Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9773 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9773 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 4612-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
TESTA ATTILIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
AMERICO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FILIPPO AIELLO, FAUSTO BUCCELLATO giusta mandato in
calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/05/2015

avverso la sentenza n. 10321/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA 6/12/2010, depositata il 15/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

FATTO E DIRITTO

aprile 2015, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 febbraio 2013, in
riforma della decisione del primo giudice che l’aveva rigettata,
accoglieva la domanda proposta da Testa Affilia nei confronti del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e accertava il
diritto della appellante al riconoscimento ai fini giuridici ed economici
di tutti i servizi prestati ai sensi dell’art. 4 , commi 3 0 e 13° del d.P.R.
n. 399/1988 e dichiarava che alla data del 22 giugno 1999 ella aveva
maturato nella carriera di responsabile amministrativo un’anzianità di
servizio pari ad anni 24, mesi 7 e giorni 6 con inquadramento
stipendiale alla classe 21/27 con conseguente rettifica dei decreti di
inquadramento emanati dall’amministrazione e condannava il MIUR
alla restituzione delle somme addebitate alla testa dal mese di gennaio
2006 a seguito dell’omesso riconoscimento dell’anzianità di servizio
come sopra indicata e quantificate al momento del deposito del ricorso
in appello.
Ad avviso della Corte territoriale il primo giudice aveva errato
nell’interpretare la domanda della lavoratrice ritenendo che fosse
rivolta alla determinazione del criterio per la valutazione del servizio
pregresso al momento di acquisizione della qualifica di DSGA (
Direttore Servizi Generali Amministrativi) laddove, invece, era intesa
ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità maturata nella carriera di
Ric. 2014 n. 04612 sez. ML – ud. 09-04-2015
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La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9

assistente amministrativo con riferimento ad una data antecedente ( il
22 giugno 1999) in applicazione dell’art. 4 , comma 3 0 del d.P.R. n. 399
del 1988.
Così precisati i termini della domanda, rilevava che sia l’art. 8 del
CCNL 15.3.2001 che l’art. 87 del CCNLA 2003 incidevano sul

Amministrativi , inquadrati ai sensi dell’art. 34 del CCNL Compatto
Scuola del 1999, senza nulla stabilire a proposito dell’anzianità di
servizio maturata in epoca anteriore all’attribuzione di detto profilo.
Precisava che, in sostanza, gli artt. 8 e 87 cit. avevano stabilito una
equiparazione tra il trattamento economico, che era in precedenza
attribuito al dipendente con profilo di responsabile amministrativo ed
il trattamento economico attribuito ai dipendenti che avevano
acquisito, dal 1° settembre 2000, il profilo di Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi. Con la conseguenza che alla domanda in
esame dovevano essere applicati gli artt. 66, comma 6°, CCNL 4
agosto 1995 ( vigente in virtù del disposto degli artt. 48 del CCNL
1999, 19 del CCNL 2001 e 142 del CCNL 2003) e 4, commi 3 0 e 13°,
del dP.R. n. 399/1988 ragione per cui, avendo la testa pacificamente
raggiunto i diciotto anni di servizio nella carriera di responsabile
amministrativo ( considerando l’anzianità pregressa già riconosciuta
dall’amministrazione sia a fini giuridici che economici) in data 22
giugno 1999, era a questa epoca che doveva essere considerata , per
l’attribuzione delle posizioni stipendiali, anche l’anzianità fino a detta
data riconosciuta utile ai soli fini economici.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il MIUR affidato ad
un unico motivo.
Resiste con controricorso la Testa.

Ric. 2014 n. 04612 sez. ML – ud. 09-04-2015
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trattamento economico previsto per i Direttori dei Servizi Generali ed

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione dell’art.66, comma 6°, del CCNL Comparto Scuola
quadriennio normativo, primo biennio economico del 4.8.1995, degli
artt. 34 e 48 del CCNL Comparto Scuola del 26 maggio 1999,
quadriennio normativo primo biennio economico , degli artt. 8 e 19

142 del CCNL Compatto Scuola del 24.7.2003, quadriennio normativo
e primo biennio economico, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3
c.p.c..
Il ricorso è basato sulle seguenti considerazioni: la specifica norma
di cui all’art. 8 del ccril 15.3.01, relativo al secondo biennio economico
2000-2001 del personale del Comparto Scuola, regola il trattamento
economico spettante dall’1.9.00 al personale ATA inquadrato nel
profilo
DSGA in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 del ceni del
Compatto Scuola 26.5.99, così escludendo che operi per lo stesso
personale la regola generale più favorevole in tema di computo
dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di
inquadramento in qualifica superiore.
Orbene, il motivo è inammissibile in quanto non tiene conto di
quanto rilevato dalla Cotte di Appello nella impugnata sentenza e
cioè che la fattispecie in questione non concerneva la determinazione
del criterio per la valutazione del servizio pregresso al momento di
acquisizione della qualifica di DSGA ( Direttore Servizi Generali
Amministrativi) ma, invece, era intesa ad ottenere il riconoscimento
dell’anzianità maturata nella carriera di assistente amministrativo con
riferimento ad una data antecedente ( il 22 giugno 1999) in
applicazione dell’art. 4 , comma 3° del d.P.R. n. 3999 del 1988.

Ric. 2014 n. 04612 sez. ML – ud. 09-04-2015
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del CCNL 15 marzo 2001, secondo biennio economico, degli artt. 87 e

In effetti le argomentazioni contenute nel motivo non risultano
conferenti con quelle della impugnata sentenza che, come si è detto,
hanno fatto riferimento ad una fattispecie diversa nei termini sopra
indicati ( e cioè al riconoscimento della anzianità pregressa nel
momento del passaggio dalla carriera di assistente a quella di

di DSGA).
Per tali ragioni, si propone con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod.
proc. civ., n. 5, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto della riportata relazione e, quindi,
dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono
poste a carico del ricorrente Ministero e vengono liquidate come da
dispositivo.
Non va disposto, a carico della parte ricorrente, l’obbligo di versare —
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13,
trattandosi di Amministrazione dello Stato, istituzionalmente
esonerata, per valutazione normativa della qualità soggettiva, dal
materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito (cfr. Cass. 14.3.2014 n. 5955).

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
Ministero alle spese del presente giudizio liquidate in euro 100,00 per
R,c. 2014 n. 04612 sez. ML – ud. 09-04-2015
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responsabile amministrativo e non alla acquisizione del nuovo profilo

esborsi ed in curo 3.000,00 per compensi compensi professionali, oltre
rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

13.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il esidente

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

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