Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9772 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. un., 26/05/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29533-2018 proposto da:

B.V., D.L.C., B.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo

studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARCO VENERUSO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1109/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/02/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la

declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario;

uditi gli avvocati Marco Veneruso e Pio Marrone per l’Avvocatura

Generale dello Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.L.C., in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore B.S., nonchè B.V., rispettivamente moglie e figli di B.G., convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, P.G., il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa esponendo che: 1) il giorno (OMISSIS), P.G., a seguito di rapporti conflittuali instaurati con i vicini di casa negli ultimi due anni (a causa di rumori provenienti dall’appartamento della famiglia B.) ed a seguito di numerosi episodi di minaccia da parte del P., si era recato presso l’abitazione della famiglia B. con una pistola Beretta calibro 7,65, aveva ucciso B.G. e aveva tentato di uccidere D.L.C., la quale era rimasta ferita; 2) il convenuto P.G., con sentenza del Tribunale di Milano del 22 ottobre 2003, era stato dichiarato colpevole in relazione alle fattispecie di omicidio aggravato da futili motivi, tentato omicidio aggravato dai futili motivi e detenzione illegale di arma al di fuori della propria abitazione e condannato alla pena di anni quindici di reclusione, già ridotta per il rito prescelto, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e all’interdizione legale per la durata della pena nonchè al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite con la liquidazione di una provvisionale di Euro 100.000,00; 3) la Corte d’assise d’appello aveva riformato la sentenza in relazione alla pena, riducendola ad anni undici e mesi otto di reclusione, e tale sentenza era diventata definitiva il 27 ottobre 2005.

Gli attori sostennero che la responsabilità dell’accaduto, oltre che al condannato P., avrebbe dovuto essere ascritta al Ministero della Difesa, per i comportamenti dei Carabinieri della Stazione di Pioltello, per non avere fornito al Questore, ai fini della pratica di rilascio del nulla osta per l’acquisto dell’arma, alcuna informazione sui comportamenti tenuti da P. e più volte denunciati dai coniugi B. e per non avere tempestivamente trasmesso alla Procura della Repubblica di Milano la notizia dei reati commessi da P., anteriormente al fatto del (OMISSIS); la responsabilità avrebbe dovuto essere attribuita, altresì, al Ministero dell’Interno per i comportamenti imputabili alla Questura di Milano, la quale avrebbe rilasciato il nulla osta all’acquisto dell’arma in difetto delle condizioni previste dalla legge.

Per le predette ragioni, gli attori lamentarono la lesione del rapporto parentale nonchè del diritto alla salute, quantificando i relativi pretesi danni; chiesero, altresì, i danni patrimoniali per perdita delle contribuzioni erogate dal defunto ai prossimi congiunti e per spese mediche e terapie psicologiche.

Si costituì in giudizio B.S. in proprio, per avere raggiunto la maggiore età dopo la notifica dell’atto di citazione, il quale aderì integralmente alla prospettazione dei fatti esposti nell’atto introduttivo del giudizio nonchè alle allegazioni e deduzioni in esso contenute e alle conclusioni ivi rassegnate.

Si costituì in giudizio P.G., chiedendo il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti.

Si costituirono altresì il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Interno, eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, trattandosi di atti e comportamenti posti in essere nell’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e, quindi, in ipotesi di interessi legittimi; proposero poi eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa quanto ai comportamenti riferiti ai Carabinieri della Stazione di (OMISSIS), atteso che i comportamenti imputati a quest’ultimi, in quanto riconducibili all’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza, facevano capo esclusivamente al Ministero dell’Interno; eccepirono, ancora, la prescrizione del diritto sia ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 1, invocato con riferimento al caso di specie, sia eventualmente ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3; nel merito eccepirono l’infondatezza della domanda.

I Ministeri convenuti formularono, infine, domanda di manleva nei confronti di P.G..

Il Tribunale adito, con sentenza n. 1828/2016, pubblicata in data 11 febbraio 2016, così decise: dichiarò la giurisdizione del Giudice Ordinario; condannò P.G. ed il Ministero della Difesa, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, delle somme liquiate in quella sentenza a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi compensativi come indicato nella motivazione di quella sentenza, e dell’importo di Euro 40.000,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi come specificato in quella pronuncia; tenuto conto della provvisionale, dispose che dalle somme predette fossero detratti gli anticipi versati alle singole parti secondo i criteri di imputazione di cui nella motivazione di quella sentenza; condannò P.G. a tenere indenne il Ministero della Difesa di quanto eventualmente corrisposto da quest’ultimo alle parti attrici D.L.C., B.S. e B.V. in misura superiore alla sua quota di responsabilità, pari al 30%; rigettò ogni ulteriore domanda; condannò i convenuti P.G. e Ministero della Difesa, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite sostenute dagli attori; compensò integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra gli attori D.L.C., B.S., B.V. ed il Ministero dell’Interno; pose definitivamente a carico dei convenuti P.G. e Ministero della Difesa, in solido tra loro, le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa.

Avverso detta sentenza il Ministero della Difesa propose gravame. Si costituì in secondo grado P.G. che contestò solo in parte l’appello proposto.

Si costituirono in quel grado di giudizio anche D.L.C., B.S. e B.V., che eccepirono preliminarmente l’inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 348-ter c.p.c., contestarono il gravame proposto nel merito e ne chiesero il rigetto, con conferma integrale della sentenza impugnata.

Il Ministero dell’Interno non si costituì in secondo grado e ne venne, pertanto, dichiarata la contumacia.

La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1109/2018, pubblicata il 28 febbraio 2018, in accoglimento, come specificato nella parte motiva, dell’appello proposto dal Ministero della Difesa e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, in relazione alle domande svolte da o nei confronti del Ministero della Difesa, e, per l’effetto, dichiarò la nullità in parte qua delle statuizioni del dispositivo nella parte che riguardavano detto Ministero, compensò integralmente le spese di lite di primo grado tra il Ministero della Difesa e le altre parti; confermò nel resto la sentenza impugnata; compensò integralmente tra le parti le spese di quel grado di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte territoriale D.L.C., B.S. e B.V. hanno proposto ricorso per cassazione basato su otto motivi ed illustrato da memoria.

Il Ministero della Difesa ha resistito con controricorso.

Il ricorso risulta notificato espressamente ai soli fini dell’integrità del contraddittorio anche al Ministero dell’Interno e a P.G., senza formulazione di alcuna domanda nei loro confronti; i predetti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 2 dell’art. 347 c.p.p. e dell’art. 361 c.p. in relazione all’art. 2043 c.c. e art. 185 c.p., nella valutazione della domanda risarcitoria degli odierni Ricorrenti contro il Ministero della Difesa e ai principi affermati dalla Suprema Corte sul riparto fra giurisdizione ordinaria e amministrativa”.

2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 2 in relazione all’art. 2043 c.c. e art. 185 c.p., con riferimento ai principi della Suprema Corte in ipotesi di violazione del neminem laedere da parte della P.A.”.

3. Con il terzo motivo si deduce “violazione dei principi sul riparto di giurisdizione fra Giudice ordinario e Giudice amministrativo ove si contro verta sui comportamenti materiali della P.A.”.

4. Con il quarto motivo si censura l’operato della Corte di merito per “errata individuazione della posizione giuridica degli odierni Ricorrenti, asseritamente lesi in un interesse legittimo, rispetto al danno loro provocato dai Carabinieri di (OMISSIS) e dal P.”.

5. Con il quinto motivo ci si duole della “violazione del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 7, comma 1 in combinato disposto con lo stesso D.Lgs. n. 104 del 2010, artt. 133 e 134 nonchè dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 204 del 6 luglio 2004”.

6. Con il sesto si addebita alla Corte territoriale la “violazione degli artt. 11 e 35 TULPS in relazione alla tutela dell’interesse pubblico nell’autorizzazione ad acquistare e detenere armi da fuoco”.

7. Con il settimo motivo si prospetta la “violazione del principio di concentrazione delle tutele, con riferimento al disposto degli art. 103 Cost., comma 1 e art. 113 Cost., comma 2, dell’art. 6, comma 1 CEDU e dell’art. 47, comma 2 Carta dei diritti fondamentali UE”.

8. Come sintetizzato dagli stessi ricorrenti (v. ricorso p. 12 e 13), con riferimento ai motivi sopra richiamati, i predetti censurano la sentenza della Corte d’appello di Milano specificamente nella parte in cui tale Corte: a) “non ha ritenuto che il diritto alla vita, alla salute e all’integrità del nucleo famigliare, che i Ricorrenti hanno dimostrato essere stati lesi dai fatti illeciti dei Carabinieri di (OMISSIS), siano diritti soggettivi” (così testualmente); b) “ha qualificato la domanda come diretta a ottenere il ristoro per la lesione di un interesse legittimo, ritenendo che la pretesa che la P.A. eserciti i poteri che la Legge le assegna a tutela di un interesse trova pur sempre il limite dell’interesse pubblico”; c) “ha deciso che le condotte contestate dai Ricorrenti ai Carabinieri di (OMISSIS), e che hanno indotto il Questore di Milano ad autorizzare il P. ad armarsi, fossero esercizio di potestà pubblicistiche espressione di poteri di imperio”; d) “non ha rilevato che l’art. 7, comma 1 c.p.a. attribuisce al Giudice amministrativo la giurisdizione sulla lesione dei diritti soggettivi nelle sole materie indicate dalla Legge (e fra le quali non rientra quella della tutela dai fatti materiali illeciti della P.A.)”; e) “non ha rilevato che nella domanda rivolta contro il Ministero della Difesa i Ricorrenti non contestavano il provvedimento autorizzativo del Questore”; f) “ha violato i principi in materia di riparto della giurisdizione fra Giudice ordinario e Giudice amministrativo”; g) “non ha correttamente individuato l’interesse tutelato dagli artt. 11 e 35 TULPS”; h) “ha violato il principio, avente rilevanza costituzionale, di concentrazione delle tutele”.

8.1. I motivi in parola – che, essendo strettamente connessi, ben possono essere unitariamente considerati – sono fondati per le ragioni appresso indicate.

Ed invero è assorbente il rilievo che nella specie, la pretesa risarcitoria azionata rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto si lamentano danni provocati non dalla mancata o illegittima adozione di un provvedimento amministrativo discrezionale ma dal comportamento sostanzialmente materiale della P.A. soggetta comunque al rispetto del principio generale del neminem laedere (Cass., sez. un., 20/10/2006, n. 22521; Cass., sez. un., 16/12/2016, n. 25978; v. anche, sia pure non in tema di giurisdizione, Cass., 19/12/2013, n. 28460 e Cass. 3/03/2011, n. 5120) e si verte nella specie di diritti soggettivi e non certo di interessi legittimi.

In particolare e per quanto rileva ancora in questa sede, i ricorrenti hanno contestato ai Carabinieri di (OMISSIS) di non aver trasmesso, al Questore, al Prefetto e al Procuratore di Milano, la notizia delle denunce presentate al loro Comando dai coniugi B. (delle sette denunce presentate, solo una di esse era stata trasmessa dopo tre mesi e mezzo dalla ricezione e una dopo l’omicidio di B.G., come precisato nel ricorso a p. 14), relative al comportamento aggressivo, irascibile e privo di controllo del P. nei loro confronti, confermato anche da vari condomini, rimarcando l’illiceità di tali omissioni che, ad avviso dei ricorrenti, violavano il disposto dell’art. 347 c.p.p. ed esponevano il Comandante della Stazione dei c.c. di (OMISSIS) a rispondere del reato di cui all’art. 361 c.p..

I ricorrenti nell’atto introduttivo del giudizio hanno pure evidenziato che il silenzio serbato dai Carabinieri sui comportamenti tenuti dal P. e denunciati dai coniugi B. avrebbe conferito “immeritata e perniciosa efficacia” al parere favorevole alla detenzione di un’arma da fuoco trasmessa dai medesimi c.c. al Questore di Milano, non consentendo così a quest’ultimo di valutarne la congruità alla luce degli episodi denunciati.

8.2. Risulta quindi evidente che nella specie – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello nella sentenza impugnata – i ricorrenti fanno valere unicamente l’illiceità del comportamento del soggetto pubblico ex art. 2043 c.c., che non investe direttamente scelte ed atti autoritativi e che è suscettibile di incidere su posizioni di diritto soggettivo del privato e non viene, quindi, in rilievo, per quanto ormai rileva in questa sede, la contestazione di poteri autoritativi della P.A..

8.3. Sussiste, pertanto, la giurisdizione del G.O. in relazione alle domande proposte dai ricorrenti nei confronti del Ministero della Difesa.

9. Dall’accoglimento dei motivi che precedono resta assorbito l’ottavo motivo, con il quale, denunciando “violazione del giudicato esterno rappresentato dalla pronuncia ormai definitiva del Tribunale sulla giurisdizione del Giudice ordinario a decidere della domanda proposta dagli odierni Ricorrenti contro il Ministero dell’Interno, con riferimento all’art. 39 c.p.c., comma 2 e all’art. 2909 c.c., al disposto degli art. 103 Cost., comma 1 e art. 113 Cost., comma 2, dell’art. 6, comma 1 CEDU e dell’art. 47, comma 2 Carta dei diritti fondamentali UE”, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver la Corte territoriale considerato gli effetti del giudicato sulla giurisdizione in relazione alla domanda dai medesimi proposta nei confronti del Ministero dell’Interno.

10. In conclusione, alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere accolto; va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario in relazione alle domande proposte dai ricorrenti nei confronti del Ministero della Difesa; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

11. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario in relazione alle domande proposte dai ricorrenti nei confronti del Ministero della Difesa; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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