Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9775 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 14/04/2021), n.9775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco Esposito – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16818-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente-

contro

ZAVALLONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10037/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Alla società Zavalloni S.r.l. vevano notificata una cartella di pagamento relativa alla ripresa a tassazione di IVA indebitamente indicata a credito nella dichiarazione relativa all’anno 2012, essendo emerso da un controllo formale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, che la contribuente aveva presentato tardivamente dichiarazione integrativa relativa all’importo portato dalla cartella ed esposto nella dichiarazione 2012 come derivante dalla dichiarazione relativa all’annualità precedente. La società impugnava la cartella innanzi alla CTP di Avellino che accoglieva il ricorso con sentenza confermata dalla CTR Campania che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha disatteso l’impugnazione dell’Ufficio.

Il giudice di appello ha ritenuto che la questione non riguardava somme accertate e non pagate o debiti di imposta che la società intendeva pagare fuori termine, ma unicamente il mero errore formale relativo alla mancata indicazione nella dichiarazione IVA 2012 dei versamenti effettuati, “peraltro corretto dalla normativa del 2016”. Secondo la CTR non si ravvisavano, dunque, danni erariali, altrimenti potendosi individuare un illecito arricchimento dell’erario.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La parte intimata non si è costituita in giudizio.

La ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 e dell’art. 11 preleggi. La CTR avrebbe omesso di considerare che la disposizione introdotta nell’anno 2016 – D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 5, conv. con modificazioni nella L. n. 225 del 2016 -. che il giudice di appello avrebbe preso in considerazione, non avrebbe efficacia retroattiva, come affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 1291/2019. Nel caso di specie la dichiarazione integrativa era stata pacificamente presentata dalla contribuente in data 10.2.2015, ossia in un periodo antecedente alla modifica normativa dell’anno 2016.

Il ricorso è inammissibile.

La CTR non ha fondato la decisione del giudizio di appello sulla natura retroattiva della ricordata modifica normativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, è stato novellato dal D.L. n. 193 del 2016, art. 5, conv. dalla L. n. 225 del 2016, invece ritenendo che l’errore nel quale era incorsa la contribuente avesse natura formale, non incidendo sull’esistenza di un debito della contribuente nei confronti dello Stato nè producendo un danno erariale, costituendo un mero errore materiale collegato alla mancata indicazione nella dichiarazione IVA 2012 i versamenti effettuati, al punto che il rigetto del ricorso del contribuente avrebbe determinato un indebito arricchimento del fisco. Ora, tale ratio della decisione, costituente l’ossatura del percorso motivazionale seguito dalla CTR, non è stata in alcun modo aggredita dalla ricorrente, la quale ha incentrato le censura sul carattere a suo dire irretroattivo della modifica normativa che, invero, non si deduce in modo chiaro dalla sentenza impugnata ed è in ogni caso marginale rispetto alla motivazione espressa dal giudice di appello a sostegno del rigetto dell’impugnazione.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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