Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9774 del 23/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 9774 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 30091-2008 proposto da:
CARISSIMI

FAUSTO

CRSFST51L27L117G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GALLIA 2, presso lo studio
dell’avvocato BERTI CESARE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ARRIA CLAUDIO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

518

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
>

80078750587,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 23/04/2013

in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO
GIUSEPPINA, giusta delega in atti;
– controricorrente –

ENICHEM S.P.A., I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
01165400589;
– intimati. –

avverso la sentenza n. 924/2007 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 22/12/2007 R.G.N. 491/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato BERTI CESARE;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA per delega RICCIO
ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

nonchè contro

RG n 30091/2008

Carissimi Fausto/ INPS, Enichem, Inail

Svolgimento del processo.
Con sentenza del 22 dicembre 2007 la Corte d’Appello di Perugia, in riforma della sentenza del

previdenziale di cui all’articolo 13 della L. n. 257/1992 , come modificato dalla L. n. 271/1993, a
seguito dell’esposizione all’amianto per più di 10 anni in occasione del lavoro svolto presso la soc
Enichem.
La Corte territoriale ha osservato che sebbene il c.t.u. nominato in primo grado ,all’esito di
un’indagine corretta ed esauriente , avesse concluso affermando che il Carissimi non era stato
esposto all’amianto nella misura prevista dalla legge , il Tribunale di Terni, erroneamente con
motivazione insufficiente ed inadeguata , aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio
previsto dalla legge basandosi sulla circostanza che i colleghi di lavoro del Carissimi, adibiti alle
stesse mansioni, avevano conseguito il beneficio ( infatti erano state depositate la sentenza con la
quale il Tribunale aveva riconosciuto l’esposizione al rischio amianto a Nini Sirio nonché la c.t.u.
relativa ad altri due colleghi del ricorrente).
Secondo la Corte territoriale, pur potendo il giudice disattendere le conclusioni del consulente ,era
tenuto ad esporne le ragioni e che ciò non aveva fatto il Tribunale. Ha osservato infatti che
l’esposizione all’amianto non poteva essere accertata con prove testimoniali; che la circostanza che
alcuni colleghi del ricorrente avessero ottenuto il riconoscimento del beneficio non era di per sé
decisiva in presenza di dati contrari ; che inoltre era stato soltanto asserito, ma non dimostrato, che
il ricorrente svolgesse mansioni identiche rispetto a quelle dei suoi colleghi che avevano ottenuto i
benefici contributivi.
La Corte territoriale ha, poi, osservato che il nuovo accertamento tecnico disposto in sede di
appello con il CTU ing Pecchioli , il quale aveva accertato un’esposizione del Carissimi
all’amianto qualificata nella misura prevista dalla legge, era argomentato in modo assai discutibile

Tribunale, ha respinto la domanda proposta da Fausto Carissimi volta ad ottenere il beneficio

tanto da renderne inattendibili le conclusioni e che , invece, l’indagine svolta dal CTU in primo
grado dal dr Grigioni appariva assai più corretta.
Secondo la Corte ,infatti, la consulenza svolta in primo grado si mostrava più accurata nell’analisi
delle mansioni assegnate al ricorrente ,essendo quella di secondo grado assai più generica e riferita
ai compiti propri dei manutentori piuttosto che alle mansioni dei quadristi e degli operatori esterni;

luglio 76 al 28 febbraio 77, non considerato, correttamente, dal primo consulente avendo la società
datrice di lavoro esposto i compiti del ricorrente solo a decorrere dal 1 luglio 1977; il c.t.u. di
secondo grado aveva completamente trascurato le condizioni ambientali e climatiche in cui il
Carissimi aveva operato, mentre il c.t.u. di primo grado aveva attribuito più correttamente un
valore significativo al contributo ambientale.
La Corte territoriale ha quindi affermato che le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado erano
assai più aderenti alla realtà ,più precise ed attendibili ,con la conseguenza che si doveva escludere
che il Carissimi fosse stato esposto a concentrazioni di amianto superiori alla soglia di legge.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione il Carissimi formulando un unico articolato
motivo.
Si costituisce l’Inps con controricorso e con successiva memoria ex art 378 cpc. L’Inail e l’Enichem
spa ,intimatii non si sono costituiti.
Motivi della decisione
Preliminarmente il ricorso , recante conclusioni di condanna alle spese ( dei giudizi di appello e di
Cassazione ) anche degli intimati Inail ed Enichem spa, va dichiarato inammissibile nei loro
confronti , non essendo stata dal ricorrente impugnata in questa sede la statuizione della Corte
territoriale che ha dichiarato ( cfr pag. 4 ) il difetto di legittimazione passiva di entrambi . Nulla
deve , comunque, disporsi per le spese del presente giudizio, in difetto di una qualunque loro
attività difensiva.

il secondo c.t.u. inoltre aveva incluso nel periodo di esposizione all’amianto anche il periodo dal 1

Esaminando quindi il ricorso limitatamente ai rapporti tra il Carissimi e l’Inps si osserva che con
l’unico motivo il ricorrente denuncia motivazione contraddittoria su un fatto controverso decisivo
per il giudizio ( art 360 n 5 cpc).
Lamenta contraddittorietà del procedimento logico e giuridico posto a base della sentenza laddove
la Corte d’Appello ha ritenuto inidonea la consulenza svolta in primo grado tanto da ritenerne

considerazione che la seconda consulenza era, secondo la Corte territoriale, inadeguata.
La Corte d’Appello , invece, constatata l’inaffidabilità della seconda consulenza avrebbe dovuto
unicamente chiederne una terza o quantomeno pretendere maggiori approfondimenti al CTU e non
avendo così fatto, mostra nella motivazione una palese contraddittorietà, pronunciando la sentenza
pur non avendo gli elementi scientifici e tecnici di certezza necessari per la decisione.
Il ricorrente rileva altresì un insanabile e determinante vizio di motivazione della sentenza per
insufficiente ed erronea valutazione delle c.t.u. nella parte in cui la Corte ha affermato che era da
preferire la consulenza svolta in primo grado rispetto a quella svolta in appello. In particolare
censura l’affermazione secondo cui la consulenza di primo grado faceva riferimento alle reali
mansioni svolte dal ricorrente ,non così quella di secondo grado e che il consulente di primo grado
aveva tenuto in debito conto le condizioni ambientali causanti umidità (pioggia, rugiada e nebbia
in cui operava il Carissimi/come idonee a limitare fortemente la dispersione delle fibre di amianto,
mentre così non avrebbe fatto il CTU nominato in appello , che le avrebbe completamente
trascurate.
Osserva che , invece, la CTU svolta in appello aveva tenuto espressamente conto delle mansioni del
Carissimi e, quanto ai fattori ambientali causanti umidità ( pioggia, nebbia e riugiada), rileva che cga
fatto notorio che proprio l’umidità era causa di maggiore corrosione ( e non minore) del materiale
amiantoso
Le censure sono fondate.

indispensabile una seconda, e ,poi , ha considerato idonea la prima consulenza per la semplice

Deve, in primo luogo, affermarsi che appare irrilevante, ai fini della valutazione della correttezza
della decisione impugnata, la circostanza che la Corte d’Appello , dopo aver deciso di svolgere una
nuova CTU dopo quella già eseguita davanti al Tribunale , abbia poi accolto proprio le
conclusioni del consulente del Tribunale ritenendole corrette ed esaurienti ,atteso che rientra nei
poteri del giudice ,esaminati i risultati di due successive consulenze tecniche, aderire anche alla

alla quale il giudice abbia aderito fornisca gli elementi che consentano , su un piano positivo , di
delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo , di escludere la rilevanza di elementi di
segno contrario, siano essi esposti nell’altra CTU o deducibili aliunde .
Nella fattispecie in esame il ricorrente ha svolto concrete e puntuali critiche alla valutazione della
Corte territoriale , condizione di ammissibilità del motivo. Si deve , infatti, escludere che il vizio
denunciato consista in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti,
deduzioni o interpretazioni, traducendosi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle
recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di
legittimità.
In effetti la scelta della Corte d’Appello di discostarsi dalla decisione del consulente nominato in
appello per avere l’ing Pecchioli fornito un’analisi generica delle mansioni del Carissimi, riferibile
più ai compiti dei manutentori, piuttosto che alle mansioni dei quadristi e degli operai esterni ,
effettivamente svolte dal Carissimi , non risulta adeguatamente motivata , né appare idonea a
giustificare la decisione impugnata.
Nel ricorso sono riportati ampi passi della relazione tecnica che mostrano un accurato esame
delle mansioni del Carissimi e delle operazioni svolte nel reparto ( interventi di routine giornalieri e
operazioni periodiche di manutenzione, descrizione degli stessi con relativa specificazione se erano
impegnati gli operatori esterni quali il Carissimi, relativi tempi di esposizione all’arnianto)alla cui
lettura non emerge affatto che il consulente abbia ricondotto i compiti del Carissimi a quelli del
manutentore, invece che a quelli dei ” quadristi e degli operatori esterni” effettivamente a lui

prima delle due ,sempre che la scelta sia adeguatamente motivata o che, comunque, la consulenza

assegnati . I compiti assegnati al Carissimi, di operatore esterno, risultano ben avuti presenti dal
CTU, né la Corte territoriale ha spiegato sotto quale profilo l’analisi delle mansioni del ricorrente
contenuta nella consulenza eseguita in Tribunale, le cui conclusioni la Corte territoriale ha ritenuto
maggiormente attendibili, fosse più aderente ai compiti effettivamente assegnati al Carissimi.
La Corte territoriale ha, poi, giustificato l’accoglimento delle conclusioni esposte dal CTU

climatici che rendevano trascurabile la dispersione di fibre di amianto. In particolare la Corte
territoriale ha riferito che, poiché il reparto in cui lavorava il Carissimi era collocato all’esterno, da
un lato, l’aria aperta favoriva la diluizione delle fibre ..dall’altro l’umidità presente nell’aria ( sotto
forma di pioggia, rugiada e nebbia) limitava fortemente il rilascio di fibre di amianto da parte di
guarnizioni e coibentazioni. La Corte ha affermato, inoltre,di non condividere il valore assegnato
dal CTU nominato in appello alle fibre di amianto che aderivano sugli indumenti dell’operatore
poiché le operazioni avvenivano all’aperto con la conseguenza che tale fattore si riduceva a zero .
La Corte territoriale non ha assolutamente valutato la diversa tesi esposta dal CTU nominato in
appello , sostenuta da letteratura scientifica, che , contrariamente a quanto affermato dal CTU
nominato in Tribunale, l’umidità era idonea ad aumentare la corrosione del materiale d’amianto
costituendo un fattore di rischio ulteriore. Sul punto la Corte non ha ritenuto di acquisire ulteriori
informazioni di natura tecnico scientifica , né ha motivato la scelta effettuata o la correttezza delle
modalità di applicazione della formula Berufsgenossenchaften, attuata dal CTU nominato in
Tribunale detraendo dal fattore “G” i giorni di umidità.
Sulla base delle considerazioni che precedono non può non rilevarsi che la sentenza impugnata
presenta un evidente vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei risultati delle consulenze
nonché in ordine alla scelta di aderire alle conclusioni formulate dal CTU in primo grado negando
il raggiungimento della prova dell’esposizione del lavoratore al rischio amianto . La Corte ha ,
invero, aderito alle conclusioni del CTU nominato in primo grado pur non risultando che le rakti~
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conclusionilliano basate su un esame ed una valutazione sia delle mansioni svolte dal Carissimi

nominato in Tribunale osservando che questi avrebbe tenuto in debito conto i fattori ambientali e

sia dell’ambiente di lavoro , maggiormente rispondenti alla reale situazione in cui operava il
lavoratore rispetto ai discordanti apprezzamenti espressi , al riguardo,nella consulenza eseguita in
grado di appello.
In conclusione, nei rapporti tra il Carissimi e l’Inps, il ricorso va accolto ,la sentenza impugnata
deve , pertanto, essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Firenze perché

dieci anni, nonché a liquidare le spese del giudizio di Cassazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Enichem spa e di Inail , nulla per spese.
Accoglie il ricorso nei confronti dell’Inps , cassa la sentenza impugnata nei rapporti tra Inps ed il
ricorrente e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello
di Firenze.
Roma 13/2/2013

provveda ad accertare se il lavoratore sia stato esposto all’amianto in misura qualificata e per oltre

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