Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9774 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 14/04/2021), n.9774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14115-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

O.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 399/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’UMBRIA, depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza del giudice di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto da O.R. contro l’intimazione di pagamento relativa a cartelle di pagamento per tributi IRPEF, ILOR e CSS, notificate rispettivamente il 30.3.2001 ed il 27.4.2004.

Secondo la CTR una volta constatata la regolarità delle notifiche delle cartelle propedeutiche, risultava corretta la decisione di primo grado che aveva riconosciuto la prescrizione decennale per effetto della mancata impugnazione delle stesse in mancanza di attività interruttive della prescrizione successive alle notifiche delle due cartelle, non potendosi considerare a tali fini la notifica dell’iscrizione di ipoteca, nè avendo efficacia novativa la definitività del ruolo, risultando inconferente il richiamo al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La parte intimata non si è costituita.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 e art. 1, comma 2. La CTR avrebbe pretermesso di considerare l’argomento, posto a base dell’appello, della applicazione del termine di prescrizione decennale riferibile all’imposta di registro che il giudice di appello non avrebbe esaminato.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 2948 c.c., n. 4, nonchè del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, come modificato dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 683, ovvero del D.Lgs. n. 119 del 1999, art. 20, comma 5, nella versione anteriore alla novella. La CTR avrebbe omesso di considerare l’applicazione del termine di prescrizione decennale nascente dalla normativa sopra richiamata per i crediti oggetto di riscossione esattoriale.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2943 c.c., comma 4, in combinato disposto con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77. La CTR avrebbe errato nell’escludere la valenza interruttiva ai fini della prescrizione della notifica dell’iscrizione di ipoteca.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

La CTR ha correttamente applicato i principi espressi dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 23397/2016, alla cui stregua la mancata impugnazione della cartella esattoriale relativa ad un determinato tributo non determina alcuna modifica del regime prescrizionale della pretesa fiscale, restando quello originariamente previsto per il credito sotteso alla cartella. La CTR non ha escluso che ai tributi oggetto delle cartelle si applicasse il termine di prescrizione decennale, ma si è limitata ad affermarne la intervenuta prescrizione in relazione all’assenza di interruzione del termine stesso fra la notifica delle cartelle – avvenuta in data 30.3.2001 e 2.4.2004 – e l’epoca dell’intimazione di pagamento, risalente al 5.9.2016.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte – Cass. n. 9839/2020 – richiamando i principi espressi dalla sezione lavoro in modo consolidato, – per tutti, Cass. n. 25617/2019- ha già ritenuto che non si individuano tratti di novità nella disciplina del credito iscritto a ruolo tali da far ritenere la estinzione del credito originario e la costituzione di un nuovo credito avente titolo nel ruolo, aggiungendo che II preteso effetto di novazione “ex lege” dovrebbe trovare riscontro in una diretta disposizione normativa o, comunque, in una disposizione inequivoca, nella specie carente. Tale indirizzo giurisprudenziale ha dunque ribadito, con riferimento alla disciplina del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6 – nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale” – che non si può porre in dubbio quanto già osservato in riferimento alla norma dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto n. 23397/2016, considerando che la norma fa riferimento al termine di prescrizione decennale, con espressione ellittica, unicamente in quanto trattasi del termine che si applica ordinariamente per la riscossione delle imposte, senza alcun possibile riferimento all’art. 2953 c.c. ed, a maggior ragione, ad un effetto novativo derivante dalla iscrizione a ruolo dei crediti (fiscali e previdenziali).

Orbene, nel caso di specie la CTR ha fatto corretta applicazione dei superiori principi laddove ha escluso il carattere novativo per effetto della asserita novità del ruolo.

Il terzo motivo di ricorso è invece fondato.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che in materia tributaria, l’iscrizione d’ipoteca del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, in quanto funzionale alla riscossione coattiva dell’imposta, esplicita la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo e costituisce, quindi, ai sensi dell’art. 2943 c.c., atto interruttivo della prescrizione – cfr. Cass. n. 3346/2017, Cass. n. 11624/201-.

A tali principi non risulta essersi conformato il giudice di appello.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, disattesi il primo ed il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Umbria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita.

P.Q.M.

Accoglie il terzo secondo.

Cassa la sentenza impugnata e CTR dell’Umbria anche per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA