Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9773 del 18/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/04/2017, (ud. 22/03/2017, dep.18/04/2017),  n. 9773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14247-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARCO DEI CAVOTI E DEL SANNIO

CALVI, – SOCIETA’ COOPERATIVA – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante” elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO

28, presso lo studio dell’avvocato ATTILIO PELOSI, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati

LUIGI CARDASCIA e PAOLA LUMINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11150/33/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di Banca di credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio Calvi soc.coop. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 11150/33/2015, depositata in data 10/12/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, in relazione all’anno d’imposta 2009, per recupero di un credito d’imposta indebitamente compensato, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto non proposto anche nei confronti del Concessionario Equitalia SUD spa, che aveva partecipato al giudizio di primo grado, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

2. La censura è fondata.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, in presenza di cause scindibili, in applicazione dell’art. 332 c.p.c., pur essendo la sentenza di primo grado unica, la stessa ha, in realtà, deciso su distinti rapporti giuridici, cosicchè, laddove l’impugnazione sia stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti dì alcuna di esse, il giudice deve limitarsi ad ordinare (non l’integrazione del contraddittorio, come previsto, in presenza di cause inscindibili, dall’art. 331 c.p.c., ma) la notificazione dell’impugnazione anche ai soggetti nei cui confronti l’impugnazione stessa non sia preclusa, ai fini di una litis denuntiatio, per consentire loro di proporre eventualmente appello incidentale. L’omessa osservanza dell’ordine del giudice determina soltanto la sospensione del processo fino a che non siano scaduti i termini di impugnazione, ex artt. 325 e 327 c.p.c., per i soggetti che non abbiano ricevuto la notificazione. Nella specie, l’Agenzia delle Entrate, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva annullato nel merito la cartella di pagamento, legittimamente, ha scelto di evocare in giudizio la sola parte contribuente, impugnando la statuizione della sentenza che l’aveva vista soccombente.

La sentenza della C.T.R. è pertanto meritevole di cassazione, in quanto non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile l’appello principale.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione. il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

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