Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9774 del 18/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.18/04/2017),  n. 9774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso principale proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RISTORO’ S.R.L.;

– intimata –

e sul ricorso successivo promosso da:

RISTORO’ S.R.L., – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ARENULA 34,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA AMATUCCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro in carica, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1805/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un unico motivo, nei confronti di Ristorò srl, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1805/17/15, depositata il 20 febbraio 2015, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente, è stata affermata la responsabilità solidale della contribuente medesima, quale società beneficiaria all’esito di atto di scissione parziale del 14.9.2009, per i debiti tributari (cartella di pagamento emessa per ritenute alla fonte IRPEF ed addizionali regionali e comunali, in relazione all’anno d’imposta 2009, precedente alla scissione) della società scissa, Complesso Polivalente Rossana srl, “nei soli limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato”.

La contribuente ha proposto autonomo e successivo ricorso, articolato in unico motivo, avverso la medesima sentenza e nei confronti, oltre che dell’Agenzia delle Entrate, anche del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero resistono a loro volta con controricorso e ricorso incidentale.

La causa, chiamata all’udienza del 6/10/2016, a seguito di deposito di memoria di parte ricorrente Agenzia delle Entrate, è stata rinviata a nuovo ruolo per integrazione della relazione (e quindi, a seguito della L. n. 197 del 2015, della preposta).

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 173, commi 12 e 13 TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della CTR che ha affermato che, in caso di scissione parziale la società beneficiaria della scissione è responsabile per il debito tributario della società scissa non per l’intero, ma nei soli limiti del valore dei patrimonio netto ad essa assegnato.

2. Con l’unico motivo del ricorso successivo (incidentale quindi) della contribuente, si lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 173 TUIR, avendo i giudici della C.T.R. erroneamente ritenuto che anche in caso di scissione parziale, come quello in esame, non espressamente contemplato dalla disposizione in esame, e non solo in quello di scissione totale, il debito tributario della società scissa, riferibile ad un periodo di imposta ante scissione, possa essere fatto valere nei confronti di tutte le beneficiarie. Nel controricorso e ricorso incidentale, l’Agenzia reitera il motivo oggetto del proprio ricorso principale.

3. Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso incidentale proposto nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze, soggetto che non è stato parte nel giudizio di appello. Inoltre, va ricordato che, per effetto ed in conseguenza del trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie da esso Ministero alle Agenzie Fiscali (tra cui, l’Agenzia delle Entrate) – le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1, – disposto dal titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ciascuna Agenzia è succeduta al Ministero stesso nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento ed è divenuta titolare esclusiva (e, pertanto, unica legittimata anche processualmente) dei rapporti tributari sorti successivamente alla data detta di sua operatività. Nel caso, il processo ha ad oggetto l’impugnazione di una cartella notificata nel 2005, quindi dopo il trasferimento dell’obbligazione fiscale all’Agenzia, cosicchè il processo di merito si è svolto innanzi ai giudici tributari solo nei confronti dell’Ufficio locale dell’Agenzia.

4. Il ricorso principale è fondato, mentre è infondato quello successivo, incidentale da intendersi, della contribuente.

La commissione regionale ha accolto parzialmente l’appello della contribuente, rilevando come obbligata al pagamento dell’imposta fosse non la società scissa, quale unica responsabile per gli obblighi tributari antecedenti la data della scissione in base al D.P.R. 22 dicembre 1987, art. 173, comma 12 (TUIR), ma tutte le società beneficiarie della scissione, in solido, ma, ai sensi dell’art. 2506 quater c.c., nei “limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto”.

Ora, questa Corte ha tuttavia già affermato che, in tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione, rispondono, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come conferma il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, comma 2, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, l’art. 2506 bis c.c., comma 2 e art. 2506 quater c.c., comma 3, prevedono limiti precisi (Cass. Sez. 5, Sentenza nn. 13059 e 13061 del 2015; Cass. 9594/2016; Cass.24841/16). La sentenza della C.T.R. non è pertanto conforme ai suddetti principi di diritto.

5. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso principale dell’Agenzia, respinto quello incidentale della contribuente, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e lo respinge, nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

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