Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9776 del 18/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.18/04/2017),  n. 9776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12891/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G.N.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 25, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO BARRILE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5298/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di R.G.N.R. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5298/35/2015, depositata in data 9/12/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiore IRPEF ed addizionali, regionali e comunali, dovute in relazione all’anno d’imposta 2007, a seguito di rideterminazione in via sintetica del reddito, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, commi 4 e 5 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, in via preliminare, che l’atto impositivo era nullo per mancato inoltro al contribuente dell’invito a fornire chiarimenti, nell’ambito del c.d. contraddittorio endo-procedimentale.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il controricorrente ha depositato memoria il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. 1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, dovendo ritenersi che, nella fattispecie, diversamente da quanto erroneamente affermato dai giudici della C.T.R., non sussisteva alcun obbligo di attivare un preventivo contraddittorio con il contribuente.

2. La censura è fondata.

Qui richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella pronuncia 24823/2015, la Corte ha precisato le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente “in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente”, valutati il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1 (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”, ad operazioni, cioè, che costituiscono categorie d’intervento accertativi dell’Amministrazione tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 1, richiamato, in tema di imposte dirette dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1 e, in materia di imposta di registro, dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis, ipotesi tutte “caratterizzate dalla utoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale contro bilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali”.

Nella specie, non è contestato che si verteva in ipotesi di controllo fiscale eseguito a seguito di acquisizione documentale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 e non a seguito di “accesso, ispezione, verifica” presso il domicilio del contribuente. Le Sezioni Unite hanno inoltre evidenziato come, nella normativa tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzati, non si rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di fuori di precise disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi, quale “il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7 (come modificato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito in L. n. 122 del 2010), in tema di accertamento sintetico”.

E’ pacifico che si verteva in ipotesi di accertamento sintetico notificato per l’anno d’imposta 2007, in relazione ai quale non opera, in ogni caso, la modifica normativa di cui al D.L. n. 78 el 2010, convertito in L. n. 122 del 2010. Invero, Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l’art. 22, comma 1) che le modifiche operano in relazione agli “accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto” e quindi la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009.

Nè rileva il precedente indicato in memoria (Cass. 1496/2017) attinente ad accertamento standardizzato, fondato SU parametri o studi di settore.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione per esame delle questioni rimaste assorbite. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

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