge; iv) direzione personale dei dipendenti da parte dell’imprenditore; v) preminenza dell’impiego del fattore lavoro, globalmente considerato, sul capitale investito – “non ricorrono nel consorzio (v. Trib. Vicenza sentenza n. 12/2007) che è un organismo di secondo grado, i cui crediti sono solo indirettamente riferibili all’attività lavorativa dei soci e, quindi, non possono considerarsi quale remunerazione di un’attività artigiana”, tanto più che “i consorzi assumono la veste di soggetti giuridici autonomi, distinti dai singoli consorziati, dotati di autonomia patrimoniale perfetta”; diversa sarebbe invece l’ipotesi espressamente fatta salva “dall’art. 2751-bis c.c., n. 5 che attribuisce il privilegio ai crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti”.

3. Tale decisione è stata impugnata dalla società consortile opponente con ricorso per cassazione affidato a due motivi, corredato da memoria. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.

Con ordinanza interlocutoria n. 34559 del 27/12/2019 la Sezione Sesta-Prima di questa Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5) – avuto riguardo alla questione “della possibile esclusione ex se della causa prelatizia codicistica per il consorzio, benchè fra imprese artigiane e per quanto iscritto all’albo, ove esso non possa dirsi a sua volta impresa artigiana”, anche nella “prospettiva del controllo incidentale di legittimità dell’atto iscrizionale, quale rimesso al giudice per l’impresa artigiana” – ed ha quindi rimesso la causa dinanzi a questa Sezione in pubblica udienza, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo si deduce la “violazione degli artt. 2751-bis c.c., comma 1, n. 5) e L. 8 agosto 1985, n. 443, art. 3 Legge-quadro per l’artigianato”, per avere il tribunale ritenuto “requisito essenziale di un’impresa artigiana il fatto che l’attività lavorativa dei soci generi crediti ad essa direttamente riferibili”, mentre sarebbe la stessa Legge-Quadro n. 443 del 1985 a riconoscere “ai consorzi e alle società consortili l’iscrizione nel registro delle imprese artigiane e le relative agevolazioni ad essa riconnesse” (art. 6), ritenendo “insuscettibili di qualificazione artigiana esclusivamente le imprese esercitate dalle società per azioni o dalle società in accomandita per azioni” (art. 3).

4.1. La ricorrente osserva altresì che tra la società consortile e i soci non intercorrono contratti di sub-trasporto e che l’attività di trasporto oggetto del contratto stipulato con la fallita, “eseguita esclusivamente mediante le prestazioni dei soci, è direttamente riferibile alla società Consortile stessa, quale remunerazione dell’attività artigiana” che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, deve ritenersi tale “anche quando la prestazione svolta dal singolo generi crediti direttamente riferibili non alla sua attività ma a quella della società di cui egli è socio”.

4.2. Adduce ancora che, a seguito della L. 23 dicembre 2014, n. 190, (cd. legge di stabilità 2015), art. 1, comma 247 – che ha aggiunto al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, art. 2, comma 1, lett. b), in fine, le seguenti parole: “Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce” – la nozione di vettore sarebbe stata “integrata con riferimento ai consorzi e alle cooperative consortili tra imprese di autotrasporto”.

5. Il secondo mezzo prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione, sia in sede di accertamento del passivo che nel giudizio di opposizione allo stato passivo, ossia il possesso dei requisiti previsti dalla legge-quadro, avendo la ricorrente allegato: che è iscritta all’Albo Artigiani presso la CCIAA di Foggia; che i soci sono in maggioranza lavoratori; che l’oggetto sociale è la prestazione di servizi (“attività di trasporto merci contro terzi”) svolta in modo prevalente (nel caso di specie esclusivo, come da fatture emesse in esecuzione del contratto di trasporto del 1 gennaio 2014) e personalmente dai soci della Società Consortile, mediante l’utilizzo dei mezzi di loro proprietà; che le immobilizzazioni sono nettamente inferiori al costo del lavoro, donde la prevalenza del fattore lavoro sul capitale investito; che vi sono solo tre dipendenti rispetto al massimo consentito di otto, con conseguente rispetto del requisito dimensionale.

6. Il primo motivo merita accoglimento, mentre il secondo è inammissibile.

6.1. Occorre innanzitutto rilevare che la ratio della decisione impugnata è incentrata sulla natura del “consorzio”, quale “organismo di secondo grado” – i.e. l’ente originato dal contratto di consorzio, con cui “più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese” (art. 2602 c.c., comma 1), che in quanto tale non persegue fini di lucro – mentre, nel caso di specie, il creditore opponente assume la ben diversa figura di “società consortile”, costituita in forma di s.r.l., che trova la sua specifica disciplina nell’art. 2615-ter c.c. (introdotto dalla L. n. 377 del 1976), il cui comma 1 dispone che “le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602” c.c..

6.2. La precisazione è rilevante poichè l’oggetto delle società consortili, costituite tra imprenditori, è pur sempre l’esercizio di un’impresa, segnatamente di una fase delle imprese consorziate, sebbene la loro peculiarità risieda nel fatto che esse, pur essendo società lucrative (se non altro in termini di cd. lucro oggettivo, ossia di svolgimento di un’attività commerciale secondo criteri economici: cfr. sul tema, ex multis, Cass. 6835/2014) e pur potendo svolgere un’autonoma attività commerciale direttamente con i terzi (sia pure in via strumentale e accessoria, pena la perdita della natura consortile), hanno lo scopo non già di realizzare un utile da dividere tra i consorziati, bensì di consentire loro il conseguimento di un vantaggio mutualistico. D’altro canto, la forma societaria non potrebbe essere utilizzata per perseguire solo le funzioni di disciplina dell’attività delle imprese consorziate (come avviene nei cd. consorzi interni), essendo necessario l’esercizio in comune di un’attività economica, che costituisce elemento essenziale del contratto di società.

6.3. In ogni caso, l’applicazione della disciplina del tipo di società prescelto dalle parti – che in forza del rinvio implicito contenuto nell’art. 2615-ter c.c. può essere quello della società di persone o di capitali, con esclusione solo della società semplice – va adeguata in modo da contemperare la natura lucrativa della struttura societaria, specie se di capitali, con il carattere mutualistico dell’impresa (tenendo conto, ad esempio, del fatto che l’interesse consortile è un interesse pluralistico di categoria), essendo pacificamente possibile la “coesistenza della causa mutualistica con lo scopo lucrativo” (Cass. Sez. U, 12190/2016).

6.4. In tal senso, questa Corte ha ad esempio segnalato che “l’inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ma non può giustificare lo stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo legale prescelto, tra cui rientra, nel caso di società a responsabilità limitata, la regola per cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio” (Cass. 15863/2020; cfr. Cass. 16146/2020, 20778/2013, 13293/2011, 18113/2003).

7. Fatta questa premessa, occorre considerare che la L. 8 agosto 1985, n. 443 (cd. “legge-quadro per l’artigianato”), oltre ad introdurre l’albo delle imprese artigiane (art. 5), ha dato una definizione sistematica di imprenditore artigiano (art. 2: “colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”) e di impresa artigiana (art. 3: quella che, “esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa”), precisandone i limiti dimensionali nell’art. 4, con riguardo al “personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci”, nel numero massimo fissato a seconda del settore di riferimento in cui opera l’impresa (pari ad otto per le imprese di trasporto).

7.1. Per quanto rileva in questa sede, la legge-quadro ha introdotto, nell’art. 3, comma 2 la possibilità di esercitare l’attività artigiana in forma societaria, dapprima solo per le società in nome collettivo e le società cooperativa, poi (a seguito delle modifiche apportate dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, art. 1, comma 1, e dalla L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 13, comma 1) anche per le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata queste ultime non figurando più, ora, accanto alle società per azioni e in accomandita per azioni, le uniche attualmente escluse – “a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”.

7.2. L’art. 5, comma 3 – aggiunto dalla L. n. 57 del 2001, art. 13 – detta poi una regola speciale per le imprese artigiane costituite ed esercitate (come la odierna ricorrente) in forma di s.r.l., prevedendo che, per esse, il “diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell’albo provinciale” è sottoposto non solo alla condizione (comune agli altri tipi di società) che “la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo”, ma anche a quella, ulteriore, che “detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società”; requisito, quest’ultimo, che taluno legge come sostitutivo, piuttosto che aggiuntivo, rispetto a quello generale della prevalenza del fattore lavoro sul capitale, in ragione della peculiare struttura capitalistico-corporativa di tale forma societaria, volendosi così assicurare che gli organi deliberanti di una società a responsabilità limitata artigiana siano composti, per la maggioranza, da “soci artigiani”, in modo da ridurre al minimo la “spersonalizzazione” nella gestione imprenditoriale che l’originario legislatore del 1985 voleva evitare, escludendo dal novero delle società artigiane tutte le società di capitali.

7.3. Quest’ultima misura appare in linea con la disciplina già dettata dalla stessa legge-quadro per consorzi e società consortili, con riguardo ai quali l’art. 6, comma 3 prevede – ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni previste per le imprese artigiane – che le eventuali imprese industriali vi partecipino in numero non superiore ad un terzo, e che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti. In ogni caso, i primi due commi dell’art. 6 (norma, si noti, preesistente alle modifiche apportate nel 1997 e nel 2001 con riguardo alle s.r.l., di cui sopra si è dato conto) prevedono che “ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell’albo” (per essi appositamente istituita) “sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane”, sia pure alla duplice condizione che “le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati” e che, “cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell’attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali”.

8. Orbene, a seguito dell’emanazione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (cd. “decreto semplificazioni”), convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, i contrapposti orientamenti interpretativi che si fronteggiavano circa il riconoscimento del cd. “privilegio artigiano” (con riferimento l’uno alla nozione di impresa artigiana ex art. 2083 c.c., l’altro alla definizione più estensiva data dalla predetta legge-quadro) sono stati superati dall’art. 36, che ha introdotto nell’art. 2751-bis c.c., n. 5) il riferimento implicito alla legge-quadro, disponendosi che fruiscono del privilegio generale de quo i crediti dell’impresa artigiana “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”.

8.1. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del privilegio in questione, la qualifica artigianale non può che basarsi sui criteri previsti dalla L. n. 443 del 1985, rispetto ai quali l’iscrizione nell’albo – per quanto espressamente dichiarata “costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane” (art. 5, comma 5) – integra solo un “co-elemento” della fattispecie acquisitiva della qualifica soggettiva, necessario ma non sufficiente per definire l’impresa come artigiana, dovendo concorrere con gli altri requisiti di cui agli artt. 3 e 4, la cui sussistenza va dimostrata dal creditore e verificata in concreto dal giudice, ai fini del riconoscimento del privilegio (da ultimo, Cass. 18723/2018, 29916/2018; v. anche, nel sistema previgente, Cass. 4108/1997, 12519/1993, 7085/1990).

9. Su queste basi occorre dunque dar conto, sommariamente, della giurisprudenza di questa Corte in materia di privilegio riconoscibile alle imprese artigiane per i crediti derivanti da servizi di trasporto.

9.1. Al riguardo, Cass. 5855/1999 ha affermato il principio per cui “il privilegio dell’art. 2751 bis c.c., n. 5, rivolto a tutelare crediti assimilabili a quelli di lavoro in quanto integranti corrispettivi di servizi prestati da imprenditori artigiani o da enti cooperativi di produzione e lavoro, non compete, con riguardo a servizi di trasporto, per crediti insorti in favore di un consorzio di imprenditori il quale non espleti direttamente i servizi medesimi, essendo irrilevante che il consorzio si limiti a ripartire detti servizi con successivi contratti di subtrasporto fra i singoli consorziati, ovvero stipuli tali contratti in rappresentanza dei singoli consorziati, i quali conferiscono mandato in tal senso”. In quel caso – in cui il consorzio aveva chiesto il riconoscimento del privilegio su un credito insinuato al passivo fallimentare come proprio, non già in rappresentanza dei singoli consorziati – si era ritenuto che lo scopo dell’art. 2751 bis c.c., n. 5) fosse “conferire un trattamento di favore a diritti che costituiscono retribuzione o compenso di attività lavorative od a queste assimilabili, in quanto frutto esclusivo o prevalente dell’esplicazione di risorse fisiche o intellettuali di una o più persone, anche nell’ambito di una struttura organizzativa”, dovendosi perciò trattare “di attività produttiva svolta direttamente e non di mera attività di impulso e di organizzazione del lavoro svolto dalle imprese artigiane consorziate”.

9.2. Più di recente, Cass. 28830/2017 ha ribadito il suddetto principio, applicandolo però ad una fattispecie diversa, che non riguardava (come in Cass. 5855/1999) un consorzio di autotrasportatori, bensì una società cooperativa consortile a responsabilità limitata, la quale – si legge – non svolgeva in proprio i servizi di trasporto, “limitandosi invece a concludere i contratti per conto e in favore dei propri consorziati”; pertanto, “la mancata prestazione diretta dell’attività di trasporto, in realtà eseguita dai singoli consorziati, che hanno investito la società di un mandato di rappresentanza”, è stata ritenuta elemento sufficiente ad “escludere il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 5 in capo” (testualmente) “al Consorzio” (cfr. Cass. 8979/1993)

9.3. Sempre in tema di cooperazione mutualistica nel settore dell’autotrasporto, Cass. 13269/2006 ha invece (e condivisibilmente) segnalato l’opportunità di distinguere nettamente “la figura del consorzio fra trasportatori – che, senza esercitare direttamente una autonoma impresa di trasporto, si occupa del procacciamento e della ripartizione fra i consorziati delle commesse e sottoscrive con i clienti i contratti di trasporto, alla cui esecuzione non provvede direttamente, ma devolvendo con subcontratti ogni servizio al singolo consorziato, il quale agisce in proprio e con mezzi propri – dalla società cooperativa di trasporto, che costituisce cooperativa di produzione e lavoro e la cui configurabilità postula il diretto espletamento dei servizi di trasporto, sia pure mediante l’utilizzazione delle forze lavorative degli associati”.

9.4. Sul tema assume particolare rilevanza l’approfondita disamina compiuta da Cass. 4108/1997, la quale, nel pronunciarsi – si noti – in un momento in cui non era stata ancora introdotta la possibilità per l’impresa artigiana di costituirsi in forma di s.r.l., ha ritenuto che dal combinato disposto degli (allora vigenti) L. n. 443 del 1985, artt. 5 e 6 emergesse “all’evidenza che il legislatore, lungi dall’operare una piena equiparazione tra le imprese artigiane ed i consorzi tra queste, ne ha segnato un significativo distacco, sotto il duplice profilo di non considerare i secondi automaticamente come imprese artigiane e di estendere ad essi le agevolazioni, previste per le prime, entro limiti espressamente indicati: in altri termini, l’iscrizione all’albo (peraltro, in separata sezione) dei consorzi determina – ma solo a precise condizioni, non previste per le imprese artigiane – una mera estensione delle agevolazioni tributarie e creditizie, senza alcun riconoscimento della natura di impresa artigiana”, con conseguente esclusione del privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c., n. 5), avvalorato dall’espressa estensione del privilegio ai (soli) “crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti”, di cui al successivo n. 5-bis (introdotto dalla L. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, comma 2).

9.5. In quella sede, la scelta legislativa di accordare il privilegio ai crediti delle imprese artigiane costituite in forma societaria, anche cooperativa – “con esclusione delle società di capitali” – e non, invece, a quelli dei consorzi tra dette imprese, così come di riconoscerlo ai crediti dei consorzi tra società cooperative agricole, e non anche a quelli dei consorzi tra imprese artigiane, era stata ritenuta conforme a ragionevolezza, poichè, per un verso, la ratio informatrice dell’art. 2751-bis c.c. era “accordare un trattamento preferenziale a diritti che hanno natura di retribuzione o di compenso di attività lavorative, in quanto frutto, almeno prevalente, di estrinsecazione, anche in forma organizzata, delle energie fisiche e/o intellettuali di uno o più persone” e, per altro verso, l’art. 3, comma 2 legge-quadro attribuiva natura artigiana all’impresa costituita ed esercitata in forma societaria, anche cooperativa – “ad esclusione, come detto, delle società di capitali” – solo quando “la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo” e alla condizione ulteriore che nell’impresa “il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”.

9.6. Senonchè, nonostante l’originaria vocazione “individuale” dell’impresa artigiana, i mutamenti intervenuti in campo economico-sociale – che hanno progressivamente spinto verso la costituzione e l’esercizio dell’impresa in forma collettiva – e il processo di industrializzazione attuato nell’ambito della stessa attività artigianale, hanno indubbiamente influenzato le successive scelte del legislatore, il quale, tra l’altro, con la L. n. 133 del 1997 ha apportato significative modifiche alla Legge-Quadro n. 443 del 1985, che ora include pacificamente tra le imprese artigiane “definite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti” – cui l’art. 2751-bis c.c., n. 5) attribuisce il privilegio generale sui mobili – anche le società a responsabilità limitata; nè può assumere rilevanza decisiva il fatto che queste ultime perseguano uno scopo consortile (essendo perciò costituite da “soci-imprenditori”), tanto più che lo stesso L. n. 443 del 1985, art. 6, comma 2, – laddove stabilisce che “ai consorzi ed alle società consortili (…) sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane (….)” – deve essere letto alla luce tanto delle innovazioni apportate nel 1997 e nel 2001 alla legge-quadro, che ne hanno allargato il campo di applicazione, quanto del “ponte normativo” instaurato nel 2012 tra quella stessa legge e l’art. 2751-bis c.c.

10. Deve quindi concludersi che, nel mutato quadro legislativo che consente alle imprese artigiane di operare anche in forma di società a responsabilità limitata, l’esclusione del privilegio per i crediti delle società consortili costituite in tale forma non ha più ragion d’essere; fatto salvo, ovviamente, il rispetto dei parametri di cui alla L. n. 443 del 1985, art. 5, comma 3, che però il Tribunale non ha scrutinato, essendosi limitato ad escludere in via preliminare la riconoscibilità del privilegio in favore del “consorzio”, sebbene nel caso di specie si trattasse non già di un consorzio, bensì di una società consortile a responsabilità limitata.

11. Va quindi formulato il seguente principio di diritto:

“Il privilegio spettante ai crediti della “impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, ex art. 2751-bis c.c., n. 5), (come novellato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) è riconoscibile, ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, art. 3, comma 2, (cd. “legge-quadro per l’artigianato”), come modificato dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, art. 1, comma 1, e dalla L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 13, comma 1, anche alle società consortili costituite in forma di s.r.l., sempre che ricorrano i presupposti di cui all’art. 5, comma 3 predetta legge-quadro”.

12. Il secondo motivo, come anticipato, è invece inammissibile, in quanto riguarda questioni che non sono state esaminate dal tribunale, perchè assorbite dalla ratio decidendi di cui sopra si è dato conto.

12.1. Di conseguenza, a seguito della cassazione del decreto impugnato, per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, le suddette questioni saranno oggetto di scrutinio in sede di rinvio da parte del giudice di merito, cui viene rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La presente sentenza è sottoscritta dal solo Presidente, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 3, per impedimento dell’Estensore, cons. Dott. Paola Vella, dovuto all’emergenza pandemica in atto da Covid-19.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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