Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9776 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. II, 04/05/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 04/05/2011), n.9776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16935/2005 proposto da:

M.A., F.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ALBA 36, presso lo studio dell’avvocato BIASCI Renato

Piero, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIRIBALDI

NICOLA;

– ricorrenti –

e contro

Z.B.;

– intimato –

sul ricorso 20457/2005 proposto da:

Z.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato CANNAS LUCIANA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BATINI GIUSEPPE;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

M.A., F.G., elettivamente domiciliati m

ROMA, VIA ALBA 36, presso lo studio dell’avvocato BIASCI RENATO

PIERO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIRIBALDI

NICOLA;

– controricorrenti ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 687/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato BIOSCI Renato Piero difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso previa riunione dei ricorsi rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dep. il 1 aprile 1993 il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda proposta dal venditore Z.B., pronunciava la risoluzione del contratto di vendita di un suo immobile per inadempimento degli acquirenti M.A. e F.G..

Con sentenza dep. il 23 marzo 1996 la Corte di appello di Firenze rigettava l’impugnazione proposta dai convenuti.

Tale decisione era cassata dalla Suprema Corte per vizio di motivazione laddove aveva escluso che con la scrittura intervenuta fra le parti nel gennaio 1988, con la quale erano emessi effetti cambiari per L. 72.000.000 pari al residuo del prezzo ancora da saldare e gli acquirenti erano immessi negli immobili non ancora consegnati, lo Z. avesse rinunciato al diritto sostanziale alla risoluzione.

Riassunto il giudizio di rinvio, con sentenza dep. il 7 maggio 2004 la Corte di appello di Firenze rigettava la domanda di risoluzione proposta dall’attore compensando le spese dell’intero giudizio.

I giudici di rinvio ricostruivano i rapporti intercorsi fra le parti nel modo seguente: a) al momento dell’instaurazione del giudizio (4 agosto 1987) l’attore aveva riscosso soltanto la somma di L. 30.000.000 corrisposta a titolo di caparra, rimanendo creditore del residuo del prezzo pari a L. 260.000.000; d’altro canto gli acquirenti erano stati immessi in parte dei beni oggetto della vendita; b) successivamente il venditore ebbe a ritirare la somma di L. 188.200.000 rimasta depositata presso il notaio; c) nel gennaio 1988 era intervenuta fra le parti scrittura privata in cui il M. consegnava cambiali ipotecarie, per L. 74,560.000 relative al pagamento del residuo importo dovuto di L. 72.000.000; sempre nel gennaio 1988 i convenuti erano immessi nel possesso di quella parte dell’immobile non ancora consegnato; con lettera del 25 maggio 1988 il legale dell’attore dichiarava che il suo assistito intendeva recuperare l’immobile e di trattenere la somma di L. 188.200.000 a titolo di risarcimento del danno.

La sentenza, dopo avere rilevato la validità ed efficacia della scrittura del gennaio 1988, anche se non sottoscritta pure dalla F. che aveva inteso avvalersene, e che la mancata indicazione della data era circostanza ininfluente, riteneva che il comportamento complessivo posto in essere dall’attore, che aveva dimostrato di avere inteso dare piena esecuzione al contratto, fosse assolutamente incompatibile con la volontà di persistere nell’esercizio dell’azione di risoluzione.

Nè a tale conclusione poteva essere di ostacolo la previsione, contenuta nella medesima scrittura del gennaio 1988, secondo cui fino all’integrale pagamento del prezzo, e pertanto, degli effetti cambiari surricordati, rimarranno pendenti i giudizi civili e penali attualmente in corso, impegnandosi a definire gli stessi nelle forme di legge appena effettuato il pagamento: secondo i Giudici, tale espressione aveva rilevanza meramente processuale e non concerneva il diritto sostanziale alla risoluzione, atteso che lo Z., al fine di garantirsi il pagamento del prezzo, si era impegnato all’estinzione dei giudizi all’esito di detto pagamento; la scrittura, pur per il resto meticolosissima, nulla aveva previsto con riguardo ai diritti sostanziali. Le spese erano compensate in considerazione della complessità delle questioni e che i convenuti, soltanto in grado di appello, avevano esplicitato la linea difensiva poi accolta.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione M. A. e F.G. sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l’intimato proponendo ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza.

RICORSO PRINCIPALE. Con l’unico motivo i ricorrenti censurano la decisione gravata che, in violazione del principio statuito dalla sentenza della Suprema Corte e di quello della soccombenza, aveva compensato le spese dell’intero giudizio.

Il motivo è infondato.

La richiamata sentenza della Suprema Corte, nel cassare la decisione impugnata con rimessione al giudice di rinvio anche per la regolamentazione delle spese dell’intero procedimento, non aveva statuito – e non avrebbe potuto statuirlo – in merito alla parte tenuta al pagamento delle spese ovvero ai criteri per la liquidazione, atteso che il regolamento delle spese deve essere adottato in base all’esito finale della lite, esito che era stato per l’appunto rimesso al giudice di rinvio il quale avrebbe dovuto procedere a una nuova valutazione delle risultanze processuali in base ai rilievi compiuti dalla S.C. in ordine ai vizi della motivazione riscontrati.

In materia di regolamentazione delle spese processuali, il giudice ha soltanto il divieto di porle a carico della parte integralmente vittoriosa, in tal caso in correndo nella violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.. La valutazione discrezionale di compensare le spese è stata compiuta con motivazione immune vizi logici o giuridici, avendo i Giudici fatto al riguardo riferimento alla complessità delle questioni e alla circostanza che i convenuti, soltanto in grado di appello, avevano esplicitata la linea difensiva poi accolta.

Il ricorso principale va rigettato.

RICORSO INCIDENTALE. Il primo motivo denuncia l’inammissibilità del primo ricorso per cassazione e conseguente passaggio in cosa giudicata della sentenza della Corte di appello n. 320/1996 atteso che quell’impugnazione era stata proposta dal M. che era stato dichiarato fallito.

Il motivo è infondato f La questione circa la legittimazione processuale del M. a proporre il primo ricorso per cassazione è stata implicitamente risolta in senso affermativo dalla decisione della Suprema Corte che, nel decidere l’impugnazione, ha cassato la sentenza gravata che, pertanto, è rimasta definitivamente caducata.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto il comportamento posto in essere dallo Z. incompatibile con la volontà di persistere nella azione di risoluzione, erroneamente interpretando la clausola sub 5 della scrittura del gennaio 1988: non avendo controparte provveduto al pagamento del residuo prezzo, a garanzia del quale era previsto che sarebbero rimasti pendenti i giudizi civili e penali in corso, persisteva il diritto dello Z. a chiedere la risoluzione, tenuto conto che non poteva integrare una rinuncia tacita alla risoluzione il comportamento dell’attore, il quale aveva percepito la somma di L. 188.200.00 a titolo di risarcimento e aveva immesso gli acquirenti nel possesso dell’immobile al fine di addivenire a una definizione della lite.

Il motivo va disatteso.

La doglianza censura l’interpretazione della clausola sub 5 della scrittura del gennaio 1988, peraltro limitandosi a formularne una soggettiva e difforme da quella data dai Giudici.

Orbene, l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione.

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati: occorre ricordare che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009).

Il terzo motivo è inammissibile, dal momento che con tale mezzo non si censura alcuna statuizione della sentenza impugnata ma si contesta la doglianza formulata con il ricorso principale avverso la regolamentazione delle spese processuali.

Anche il ricorso incidentale va rigettato.

In considerazione della reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA