Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9773 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ERRECK DI CARLO CURZEL & C. SAS in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato MOCCI ERNESTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONE GREGORIO, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 88/2005 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

TRENTO, depositata l’08/08/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/03/2010 dal Consigliere Dott. SOTGIU Simonetta;

Udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA, che ha chiesto

l’accoglimento;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società ERREK s.a.s. di Carlo Curzel & C., intervenuta con bollette emesse dalla Dogana di Rovereto tra il 23.12.1997 e il 23.9.1998, quale rappresentante indiretta, in procedura semplificata, della SOCOBA S.R.L., nella importazione di banane, delle quali era stata accertata, nel primo trimestre del 2002, la falsificazione dei certificati di origine come da segnalazione OLAF n. 36/2000 – ha impugnato l’avviso di accertamento suppletivo per Euro 777.632, 00, notificatole dall’Agenzia delle Dogane il 23, 10.2002, per la corresponsione dei diritti evasi, quale obbligata in solido con la Ditta importatrice SOCOBA, nei cui soli confronti era stata avviata azione penale.

La Commissione di 2^ grado di Trento ha con sentenza 8 agosto 2005, dichiara prescritta l’azione dell’Agenzia per essere decorso il triennio previsto dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84 (T.U.L.D.) e dall’art. 221 CDC per il recupero dei diritti evasi, non essendo stata intrapresa nei confronti della ERREK alcuna azione penale, per cui il predetto termine triennale non poteva ritenersi prorogato dal processo penale avviato nei confronti della SOCOBA, dovendosi ritenere inapplicabile il concetto di responsabilità oggettiva a norme comunitarie doganali, cui l’Italia si è uniformata, sulla base di una sentenza della Corte di Giustizia Europea (23.9.2004 in C – 414/02)che ha sanzionato l’Austria per avere introdotto nella propria legislazione doganale tale concetto, in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato.

L’Agenzia delle Dogane chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

La ERREK s.a.s. di Carlo Curzel & C. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Adducendo la violazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84, commi 2 e 3, dell’art. 221, comma 4, del Reg. CEE 12.10.1992 n. 2913, del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, nonchè degli artt. 2935 e 2947 c.c., l’Agenzia sostiene che, avendo proceduto, a seguito di accertamento di illecito penale(contrabbando aggravato intraispettivo) ad imposizione suppletiva con “recupero a posteriori” e non ad una revisione dell’accertamento prevista dall’art. 74 cit. T.U.L.D., non può farsi richiamo, ai fini della prescrizione dell’azione, alla L. n. 374 del 1990, art. 11 – che regola la revisione – ma la fattispecie va rapportata all’art. 84 cit. T.U.L.D., e all’art. 221 CDC, nascendo l’imposizione da un fatto /reato oggettivamente considerato (indipendentemente da chi sia chiamato a risponderne in sede penale e dall’esito del relativo processo), cioè da “un atto passibile di azione giudiziaria” (secondo la terminologia del Codice doganale comunitario) cui la ERREK ha concorso, quale rappresentante indiretta della Ditta importatrice. Peraltro il risarcimento da fatto illecito si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato, per cui si chiede che venga affermato il seguente principio: “Il termine di prescrizione dei diritti e dazi doganali, nel caso che i fatti presupposti costituiscano astrattamente ipotesi di reato, decorre dalla data in cui il provvedimento che ha chiuso il procedimento penale sia divenuto irrevocabile o definitivo, à sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, indipendentemente dall’esito del processo dalla, partecipazione allo stesso di tutti i debitori delle imposte conseguenti alle operazioni commerciali”.

Il motivo è fondato, anche se il principio di diritto va precisato nel senso che il termine di prescrizione dell’azione doganale viene prorogata a seguito della comunicazione di una “notitia criminis” che impedisca l’esatta quantificazione dei dazi, purchè tale notizia intervenga nel termine triennale di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84 (Cass. 8146/2003; 20513/2006).

Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, la ricerca di coordinamento fra la legislazione nazionale e quella comunitaria in materia è stato diffusamente affrontato dalla sentenza 6 settembre 2006 n. 19193, la quale precisa che l’azione di recupero “a posteriori” dei dazi all’importazione o all’esportazione – in applicazione del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo del codice doganale comunitario, le cui disposizioni prevalgono su quelle delle leggi nazionali – si prescrive nel termine di anni tre, a norma della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, decorrenti dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto (nella specie risalente al 1998) ovvero, ove non vi sia stata contabilizzazione, da quella in cui è sorto il debito doganale relativo alla merce in questione; ma aggiunge che “la comunicazione al debitore” dell’importo dovuto può tuttavia avvenire anche dopo tale termine triennale – che è pertanto in tali casi prorogato -, allorchè la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile “penalmente” (artt. 220 e 221 del detto codice doganale comunitario, come interpretato dal regolamento CEE n. 2700 del 16 novembre 2000), occorrendo, all’uopo, la formulazione di una ipotesi che sia quanto meno alla base di una “notitia criminis”, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta destinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penale (“notizia” nella specie intervenuta con la comunicazione OLASF del 2000).Sebbene il Codice Doganale Comunitario non richieda, ai fini della decorrenza della prescrizione, la definizione del procedimento penale instaurato, ma soltanto l’individuazione, da parte della Autorità Doganali, del fatto-reato, la legislazione interna ha finora ritenuto che l’azione per il recupero dei tributi evasi decorra dalla definizione del procedimento penale, non potendosi in precedenza avere certezza della debenza dei tributi stessi (Cass. 8146/2003; 20513/2006 cit.), mentre l'”atto passibile di azione giudiziaria” è stato interpretato in senso oggettivo, la cui sussistenza determina la proroga del termine quando ricorra una fattispecie prevista come reato dalla legge nazionale (Cass. 7751/97; 11499/97), quindi indipendentemente dalle persone cui venga imputato in sede penale, (Cass. 8362/06, – 12598/06) col solo limite, come si è detto, che la menzionata “notitia criminis” che determina la proroga del termine triennale, sia intervenuta nel corso di tale termine, e non dopo la sua scadenza (ancorchè l’atto accertativo possa essere notificato dopo), perchè altrimenti – e a tale principio il Collegio convintamene aderisce – il termine di revisione dei dazi sarebbe privo di riferimento temporale, e dilatabile all’infinito. Poichè nella specie la comunicazione OLAF è intervenuta nel 2000, cioè nel corso del triennio 199 8/2 001, la proroga del termine è stata correttamente applicata, con conseguente tempestività degli avvisi emessi nel 2002.

Col secondo motivo, si deduce insufficiente motivazione della sentenza impugnata che si sarebbe incongruamente riferita ad una sentenza della Corte Europea relativa ad un rapporto di lavoro subordinato, nel quale la responsabilità non si estende automaticamente dal datore di lavoro al lavoratore, mentre nella specie lo spedizioniere ERREK ha svolto professionalmente operazioni doganali in forma semplificata, rendendosi garante della loro regolarità, per cui l’azione della Dogana nei confronti della resistente è stata tempestiva.

Anche tale motivo è fondato.

La Società Erreck non era infatti, nelle operazioni doganali in cui è intervenuta, uno spedizioniere che agiva in nome e per conto della rappresentata SOCOBA, e quindi per tale motivo esente da responsabilità in ordine alla obbligazione doganale gravante sulla ditta importatrice (cfr. Cass. 9777/2003; 9782/2003; 14312/2003), ma uno spedizioniere che beneficiava dell’ammissione alla procedura semplificata di cui alla L. n. 374 del 1990, art. 12, che consentiva alla ERREK di effettuare operazioni di sdoganamento su base fiduciaria, cioè prescindendo dalla presentazione della merce all’Ufficio doganale del luogo di destinazione. Non si trattava quindi di un dipendente che – come nella fattispecie esaminata dalla sentenza della Corte di Giustizia 23.9.2004 in causa C-414/02 Spedition Ulustrans citata dal giudice d’appello – poteva avere effettuato illeciti doganali all’insaputa del proprio datore di lavoro, ma di un soggetto che agiva per conto della Ditta importatrice, ma in nome proprio, e in tale veste fruiva di una procedura agevolata. La frode di cui la Erreck si è resa partecipe non riguarda comunque l’ipotesi prevista dall’art. 201 codice doganale comunitario, in cui il debitore dei dazi è, in “primis” il soggetto dichiarante, ma l’art. 202 stesso Codice secondo cui, nel caso di illecito concretatosi in una irregolare introduzione di merci nei territorio della Comunità, risponde sia la persona che ha proceduto a tale introduzione, sia quella che vi ha partecipato “pur sapendo o dovendo … sapere, secondo ragione, che essa era irregolare” (C. Giust. sent. 3 marzo 2005 in Causa C-195/03), consapevolezza insita sia nella figura della rappresentanza indiretta assunta nella fattispecie dalla Erreck, sia nella preparazione professionale di un tale rappresentante, che lo poneva in grado di valutare la veridicità dei documenti trasmessigli (pacificamente falsi).

Col terzo motivo, si denuncia violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 12, e degli artt. 201 e 202 CDC perchè lo spedizioniere, che ha utilizzato al procedura semplificata è solidalmente responsabile con il proprietario agli effetti tributari e valutari (L. n. 374 del 1990, art. 12), e ciò anche à sensi della legislazione comunitaria (art. 201, p. 3 e art. 202) CD; infatti – in quanto tecnico di import – export – egli è necessariamente a conoscenza della normativa del settore ed in grado di giudicare della irregolarità delle operazioni, come peraltro contestato alla ERREK con i P.V. 19/2 – 6/3 2002, cui è stata allegata l’informativa OLAF con foglio di liquidazione allegato e calcolo degli interessi dovuti all’Erario per il danno arrecato mediante la mancata percezione dei giusti diritti doganali. Si chiede pertanto che venga affermato dalla Corte il seguente principio: Ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 12, e degli artt. 201 e 202 CDC, lo spedizioniere doganale risponde in via solidale con il soggetto per conto del quale le merci sono state presentate in dogana, di tutti i dazi, le imposte e gli accessori dovuti in relazione all’operazione commerciale, con gli interessi relativi, à sensi dell’art. 86 cit. T.U.L.D..

Anche tale motivo è fondato, e il principio di diritto in esso esposto va confermato, perchè, come si è evidenziato in relazione al secondo motivo, la L. n. 374 del 1990, art. 12, non contrasta con l’ipotesi di cui al cit. art. 202 del Codice Doganale Comunitario, in quanto entrambe le norme prevedono la responsabilità, ai fini della corresponsione dei diritti doganali evasi, di chi partecipa alla illecita introduzione di merci in territorio comunitario, sapendo o dovendo sapere, anche a causa dell’obbligo esplicitamente assunto à sensi del cit. art. 12 con la utilizzazione ella “procedura agevolata”, oltre che per la propria preparazione e professionalità specifica, che i certificati di provenienza di quelle merci non erano genuini.

Il ricorso va pertanto complessivamente accolto, con cassazione della sentenza impugnata.

Null’altro essendovi da accertare, la causa va decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 10.000,00 per onorari, ed Euro 200,00 per spese.

Per quanto attiene i precedenti gradi di giudizio, vanno confermate, stante l’evoluzione giurisprudenziale sul tema, le statuizioni sulle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna la resistente nelle spese, che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 10.000,00 per onorari, ed Euro 200,00 per spese.

Conferma le statuizioni di merito sulle spese.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA