Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 978 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/01/2020, (ud. 20/03/2019, dep. 17/01/2020), n.978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16468-2016 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI

11, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE DI RIENZO, rappresentata

e difesa dall’avvocato STANISLAO DE SANTIS;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA, in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 753/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/06/2015 R.G.N. 967/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/03/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato STANISLAO DE SANTIS.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza pubblicata il 23 giugno 2009 il Tribunale di Castrovillari rigettava le opposizioni alle ordinanze ingiunzione proposte dalla sig.ra B.V., titolare dell’omonima azienda agricola, alla quale erano state inflitte (con atto n. 298 del 2005) la sanzione di Euro 624 per la violazione di cui al D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 6, comma 1 e 2, (per aver omesso di presentare all’I.N.P.S. entro il 25^ giorno successivo al trimestre di riferimento la denuncia della manodopera occupata nel corso del secondo trimestre 2002, relativamente ai lavoratori inclusi nell’allegato elenco) di Euro 41.601,00 (con l’ordinanza n. 297 del 2005) per la violazione di cui alla L. n. 608 del 1996, art. 9 quater, commi 4 e 9, nonchè commi 11 e 21, in ordine ad altre manchevolezze connesse a ravvisata interposizione illecita di manodopera realizzata mediante formale contratto d’appalto (aver omesso di comunicare entro cinque giorni al Centro per l’Impiego e alla competente sede I.N.P.S. l’assunzione degli indicati lavoratori, nonchè di consegnare ai medesimi la terza copia del registro d’impresa all’atto dell’assunzione… aver omesso di registrare le presenze al lavoro dei suddetti lavoratori in relazione al periodo e al numero delle giornate specificate a fianco di ciascuno di essi…, per non aver comunicato all’Inail il codice fiscale dei lavoratori indicati nell’allegato elenco, contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro).

Le anzidette sanzioni inerivano a verbali d’ispezione in data 18 giugno 2002, cui aveva fatto seguito in data 13 dicembre 2002 la notifica di un atto di accertamento di illecito amministrativo, mentre altro accertamento amministrativo risultava elevato con l’atto protocollato al n. 818 del 3 luglio 2005, entrambi quindi sfociati nelle ordinanze – ingiunzione della Direzione provinciale del Lavoro di Cosenza, notificate il 25 luglio 2005 e opposte in data due agosto 2005 dalla B., quale titolare della omonima azienda agricola, con terrenti in (OMISSIS).

L’anzidetta pronuncia veniva impugnata da B.V., nella suddetta qualità, mediante ricorso depositato il 22 luglio 2010, nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro di Cosenza, però respinto dalla Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza n. 753 in data 25 maggio – 4 giugno 2015, con la condanna dell’appellante al rimborso delle spese relative al secondo grado del giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (diretto contro il Ministero del Lavoro – Direzione Provinciale del Lavoro di Cosenza, con domicilio ex lege in Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato) la sig.ra B., come da atto notificato a mezzo posta, del quale è stata chiesta la spedizione il 27 giugno 2016, affidato a otto motivi, cui ha resistito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’Avvocatura Generale dello Stato mediante controricorso notificato a mezzo p.e.c. il 13 settembre 2016.

Memoria ex art. 378 c.p.c. è stata depositata per la sola parte ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

1) Violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (si contesta l’impugnata decisione per aver ritenuto per un verso inammissibile – per altro infondato – l’appello, secondo la Corte territoriale privo di motivi specifici in relazione all’iter logico argomentativo seguito con la gravata pronuncia, laddove, enunciata ed applicata correttamente la regola dell’onere probatorio a carico dell’opposta p.a., era stato però analiticamente esaminato il contratto d’appalto e parimenti valutate le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in rapporto al ciclo produttivo dell’azienda agricola, pacificamente attestanti un appalto di manodopera).

2) Violazione e falsa applicazione della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 nonchè dell’art. 115 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360, n. 3 cit. codice di rito (a prescindere dalla considerazione desumibile dalla comune esperienza e quindi suscettibile di essere posta a base della decisione senza necessità di specifica prova ex art. 115 c.p.c., comma 2, norma anch’essa violata dalla Corte d’Appello, l’errore di diritto in cui era incorsa la sentenza impugnata era consistito nel non aver applicato il principio, secondo cui qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d’impresa, il giudice di merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto – principio affermato da Cass. lav. 29 agosto 2003 n. 12664, con l’importante precisazione, di cui non aveva però tenuto conto la pronuncia qui impugnata, in ordine alla liceità degli appalti di servizio espletati prevalentemente con mera attività manuale o personale. Ad avviso della ricorrente, doveva quindi ritenersi incompatibile con l’anzidetto principio l’affermazione dell’impugnata sentenza secondo cui “le stesse attività di direzione e controllo erano svolte dai capisquadra della B. e non da personale della cooperativa”, dovendo escludersi, alla stregua di una corretta interpretazione della normativa, che il coordinamento necessario ai fini di una corretta esecuzione delle richieste operazioni fosse di per sè indicativo dell’asserita natura non genuina del contratto di appalto).

3) Violazione dell’art. 1662 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo il committente il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato (infatti, posto che tra le parti era intercorso un contratto di appalto formalmente regolare, appariva in evidente contrasto con l’anzidetta disposizione di legge l’assunto della Corte d’Appello, secondo cui le attività di direzione e controllo, esercitate dalla B. tramite persona di propria fiducia, avrebbero determinato la necessità di ritenere la non genuinità dell’appalto, laddove la giurisprudenza di legittimità – Cass. 30.12.2003 n. 19860 – riteneva compatibile con lo strumento dell’appalto la semplice indicazione delle modalità minime indispensabili per rendere, di volta in volta, utile e ricevibile dall’appaltante la prestazione finale tra quelle pattuite con l’appalto di servizi, per la necessaria coordinazione tra i servizi appaltati e le attività proprie dell’impresa appaltante, soprattutto quando non sia dedotto, nè comunque accertato, che l’eventuale trasgressione di tale indicazione, anzichè fonte soprattutto di responsabilità contrattuale dell’appaltatrice nei confronti dell’appaltante fosse stata prevista quale generatrice di responsabilità disciplinare del lavoratore nei confronti di quest’ultima, anzichè nei confronti dell’altra, di talchè in conclusione il controllo sull’attività non attiene tanto alla persona quanto all’esecuzione del servizio appaltato).

4) Violazione dell’art. 2700 c.c. e dei principi in tema di inefficacia probatoria privilegiata degli apprezzamenti soggettivi dei verbalizzanti ai fini della prova dell’illecito amministrativo contestato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (si contestano le confuse argomentazioni della sentenza impugnata, laddove era stata disattesa la censura secondo cui le dichiarazioni del Console non sarebbero state utilizzabili ai fini della decisione perchè non assunte nell’ambito del processo di primo grado in seno ad una prova testimoniale regolarmente ammessa, trattandosi di affermazioni asseritamente in contrasto con il principio secondo cui l’efficacia probatoria privilegiata dei verbali ispettivi redatti con riferimento ad illeciti amministrativi non si estende alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte e più in generale agli apprezzamenti soggettivi dai medesime espressi ed in particolare alla proposta ricostruzione del fatto. Pertanto, non risultavano utilizzabili le non meglio indicate dichiarazioni di tale Console, nè altre circostanze al più consiste in personali valutazioni dei verbalizzanti in merito alla situazione, ma non aventi ad oggetto la provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale, nè dichiarazioni e fatti attestati in presenza del p. u. ovvero da quest’ultimo compiuti, per cui d’altro canto l’amministrazione non aveva nemmeno avanzato relative istanze istruttorie, sebbene probatoriarmente onerata, ma come pure la Corte territoriale aveva omesso di considerare).

5) Violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, penultimo comma, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, secondo cui il giudice accoglie l’opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell’opponente (atteso che nel caso di specie gli elementi esaminati non potevano considerarsi nel loro insieme sufficienti ai fini della ritenuta responsabilità di essa ricorrente, trattandosi di labili elementi che non permettevano di ritenere integrata la violazione del divieto di intermediazione di manodopera ed erano quindi perciò solo insufficienti agli effetti di addebitare l’illecito alla ricorrente. Sul punto la ricorrente ha richiamato il principio affermato da Cass. III civ. n. 3741 del 15/04/1999, che risulta in effetti così massimato: in tema di opposizione all’ordinanza – ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12 a norma del quale il pretore accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente, recepisce le regole civilistiche sull’onere della prova, spettando all’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’intimato e restando a carico di quest’ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi. Tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall’altra, possono considerarsi implicitamente ammessi da quest’ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi).

6) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito nella specie dall’intercorso contratto di appalto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, laddove l’impugnata sentenza aveva ritenuto che il contratto di appalto aveva ad oggetto mere prestazioni di lavoro in contrasto con la disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960, però disinteressandosi completamente dell’esistenza dello stesso contratto, avente forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c., ma prendendo in considerazione assalti elementi indizianti indiscriminatamente desunti dalle risultanze del procedimento amministrativo, ed omettendo, invece, di esaminare approfonditamente il contratto allo scopo di accertare se, sulla base del medesimo, potesse realmente sostenersi che si fosse trattato di un mero appalto di manodopera.

Inoltre, la sentenza di appello aveva omesso di esaminare il fatto del rilascio da parte della cooperativa di regolari fatture in favore dell’azienda agricola B.V., le quali alla voce “descrizione” – della prestazione – indicavano “corrispettivo vostro dare per raccolta pesche nel mese di…per un totale di kg… come da contratto stipulato in data 14 maggio 2002, ecc.”, indicando poi alla voce prezzo il corrispettivo contrattuale pari a Euro 0,11/kg.

7) Violazione e falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in via subordinata rispetto al motivo precedente, poichè la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del senso letterale delle parole, della comune intenzione dei contraenti (affidare in appalto alcuni servizi come il diradamento e la raccolta del frutto), che l’azienda agricola appaltante non aveva evidentemente la possibilità di eseguire in proprio, nè del comportamento delle stesse parti contraenti anche posteriormente alla conclusione del contratto, visto che i pagamenti erano stati effettuati in conformità al contratto e senza alcun riferimento alle giornate di manodopera impiegate, come emergeva dalle richiamate fatture emesse dalla cooperativa in base ai quantitativi raccolti ovvero alle superfici diradate. Neppure era stata considerata la buona fede che deve egualmente presiedere all’interpretazione del contratto, nel senso di adeguarlo al significato sul quale le parti dovevano fare ragionevole affidamento, astenendosi perciò da interpretazioni in contrasto con la causa del contratto e con lo spirito dello stesso.

8) Ulteriore omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal comportamento concretamente tenuto dalle parti in seguito alla stipula del contratto, oggetto di prova testimoniale ritualmente richiesta e non ammessa, ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, posto che l’appellante come da pagina 11 del relativo ricorso aveva in via subordinata insistito per l’ammissione della prova testimoniale articolata nell’originario ricorso in opposizione, sulla cui ammissibilità e rilevanza il tribunale non aveva ritenuto di pronunciarsi, “con il legale rappresentante della cooperativa Del Pettoruto S.r.l. con sede in (OMISSIS)”, sulle seguenti circostanze: vero che le fatture nn. (OMISSIS) emesse della cooperativa erano state pagate dalla signora B.V.; vero che i lavoratori di cui all’elenco allegato all’ordinanza ingiunzione erano stati assunti e diretti dalla cooperativa; vero che la cooperativa svolgeva con propria organizzazione il servizio di diradamento e raccolta delle pesche, nonchè altri servizi analoghi, anche in favore di altre aziende agricole.

Tali circostanze avrebbero potuto confermare la genuinità del contratto di appalto, non risultando peraltro corretta la valutazione circa la pretesa inammissibilità delle richieste istruttorie, riproposte dall’appellante, di cui all’ordinanza della Corte d’Appello in data 18 maggio 2011, nemmeno richiamata dalla sentenza impugnata, perchè tali richieste dopo essere state formulate nel ricorso introduttivo di primo grado sarebbero state asseritamente abbandonate in quanto all’udienza – del giudizio di primo grado – in data 16 febbraio 2007 parte ricorrente avrebbe “chiesto la fissazione dell’udienza di discussione”, senza insistere nelle anzidette richieste istruttorie, laddove in tale circostanza la difesa di parte opponente si era espressamente riportata al ricorso in opposizione, contestando le memorie avversarie, comunque elusive dell’onere probatorio gravante per legge sull’amministrazione opposta, impugnando la documentazione ex adverso prodotta e solo in via subordinata insistendo per l’ammissione della prova testimoniale così come articolata a pagina nove del ricorso introduttivo. Pertanto, dette istanze istruttorie non potevano considerarsi nuove ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

Tanto premesso, le anzidette doglianze vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni, dovendosi, per altro verso, rilevare preliminarmente l’inammissibilità del controricorso proposto dal solo MINISTERO del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro in carica, anzichè nell’interesse dell’autorità che aveva emesso le ordinanze ingiunzione, opposte dalla sig.ra B., laddove inoltre anche nel giudizio di secondo grado risultava appellata la sola Direzione Provinciale del lavoro di Cosenza, ivi pure costituitasi con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. In proposito, quindi, va confermato ed applicato il principio, ribadito pure da Cass. lav. n. 15169 del 20/07/2015, secondo cui in tema sanzioni amministrative, legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è solo l’autorità che ha emesso il provvedimento opposto, ancorchè si tratti di organo periferico dell’amministrazione statale che agisca in virtù di una specifica autonomia funzionale in deroga al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, come sostituito dalla L. n. 260 del 1958, art. 1 e tale legittimazione esclusiva persiste anche nella fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, non ostandovi alcuna disposizione da cui sia desumibile il subentro del Ministro (nella specie, quindi, veniva rigettato il ricorso per cassazione proposto dal Ministero del Lavoro avverso sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’appello, con il quale lo stesso ente aveva impugnato la pronuncia su opposizione a ordinanza ingiunzione emessa da una Direzione provinciale del lavoro. Inoltre, come si evince pure dalla motivazione della pronuncia n. 15169/15, in via preliminare, dichiarava altresì inammissibile il ricorso contestualmente proposto anche dalla Direzione Provinciale di Milano, in quanto non costituita parte nel giudizio di appello, nel quale era stato presente soltanto il Ministero del Lavoro, pur privo di legittimazione – donde la declaratoria d’inammissibilità del gravame proposto dal solo dicastero – “… E’ noto, infatti, che la legittimazione alle impugnazioni, diverse dall’opposizione di terzo, spetti esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata: non rilevando in contrario che il soggetto, rimasto ad esso estraneo e a differenza di quello contumace, deduca a fondamento della proposta impugnazione la propria qualità di litisconsorte sostanziale indebitamente pretermesso (Cass. 15 dicembre 2010, n. 25344; Cass. 21 febbraio 2006, n. 3688)”.

In senso conforme, v. anche Cass. I civ. n. 15596 del 7/7/2006, secondo cui ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 legittimata passiva è l’autorità che ha emesso l’ordinanza, anche quando si tratti di organo periferico dell’amministrazione statale, il quale agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, – come sostituito dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1 -, in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato, e alla speciale sanatoria prevista dalla citata L. n. 260 del 1958, art. 4; tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, giacchè nella disciplina dell’art. 23 cit. non si rinviene alcun elemento da cui possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell’autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio subentri, nella fase di impugnazione, la legittimazione – secondo la regola ordinaria – del Ministro; con la conseguenza che il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministro, anzichè nei confronti dell’autorità che ha emesso l’ordinanza, è inammissibile. In senso analogo Cass. nn. 9385 del 1994, 1038 del 1999, nonchè Cass. sez. un. civ. n. 2636 del 1989. Parimenti, Cass. VI civ. – L con ordinanza n. 6316 del 29/01 – 27/03/2015 dichiarava inammissibile il ricorso del solo Ministero del Lavoro, proposto avverso sentenza n. 917/2011 della CORTE d’APPELLO di CATANZARO, in seguito a gravame interposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Cosenza, nei seguenti termini: “Come è noto, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, spetta soltanto all’autorità che l’ha emessa (nella specie, la Direzione Provinciale del lavoro) – in base ai principi speciali di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, che derogano a quelli generali in materia di rappresentanza dello Stato – non solo la legittimazione passiva a resistere all’opposizione, ma anche la legittimazione attiva a proporre ricorso per cassazione (e, in genere, impugnazione) contro la sentenza di accoglimento della stessa opposizione. Ne consegue che non è ammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione – contro la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione – che sia proposto, come nella specie, dal Ministero gerarchicamente sovraordinato all’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione opposta (quale, appunto, il Ministero del lavoro) – cfr. in tal senso Cass. n. 6126 del 22 marzo 2005; Cass. n. 6239 del 23 marzo 2005; Cass. n. 10392 del 18 maggio 2005; Cass. n. 23262 dell’8 novembre 2007”).

D’altro canto, anche il ricorso per cassazione della sig.ra B., diretto contro il Ministero del Lavoro – Direzione Provinciale del Lavoro di Cosenza, in persona del Ministro in carica (di cui alla relata di notifica a mezzo posta in data 27 giugno 2016, a cura dello stesso avv. D.S.S., nei confronti del solo “Ministero del Lavoro, in persona del Ministro in carica”) presenta ulteriori profili d’inammissibilità, non solo per il principio affermato dalla cit. pronuncia di Cass. n. 15596/06 (che quindi nello specifico aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, avverso sentenza che aveva pronunciato su opposizione a ordinanza ingiunzione emessa da un capitano di porto, il quale aveva partecipato al giudizio di primo grado mediante funzionario delegato), ma anche per difetto di puntuali ed esaurienti allegazioni, occorrenti a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6.

In particolare, la ricorrente ha omesso di riportare, ancorchè sinteticamente, le ragioni poste a sostegno della sentenza di primo grado, e nemmeno i motivi del suo appello, però giudicati non specifici e neppure idonei a confutare le argomentazioni in base alle quali il primo giudicante aveva rigettato entrambe le opposizioni. In effetti, la motivazione della pronuncia emessa dal Tribunale risulta recepita, anche mediante rinvio per relationem, dalla sentenza di appello, che va quindi letta unitamente alla prima (cfr. Cass. lav. n. 31082 del 28/12/2017: il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.

Cfr. altresì Cass. Sez. 6 – 3, n. 1926 del 03/02/2015, secondo cui, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa. In senso conforme Cass. I civ. n. 19018 del 31/07/2017, nonchè Cass. n. 7825 del 2006.

Inoltre, Cass. V civ. n. 22880 del 29/09/2017 ha precisato che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare -a pena, appunto, di inammissibilità- il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità. Conforme Cass. n. 20405 del 2006.

Cass. V civ. n. 29093 del 13/11/2018 ha chiarito ancora che i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.

In tal senso rileva, altresì, il principio affermato dalle Sezioni unite civili di questa S.C. con la sentenza n. 7074 del 20/03/2017, secondo cui ove la sentenza di appello sia motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado, ai fine ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.

Nè in proposito è possibile riconoscere un qualche effetto sanante alla memoria da ultimo depositata per la ricorrente. Infatti, già Cass. s.u. civ. n. 11097 del 15/05/2006 aveva sancito il principio secondo cui con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica.

V. più recentemente, in senso analogo, Cass. VI – L n. 3471 del 22/02/2016: nel giudizio di legittimità non è consentito, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. e con quelle omologhe di cui all’art. 380-bis c.p.c., specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni e dedurre nuove eccezioni o sollevare questioni nuove, violandosi, altrimenti, il diritto di difesa della controparte. In senso conforme, tra le altre, v. anche Cass. 25541 del 2011).

Pertanto, a fronte della inammissibilità in via preliminare ritenuta dalla Corte distrettuale (perchè l’appello non conteneva una critica specifica all’iter logico argomentativo della sentenza impugnata, nella quale, enunciata ed applicata correttamente la regola dell’onere della prova a carico dell’amministrazione, era stato analiticamente esaminato il contratto d’appalto e parimenti valutate le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in rapporto al ciclo produttivo dell’azienda agricola, pacificamente attestanti un appalto di manodopera) appaiono del tutto insufficienti i meri sintetici richiami e rinvii addotti a sostegno del primo motivo di ricorso – v. in part. pgg. 6 e 7 – laddove per giunta le sommarie doglianze mosse, segnatamente per quanto concerne il merito dei contestati illeciti amministrativi, hanno poi omesso di riportare compiutamente gli atti presupposti, ossia i verbali ispettivi di accertamenti, con i relativi allegati, le ingiunzioni de quibus – menzionate unicamente con riferimento alle ascritte condotte omissive con l’indicazione dei relativi articoli di legge – i ricorsi in opposizione, il cui contenuto risulta estremamente riassunto – cfr. in part. pgg. 4 e 5 del ricorso per cassazione – visto inoltre che parte ricorrente si è limitata ad esporre che con sentenza n. 587/23.6.2009 il Tribunale di Castrovillari – omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di prova testimoniale articolata dalla opponente – aveva rigettato le opposizioni, sicchè la decisione veniva appellata con atto del 21 luglio 2010, gravame quindi respinto dalla Corte adita, poichè giudicato per un verso inammissibile e per altro verso infondato.

Per altro verso, soltanto dall’impugnata sentenza di appello si evincono i motivi di cui al ricorso d’appello in data 22 luglio 2010 (nei cui limiti, quindi, potevano esclusivamente formularsi censure in sede di legittimità, in relazione alle conseguenti argomentazioni congiuntamente esaminate dalla Corte di merito, v. pgg. da 3 a 7 della pronuncia de qua):

con il primo ed il secondo, premesso che la convenuta pubblica amministrazione aveva la sostanziale teste di parte attrice con conseguente onere probatorio a suo carico, si contestava la gravata decisione per aver ritenuto sussistente la violazione del divieto di manodopera ex L. n. 1369 del 1960, però abrogata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85 senza aver nemmeno esaminato il contratto d’appalto in atti;

con il terzo motivo era stato dedotto che il primo giudicante aveva erroneamente ritenuto che la reale natura dei rapporti intercorsi tra essa appellante e la cooperativa agricola DEL PETTURUTO a r.l. non fosse qualificabile come contratto di appalto, ma come illecita intermediazione di manodopera;

con il quarto motivo la sentenza di primo grado era stata censurata lamentandosi che le dichiarazioni del C. (ad ogni modo nemmeno riprodotte da parte ricorrente, che, per altro verso, neppure ha compiutamente trascritto il contratto d’appalto in questione, se non per alcune parole) non avevano rilievo probatorio, dal momento che quest’ultimo non era stato sentito come teste. Era stato, inoltre, evidenziato che una certa ingerenza del titolare dell’azienda agricola nell’attività di raccolta e diradamento del frutto non era incompatibile con l’appalto, essendosi trattato di mera attività di coordinamento in ordine alla individuazione degli appezzamenti sui quali intervenire. Era stato altresì rilevato che l’assenza del rischio d’impresa era coerente e compatibile con l’attività oggetto di appalto, considerato che il prezzo era stato pattuito in relazione ad ogni kilogrammo di frutto raccolto.

Quindi, la Corte d’Appello risulta essersi pronunciata in merito alle anzidette doglianze, osservando in primo luogo osservato come l’abrogazione della L. n. 1369 del 1960, per effetto del D.Lgs. n. 276 del 2003, non avesse spiegato effetti retroattivi, sicchè non aveva inciso sulla violazione oggetto di causa, siccome anteriormente riscontrata il 18 giugno 2002, nè precluso l’irrogazione delle sanzioni alla stregua della consolidata citata giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 5210 del 4.3.2009). Quindi, la Corte territoriale rilevava, previa l’anzidetta riscontrata inammissibilità, comunque l’infondatezza dell’interposto gravame, poichè il contratto d’appalto (dunque esaminato, contrariamente alle apodittiche asserzioni di parte ricorrente) aveva effettivamente ad oggetto mere prestazioni di lavoro con contrasto con la disciplina di cui alla cit. L. n. 1369, art. 1 all’uopo citando anche Cass. lav. n. 7820 del 28/03/2013 (secondo cui il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro – previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 “ratione temporis” applicabile -, in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorchè strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto – quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione -, senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. In senso conforme, v. anche Cass. n. 7898 del 2011).

La Corte territoriale ha poi rilevato come l’appalto avesse ad oggetto il diradamento e la raccolta del frutto, che la B., titolare dell’azienda, eseguiva in parte con personale proprio e per il resto mediante la Cooperativa agricola Pettoruto. Il fatto che si trattasse di appalto di manodopera era reso evidente dal tipo di prestazioni e dalle modalità della loro esecuzione, utilizzando mezzi meccanici messi a disposizione dalla stesa B., nonchè dal sistema retributivo a cottimo (Euro 0,11 / kg). I dipendenti della cooperativa svolgevano peraltro le medesime mansioni fornite dagli operati dell’appellante e non un servizio che esulasse dalle medesime modalità di organizzazione del lavoro. Infatti, secondo la Corte di merito, come già evidenziato dal primo giudicante, la stessa B. (la cui azienda disponeva di 40 ettari tra pescheto e vigneto), sentita dagli ispettori del lavoro il 18 giugno 2002, aveva dichiaro che i luoghi in cui i dipendenti della cooperativa non erano stati predeterminati, nel senso che “dove non riusciva a raccogliere con il suo personale avrebbe dovuto provvedere la cooperativa”. Inoltre, le stesse attività di direzione e controllo erano svolte dai capisquadra della B. e non da personale della cooperativa, circostanza non censurata da parte appellante, mentre l’unico mezzo strumentale diverso dai braccianti, messo a disposizione dalla cooperativa, era costituito dal furgone con il quale gli stessi braccianti venivano portati sul luogo di lavoro. Parimenti da disattendere era, inoltre, la censura dell’appellante, secondo cui le dichiarazioni del C. non sarebbero state utilizzabili ai fini della decisione, perchè non acquisiste in ambito processuale. Infatti, secondo la Corte territoriale, gli elementi attestanti la violazione commessa risultavano sufficientemente corroborati sia dalle dichiarazioni della stessa B., sui dal verbale ispettivo, rispetto al quale gli elementi indiziari di cui alle dichiarazioni del C., costituivano un mero supporto probatorio, di per sè non decisivo, dal momento che la stessa appellante aveva ammesso di aver fornito i mezzi strumentali (i secchi ed i carri) necessari per le operazioni di diradamento e di raccolta del frutto.

Pertanto, la ricorrente – che si ribadisce non ha ritualmente riprodotto, tra l’altro l’appello a suo tempo proposto – avrebbe dovuto di conseguenza contenere il suo ricorso ex art. 360 c.p.c. e ss. nei limiti di quanto in fatto ed in diritto devoluto alla Corte distrettuale con il proprio gravame, e quindi per quanto dalla stessa Corte esaminato, valutato e deciso.

I motivi del ricorso per cassazione debbono investire, come è noto, a pena di inammissibilità, questioni, o temi di contestazione, che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni involgenti accertamenti di fatto non compiuti, in quanto non richiesti, in sede di merito (Cass. 2 civ. n. 1100 del 26/01/2001. Conformi Cass. lav. n. 17763 del 02/09/2004, nonchè Cass. n. 4985 del 1998, n. 9473 del 1999.

Cfr. altresì Cass. lav. n. 3889 del 21/04/1987: la funzione e la struttura del giudizio di cassazione, dominato dal principio della specificità dei motivi di ricorso, comportano che questi ultimi non possano investire, a pena di inammissibilità, questioni che non siano state proposte innanzi al giudice del merito e che quindi, per essere risolte, implicherebbero nuovi accertamenti di fatto.

V. pure Cass. V civ. n. 15673 del 12/08/2004, secondo cui nel giudizio di legittimità non può essere proposto nessun motivo, nè di fatto nè di diritto, che comporti l’allargamento della materia del contendere – con la modificazione delle azioni o delle eccezioni già proposte, o con la deduzione di nuove azioni o eccezioni -, oppure che presupponga l’accertamento di nuovi elementi di fatto, ulteriori rispetto a quelli già dedotti nelle fasi di merito, oppure ancora che sia oggetto di una preclusione specifica derivante da un giudicato interno. Possono sempre essere proposti, invece, nuovi profili e nuove argomentazioni di diritto a sostegno delle azioni o delle eccezioni già precedentemente dedotte in causa, a condizione che non presuppongano l’accertamento di nuovi elementi di fatto rispetto a quelli già acquisiti alla materia del contendere.

Inoltre, come puntualizzato anche da Cass. Sez. 6 – 1, con ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. Conforme Cass. n. 23675 del 2013.

V. ancora, parimenti, Cass. lav. n. 20518 del 28/07/2008: ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa. In senso analogo, tra le altre, Cass. II civ. n. 2038 del 24/01/2019.

V. pure Cass. II civ. n. 4910 del 15/05/1998: nel giudizio di legittimità non sono consentite – a parte le questioni rilevabili d’ufficio – le censure che modificano la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nelle fasi di merito o prospettino comunque questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in precedenza. Conformi n. 3810 del 1995 e n. 10111 del 1996).

Dalle assorbenti inammissibilità, riscontrate nella fattispecie in esame, deriva quindi l’impossibilità di ricostruire i fatti di causa diversamente da quanto accertato in sede di merito dai giudici aditi, al riguardo esclusivamente competenti, i quali, peraltro, non hanno, evidentemente, nemmeno ravvisato elementi utili da cui poter desumere scriminanti di sorta, peraltro indimostrate nemmeno sotto il profilo soggettivo.

Le complessive argomentazioni svolte con la sentenza qui impugnata, peraltro da leggersi anche ad integrazione di quelle contenute nella pronuncia di primo grado, infatti confermata in appello, appaiono del resto indubbiamente congrue ed esaurienti, oltre che logiche e lineari nella loro esplicazione, di guisa che sicuramente non possono neanche dirsi inferiori al c.d. minimo costituzionale occorrente a norma dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4 (v. sul punto Cass. in part. Cass. VI civ. – 3 n. 22598 del 25/09/2018: in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione – per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile – e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In senso analogo, cfr. tra le altre, Cass. n. 23940 del 2017, nonchè Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014).

Pertanto, alla stregua di quanto, motivatamente ed insindacabilmente, accertato dai giudici di merito, del tutto corretto, anche in punto di diritto, appare l’iter argomentativo seguito dai giudici di merito, specialmente laddove è stata esclusa ogni indebita inversione dell’onere probatorio, tenuto altresì conto della formulazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 (Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa), alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, in tema di elemento soggettivo, di guisa che, in materia di illecito amministrativo, la buona fede dell’autore del medesimo può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa soltanto quando l’errore sulla liceità del fatto risulti incolpevole, occorrendo a tal fine un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall’interessato con l’ordinaria diligenza, restando escluso che la mera tolleranza della p.a. costituisca un fatto idoneo a radicare la buona fede dell’agente (Cass. I civ. n. 14107 del 23/09/2003, confermando inoltre quanto affermato in precedenza da questa Corte con la sentenza n. 7143 del 25/05/2001, secondo cui la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 pone una presunzione “iuris tantum” di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempli come costitutive dell’obbligo di tenere un comportamento diverso; ne consegue che è legittima l’irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell’opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell’impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta. In particolare, le Sezioni unite con la sentenza n. 10508 del 6/10/1995, avevano già chiarito che il principio posto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa. V. parimenti Cass. II civ. n. 20219 del 31/07/2018: l’esimente della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.

In senso conforme Cass. II civ. n. 13610 in data 11/06/2007. V. pure Cass. II civ. n. 720 del 15/01/2018: la sufficienza, al fine d’integrare l’elemento soggettivo della violazione, della semplice colpa L. n. 689 del 1981, ex art. 3 comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell’autore dell’infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Id. n. 2956 del 16/02/2016: in tema di sanzioni amministrative, la valutazione circa l’offensività, in concreto, del comportamento del trasgressore non rileva, salva la sua sussumibilità nell’esimente della buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità, giacchè l’idoneità della condotta a realizzare l’effetto vietato è stata valutata “ex ante” dal legislatore con la previsione della norma sanzionatoria.

Inoltre, secondo Cass. V civ. n. 23019 del 30/10/2009, in tema di sanzioni amministrative, l’onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l’esistenza della buona fede è a carico dell’opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione).

Del tutto inconferente, inoltre, appare l’asserita violazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 6 (in vigore dal 6-10-2011) in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, laddove al comma 11 è stabilito che il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente, visto che la Corte di merito ha chiaramente escluso dubbi sulla sussistenza degli illeciti contestati, perciò ritenendo accertate le sanzionate inadempienze, giudizio questo che, alla stregua di quanto già in precedenza chiarito, risulta assolutamente incensurabile in questa sede di legittimità, sicchè si appalesano irrilevanti le diverse opinioni sul punto espresse da parte ricorrente (peraltro infondate alla stregua di quanto, correttamente e motivatamente, apprezzato e statuito dai giudici di merito in precedenza aditi. Cfr. a tal riguardo, in part., Cass. lav. n. 16055 del 17/08/2004: ai fini di accertare l’intervenuta violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di comunicazione agli uffici di collocamento degli eventi relativi alla costituzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro, possono essere utilizzate con valore indiziario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall’efficacia di cui all’art. 2700 c.c. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore quanto meno indiziario hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali. V. altresì Cass. sez. un. civ. n. 916 del 3/2/1996, secondo cui i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un’attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Conforme Cass. n. 7095 del 1994.

Cfr., inoltre, Cass. lav. n. 14965 del 6/9/2012: nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine – in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi -, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. In senso analogo Cass. lav. n. 9251 del 19/04/2010. Parimenti, Cass. n. 15073 del 6/6/2008, secondo cui per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori. Conforme Cass. lav. n. 3525 del 22/02/2005. V. altresì Cass. lav. n. 4651 del 26/02/2009, secondo cui nell’ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato provinciale del Lavoro nei confronti di un datore di lavoro, il lavoratore non è incapace di testimoniare, ex art. 246 c.p.c., quando l’oggettiva natura della violazione commessa ovvero la posizione giuridica del lavoratore non gli consentano il conseguimento di specifici diritti connessi all’oggetto della causa, sicchè, pur attenendo la controversia ad elementi del suo rapporto di lavoro, una sua pur potenziale pretesa sia inipotizzabile. Nella specie, si trattava di sanzioni per omesse comunicazioni obbligatorie relative all’assunzione di alcuni lavoratori, al loro codice fiscale ed alla cessazione del relativo rapporto; in applicazione del principio anzidetto, è stata quindi cassata la sentenza impugnata che, negata la capacità dei lavoratori in questione a testimoniare nel giudizio di opposizione alla ordinanza ingiunzione, aveva accolto l’opposizione datoriale, ritenendo la pretesa sanzionatoria priva di prova).

Pertanto, il ricorso va disatteso, ma, nonostante la soccombenza, non occorre alcun provvedimento per il regolamento delle spese relative a questo giudizio, attesa l’anzidetta inammissibilità del controricorso proposto dal solo Ministero.

Visto, infine, l’esito negativo dell’impugnazione, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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