Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9777 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. un., 26/05/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 26/05/2020), n.9777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34439-2018 proposto da:

T.C.M.G., F.F., nella qualità

di eredi di T.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE STEFANO D’ARRIGO 299 presso l’Assistente Capo di Polizia

S.R., rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO MESSINA;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE NATALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 296/2018 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il

21/05/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – T.S. ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Palermo, dinanzi al Tar Sicilia, avverso il diniego della concessione in sanatoria, da lui richiesta ai sensi della L. n. 326 del 2003, concernente un immobile di circa 190 metri quadrati situato in quel Comune, alla via (OMISSIS).

2. – Il Tar adito, nel contraddittorio con il Comune, ha respinto il ricorso con sentenza numero 1754 del 2013, essenzialmente avvalendosi di un fotopiano, ossia di un rilievo aerofotogrammetrico, dal quale risultava che l’immobile era stato edificato in epoca tale da rendere non applicabile la sanatoria.

3. – Contro la sentenza F.F. e T.C.M.G., eredi del defunto T. Settimio, hanno proposto appello al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, cui il Comune di Palermo ha resistito.

4. – Con sentenza non definitiva del 31 luglio 2017 (che ha rigettato i primi tre motivi dell’appello) e sentenza definitiva del 21 maggio 2018 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l’appello.

5. – Per la cassazione di quest’ultima sentenza F.F. e T.C.M.G. hanno proposto ricorso per sette motivi illustrati da memoria.

6. – Il Comune di Palermo ha resistito con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia: “Violazione o falsa applicazione di norme giuridiche e processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4”. Con esso le ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per la decadenza dalla produzione documentale del fotopiano numero 71 del 2003, ossia del rilievo aerofotogrammetrico posto dal Comune a base della collocazione temporale dell’edificazione dell’immobile successivamente al 2003, e prima del 2007, come risultante da una riproduzione fotografica tratta da Google Earth, così da non poter essere condonato.

Il secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 104 del 2010, artt. 46, 63, 73 c.p.a., art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

Si osserva che, sebbene il giudice d’appello avesse disposto consulenza tecnica d’ufficio chiedendo al consulente di “esprimersi sui quesiti attenendosi agli atti di causa”, l’ausiliare avesse preso visione dell’originale del fotopiano numero 71 del 2003, che non era stato prodotto, presso il Comune di Palermo.

Il terzo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

La censura è volta ad evidenziare che la appellanti avevano eccepito il disconoscimento di conformità della produzione documentale, tardivamente effettuata, del fotopiano numero 71 del 2003. Anche la riproduzione fotografica tratta da Google Earth non era dotata di certificazione di conformità all’originale, priva di data certa e non autenticata.

Il quarto motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 64, comma 2 c.p.a., art. 115 c.p.c. e art. 167 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

Il motivo si appunta sulla circostanza che la appellanti avevano lamentato, nell’atto d’appello, la mancata considerazione, da parte del primo giudice, di una propria consulenza tecnica di parte, concernente l’efficacia probatoria del fotopiano numero 71 del 2003, consulenza che, come riconosciuto dallo stesso Consiglio di giustizia amministrativa, non era stata neppure specificamente contestata dal Comune.

Il quinto motivo denuncia: “Violazione dell’art. 2702 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

Secondo le ricorrenti, il Consiglio di giustizia amministrativa avrebbe errato nel ritenere, nella sentenza definitiva, che “la quietanza rilasciata dall’impresa… esecutrice dei lavori è una quietanza priva di data… senza alcun riferimento alla sede dell’impresa, al compenso percepito, alla partita Iva, e con una generica indicazione dei lavori eseguiti”, mentre nella precedente sentenza non definitiva aveva dato atto “che la ricorrente non ha mancato di introdurre in giudizio un qualche elemento probatorio a proprio vantaggio (… quietanza)”, documento che, provenendo da un terzo, avrebbe dovuto essere fatto oggetto di eccezione di falso, che invece non era stata proposta, con l’ulteriore conseguenza che detta scrittura possedeva l’efficacia probatoria di cui all’invocato art. 2702 c.c..

Il sesto motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 c.p.a. e art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

La censura verte sulla circostanza che il Consiglio di giustizia amministrativa, nella sentenza non definitiva, si era riservato di trarre argomenti di prova dall’insufficiente collaborazione istruttoria delle parti con il consulente tecnico, mentre, nella sentenza definitiva, si era mostrato dell’avviso “che la pur non commendevole inerzia degli uffici tecnici del Comune dinanzi alla richiesta documentale del CTU potesse trovare una forma di spiegazione… nella circostanza che il… documento richiesto fosse… già disponibile al pubblico”, dando così luogo ad una motivazione illogica, in quanto non aveva tenuto conto del comportamento del Comune di Palermo.

Il settimo motivo denuncia: “Travisamento della prova in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

Si sostiene che il giudice d’appello avrebbe malamente interpretato il fotopiano numero 71 del 2003, ammettendo l’esistenza di una foltissima vegetazione per rendere plausibile l’attitudine probatoria del documento, ma senza saper spiegare perchè un diverso fabbricato rurale comparisse nella foto Google Earth del 2007 così dando luogo ad una motivazione irriducibilmente contraddittoria.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che costituisce Sezione staccata del Consiglio di Stato (D.Lgs. n. 373 del 2003, art. 1), sono ricorribili per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione (Cass., Sez. Un., 1 aprile 2019, n. 9042).

I motivi inerenti alla giurisdizione ricomprendono le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, che si hanno quando il Consiglio di Stato affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), nonchè quelle di difetto relativo di giurisdizione, configurabile quando il giudice amministrativo affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici (Cass., Sez. Un., 6 giugno 2017, n. 13976; Corte Cost. n. 6 del 2018).

Ne consegue che il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme di riferimento (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2019, n. 29082; Cass., Sez. Un., 20 marzo 2019, n. 7926), nè, tantomeno, al controllo di eventuali errores in procedendo o in iudicando, il cui accertamento rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui la stessa è stata esercitata (Cass., Sez. Un., 3 agosto 2018, n. 20529).

Nel caso di specie le ricorrenti hanno per l’appunto dedotto plurimi errores in procedendo ed errori di giudizio, concernenti per un verso la ritualità, sotto diversi aspetti, dell’impiego del fotopiano e dell’immagine Google Earth di cui si è detto, nonchè l’efficacia probatoria del fotopiano, per altro verso l’omessa considerazione di elementi istruttori (consulenza di parte, quietanza, inerzia del Comune): errori che manifestamente esulano dall’ambito del controllo riservato a queste Sezioni Unite ai sensi dell’art. 111 Cost., u.c..

3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente Comune di Palermo, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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