Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9777 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8652/2005 proposto da:

C.M., C.O., C.S., R.R.,

R.S., R.A., R.V., i R. in

qualità di eredi di C.M.C. deceduta, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato

ROMANELLI GUIDO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LATINI GUSTAVO ANTONIO, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

Avverso le sentenze n. 23/2003, n. 25/03, n. 26/03, n. 27/03 della

COMM. TRIB. REG. di GENOVA, depositate il 01/04/2003;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/10 di Consigliere Dott. BOGNANNI Salvatore;

Udito per il ricorrente l’Avvocato Ermetes, per delega dell’Avvocato

Romanelli, che si riporta al ricorso;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con quattro ricorsi presentati alla commissione tributaria provinciale di Imperia C.M., C.O., C. S. e C.M.C. impugnavano altrettanti avvisi di accertamento, relativi a maggiorazione dell’imposta Irpef per l’anno 1992, fatti notificare dall’ufficio delle imposte di Sanremo per il reddito di partecipazione nella società “Cà d’Oro di Massimo Sarnataro & C.” snc., di cui erano pure soci, e con i quali l’amministrazione comunicava di avere appurato ricavi in misura più rilevante, a fronte di quanto dichiarato; il tutto con riferimento all’attività di gestione dell’Albergo (OMISSIS), come accertato nel corso di verifica compiuta da agenti della Guardia di finanza nei riguardi di quella compagine sociale. I contribuenti esponevano che gli atti impositivi erano irregolari, perchè privi della necessaria motivazione; nel merito eccepivano l’infondatezza della pretesa fiscale, posto che essi erano stati di fatto estromessi dalla gestione dell’azienda da parte di altri soggetti, tali N. e S., e ciò sin dal mese di maggio di quell’anno. Inoltre il metodo induttivo seguito aveva determinato risultati errati, sicchè i presupposti per la rettifica erano carenti nei loro riguardi, tanto che il fallimento della società, nel frattempo dichiarato, non era stato loro esteso; perciò chiedevano l’annullamento o quanto meno declaratoria di inefficacia di quegli avvisi nei loro confronti.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, atteso che si trattava di accertamento preceduto da puntuale verifica dei militari della finanza, per cui il pvc. richiamato per “relationem” costituiva elemento sufficiente ai fini della motivazione; quanto al merito deduceva che i verificatori avevano accertato tutti i dati e le indicazioni enunciati nel processo verbale di constatazione, con un volume di affari notevolmente maggiore di quanto dichiarato, trattandosi di posti letto più numerosi di quelli indicati nella licenza dell’autorità, senza che essi fossero stati riportati nella prescritta contabilità.

Il giudice adito, in accoglimento dei ricorsi in opposizione, annullava gli avvisi di accertamento con separate sentenze nn. 421;

422; 423 e 424 del 2000.

Avverso tali decisioni l’agenzia delle entrate proponeva appello, cui gli appellati resistevano, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Liguria, la quale, in parziale riforma di quelle impugnate, con le sentenze nn. 23; 25; 26 e 27 del 18.3.2003, determinava il reddito di partecipazione dei soci in questione in base a quello netto d’impresa, per il quale l’altro accertato era stato ridotto del 50% con la pronuncia n. 24 del 2003, osservando che in realtà la società aveva avuto un volume di affari maggiore di quanto dichiarato.

Contro queste sentenze C.M., C.O. e C. S., nonchè R.R., R.S., R. A. e R.V., quali eredi di C.M.C., nel frattempo deceduta, hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dai controricorrenti, e che è di carattere pregiudiziale, secondo cui tale atto d’impugnazione sarebbe inammissibile, essendo cumulativo, perchè unico rispetto ai ricorrenti ed avente ad oggetto diverse sentenze, per le quali invece sarebbe occorso un singolo atto di gravame per ciascuno dei provvedimenti.

L’eccezione è infondata.

Infatti il ricorso per cassazione proposto, con unico atto, nei confronti di una pluralità di sentenze aventi la medesima struttura, soggettiva ed oggettiva è certamente ammissibile nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, si tratti di sentenze in materia tributaria, le quali, a parte la unicità del periodo d’imposta, presentano identità di parti – ufficio tributario e contribuenti, – identità del collegio giudicante, che peraltro le emetteva nella stessa udienza, ed identità di motivazione e dispositivo.

Al riguardo le stesse Sez. Un. hanno statuito che “in materia tributaria è ammissibile – fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati – il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta” (Cfr. Cass. Sentenze, n., 3692 del 16/02/2009; n. 7191 del 15/04/2004).

Ciò premesso in via pregiudiziale va osservato che le censure proposte non possono essere delibate, atteso che non era stato integrato il contraddittorio nei confronti anche della società, trattandosi di compagine di persone, che comportava litisconsorzio necessario.

Invero in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di loro. Infatti tale controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta negli atti autoritativi impugnati dai C., con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente i ricorsi proposti dai soggetti interessati imponevano l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, come nella specie (Cfr. anche Sezioni Unite Sentenze n. 14815 del 04/06/2008, n. 1052 del 2007).

Ne deriva che le sentenze impugnate, vanno cassate, con rinvio alla CTP di Imperia, altra sezione, per nuovo esame, atteso che il contraddittorio doveva essere integro tra tutte le parti interessate sin dal primo grado.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle.

PQM

La Corte Pronunciando sul ricorso, cassa le sentenze impugnate;

rinvia la causa alla CTP di Imperia, altra sezione, per nuovo esame, e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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