Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9776 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16223/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GRAMSCI 16

presso lo studio dell’avvocato GIGLIO ANTONELLA, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2 006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 22/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il resistente l’Avvocato MARTINO CLAUDIO per delega Avv.

GIGLIO ANTONELLA, che ha chiesto l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dep. il 22 novembre 2006 che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la decisione della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso di A.A. avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione sulla istanza di restituzione dell’IRAP per gli anni 1998, 1999 e 2000.

La CTR aveva richiamato la sentenza della Corte Cost. n. 156/2001 assumendo che la organizzazione, se era elemento connaturale all’impresa, non lo era per l’attività professionale, e la circostanza che il contribuente avesse dichiarato beni strumentali non costituiva di per sè prova di autonoma organizzazione.

La ricorrente deduce vizio motivazionale in ordine al concetto di organizzazione non avendo la CTR considerato che l’ A. operava in impresa familiare.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le SS.UU. di questa Corte (n. 12108/2009) hanno, recentemente, affermato che:

“In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

Orbene,su queste premesse in diritto che il Collegio fa proprie, se la CTR appare astrattamente avere seguito tali principi, tuttavia si è limitata a rilevare che “il contribuente A. – come risulta dalla documentazione fiscale prodotta – esercitava la propria attività di agente di commercio, nè vi sono ragioni per presumere che l’assetto della sua attività fosse sprovvisto di mezzi e strumentazioni particolari, al di là delle dotazioni di base senza cui nessun operatore potrebbe oggi attendibilmente porgersi alla propria clientela… Egli aveva una autovettura e strutture di poco valore per l’esercizio minimale della propria attività”.

Trascura la CTR un elemento essenziale addotto dall’Ufficio e cioè che il contribuente nel Modello Unico aveva indicato sotto la voce “Quote dei collaboratori familiari” somme per L. 137.314.000, L. 140.250.000, L. 129.294.000, L. 86.976.000 per gli anni dal 1998 al 2001 che interessano nel caso in esame,su cui nulla dice in motivazione.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con necessità di rinvio ad altra Sezione della CTR della Lombardia perchè valuti, provvedendo anche sulle spese, il requisito della esistenza o meno di organizzazione come elaborato dalle SS.UU. in base all’intero quadro emergente dal processo e sul rilievo che il contribuente ha l’onere di provarne l’assenza.

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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