Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9777 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 14/04/2021), n.9777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25815-2019 proposto da:

GRUPPO D. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUGGIA 21, presso lo

studio dell’avvocato SIMONA RENDINA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA CARBONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) ROMA UFFICIO

LEGALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 528/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc. Gruppo d. srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso la cartella di pagamento, notificata in data 16.3.2016, emessa all’esito di un controllo automatizzato, avente ad oggetto l’omesso pagamento delle imposte Iva ed Ires per l’anno 2012.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Sicilia rigettava il ricorso osservando: a) che la cartella di pagamento, emessa all’esito del controllo formale o automatizzato, poteva ritenersi motivata con il mero richiamo alla dichiarazione; b) che non era necessario la comunicazione preventiva, che in ogni caso risultava documentalmente provata, trattandosi di pretesa derivante da mancato versamento di somme esposte dal contribuente; c) che la mancata produzione in atti del ruolo sottoscritto è irrilevante in quanto la cartella recepisce proprio i dati del ruolo.

4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR non ha spiegato i motivi per i quali ha ritenuto provata l’avvenuta notifica delle comunicazioni di irregolarità che avrebbero dovuto precedere la notifica dell’impugnata cartella di pagamento anche alla luce delle specifiche contestazioni mosse sul punto dalla contribuente.

1.1. Con il secondo motivo viene dedotto l’omesso esame e/o l’omessa motivazione della doglianza espressa dall’appellante nel contesto della memoria difensiva di contrasto alla comparsa erariale che riguardava la questione della validità dell’atto di controdeduzione per mancanza di allegazione della delega di firma del funzionario che aveva redatto l’atto.

1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in relazione all’art. 360, comma, 1, n. 3, in quanto la CTR avrebbe errato nel non considerare dovuta la notificazione della comunicazione di regolarità trattandosi di cartella di pagamento da cui non emergeva ictu oculi la ragione della pretesa impositiva. In particolare nella cartella si richiedeva l’importo di Euro 35.589 per Ires quando in realtà l’imposta annuale dovuta ammontava ad Euro 21.031 come risultava dal modello Unico/2013 in Quadro RN, rigo RN 23.

2 Il primo motivo è inammissibile nella misura in cui si sostiene l’insufficienza della motivazione. Invero, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.

2.1 Anche a voler sussumere il motivo nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la censura è infondata in quanto secondo l’indirizzo giurisprudenziale che si è venuto a formare a seguito dell’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.(cfr. Cass. 2493/2018, 27415/2018, 8053/2014).

3. Il secondo motivo è infondato in quanto la ricorrente non dà minimamente conto di quale fosse la rilevanza dell’atto difensivo spiegato nel giudizio di appello dall’Ufficio ai fini della valutazione della legittimità della pretesa impositiva.

4 Il terzo motivo è inammissibile in quanto formulato in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 4 (difetto di “autosufficienza”). Per consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recenti Cass. n. 29093/2018, Cass. n. 19048/2016) il ricorrente quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito deve, ai sensi dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, produrlo in atti o trascriverlo nel ricorso.

4.1 Nel caso in esame la contribuente non ha versato in atti il modello Unico 2013, non ha indicato la sede dove reperire il documento, nè lo ha riportato in fotocopia nel ricorso.

4.2 Il motivo è in ogni caso infondato.

4.3 E’ consolidato, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte il principio, richiamato anche nella impugnata sentenza, secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (cfr. Cass. n. 375/2019, n. 3154/2015 e n. 42/2014).

4.4 Tanto si giustifica in considerazione dal maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell’elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile dei procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo (ex multis, Cass. n. 19893 del 2016).

4.4 Orbene, nella sentenza impugnata viene evidenziato, conformemente a quanto già accertato dal giudice di primo grado, che l’Ufficio attraverso la cartella di pagamento si è limitato riprendere a tassazione gli importi indicati dal contribuente nella dichiarazione e quindi può ritenersi accertato che nel caso di specie non sussistevano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, tali da imporre la comunicazione del detto invito bonario. Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate nel controricorso alla somma di Euro 35.589,00 si è pervenuto sommando quanto previsto in materia di acconti, al rigo RN 22 (Euro 14.588,00), e l’imposta dovuta di cui al rigo RN 23 (Euro 21.031,00) della dichiarazione.

4 In conclusione il ricorso va rigettato.

5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

– Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 10.200,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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