Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9775 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – President – –

Dott. CARLEO Giovanni – Consiglie – –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consiglie – –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consiglie – –

Dott. POLICHETTI Renato – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14901-2007 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29

presso lo studio dell’avvocato GRANZOTTO GUIDO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALLIATA PAOLO, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2006 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 10/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il resistente l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che si

riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte dep. il 10 maggio 2006 che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Torino che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione sulla istanza di restituzione dell’IRAP per gli anni 1998/2001. La CTR aveva ritenuto, in base alle risultanze in atti e, in particolare, ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi prodotta, l’esistenza di una forma organizzativa autonoma, con il requisito ulteriore dell’abitualita’. Il ricorrente affida il ricorso a due motivi, di violazione di legge e di vizio motivazionale.

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore, ha resistito con controricorso.

La causa e’ stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente,redigendo quesito, si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in ordine al concetto di attivita’ autonomamente organizzata. Deduce in particolare che tale concetto deve essere inteso, in senso oggettivo,in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata (Corte Cost. n. 156/2001).

Le SS.UU. di questa Corte (n. 12108/2009) hanno, recentemente, affermato che: “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’ attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

In fatto, e’ incontestato che il F. svolge attivita’ di intermediario e di rappresentante di commercio. La CTR, pur partendo da premesse non del tutto errate, non appare pienamente consapevole dell’impostazione metodica e interpretativa qui accolta, pervenendo alla conclusione che solo “soggetti minimali” o “ristretti margini di attivita’ residuali” sarebbero esenti dall’imposta, e poi affermando, quasi apoditticamente, che “i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi prodotta fanno ritenere l’esistenza di una forma organizzativa autonoma, con il requisito ulteriore dell’abitualita’” onde la sentenza deve essere cassata.

Entrambi i motivi devono pertanto essere accolti. L’accoglimento del ricorso impone la cassazione della sentenza con il rinvio ad altra Sezione della CTR del Piemonte che si atterra’ ai superiori principi e provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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