Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9772 del 23/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9772
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – President – –
Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consiglie – –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consiglie – –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consiglie – –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14451-2006 proposto da:
COMAFRICA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUE MACELLI 47, presso lo
studio dell’avvocato IMPRODA ALBERTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati TELCHINI BRUNO, CROCI ENRICA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso La sentenza n. 46/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,
depositata il 06/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/03/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU, che segnala essere
il ricorso privo di procura;
udito per il ricorrente l’Avvocato TELCHINI, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato D’ASCIA, che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilita’ del
ricorso in subordine accoglimento del secondo motivo.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che:
la Societa’ Comafrica s.p.a. ha chiesto, con ricorso fondato su due motivi e memoria, la cassazione ella sentenza della Corte d’appello di Trento 6 febbraio 2006, che ha negato il diritto della Comafrica ad ottenere il rimborso di dazi non dovuti, a’ sensi della L. n. 428 del 1990, art. 29, e cio’ in quanto, pur non avendo la Societa’ trasferito l’onere su terzi consumatori, lo aveva addossato a societa’ tedesche di cui era commissionaria in Italia;
l’Agenzia delle Dogane ha resistito con controricorso; il ricorso e’ privo di procura a margine, nell’originale e nelle copie, nonche’ di procura a calce ovvero eventualmente rilasciata con atto separato e cio’ ne determina l’inammissibilita’ a’ sensi dell’art. 365 c.p.c. e art. 366 c.p.c., n. 5, con conseguente condanna della ricorrente nelle spese, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00=, di cui Euro 3.000,00= per onorari.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente nelle spese, che liquida in complessivi Euro 3.200,00= di cui Euro 3.000,00= per onorari ed Euro 200,00= per spese.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010