Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9778 del 18/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.18/04/2017),  n. 9778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13650/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10847/52/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di I.G. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 10847/52/2015, depositata in data 3/12/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68 (iscrizione a ruolo a titolo provvisorio dei due terzi dell’accertato) a seguito di sentenza della C.T.P. che, nei giudizio di impugnazione del prodromico avviso di accertamento, aveva ridotto il maggior reddito da partecipazione sociale IRPEF, accertato in relazione all’anno d’imposta 2006, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, per carenza di motivazione dell’atto.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, lett. d), in combinato disposto con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.Lgs. n. 547 del 1997, art. 12.

2. La censura è fondata, in quanto, trattandosi di recupero di imposta già nota al contribuente per avere lo stesso ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, parzialmente modificato nel corso del giudizio di impugnazione, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con il richiamo agli elementi riportati dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e quindi con il richiamo alla decisione del giudice tributario che ha definito la controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento.

Secondo pacifico indirizzo, in tema di motivazione della cartella di pagamento, solo l’atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa.

Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può infatti condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè a cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati; pertanto, “non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell’atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all’intimato ed in relazione ai quali sia pendente contenzioso, mentre invece erroneamente l’accertamento era stato indicato come definitivo anzichè provvisorio, non sussistendo un’effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell’intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente” (Cass. 2373/2013).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata: rinvia alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

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