Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9772 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – President – –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consiglie – –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consiglie – –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consiglie – –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14451-2006 proposto da:

COMAFRICA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUE MACELLI 47, presso lo

studio dell’avvocato IMPRODA ALBERTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati TELCHINI BRUNO, CROCI ENRICA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso La sentenza n. 46/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 06/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/03/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU, che segnala essere

il ricorso privo di procura;

udito per il ricorrente l’Avvocato TELCHINI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato D’ASCIA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso in subordine accoglimento del secondo motivo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che:

la Societa’ Comafrica s.p.a. ha chiesto, con ricorso fondato su due motivi e memoria, la cassazione ella sentenza della Corte d’appello di Trento 6 febbraio 2006, che ha negato il diritto della Comafrica ad ottenere il rimborso di dazi non dovuti, a’ sensi della L. n. 428 del 1990, art. 29, e cio’ in quanto, pur non avendo la Societa’ trasferito l’onere su terzi consumatori, lo aveva addossato a societa’ tedesche di cui era commissionaria in Italia;

l’Agenzia delle Dogane ha resistito con controricorso; il ricorso e’ privo di procura a margine, nell’originale e nelle copie, nonche’ di procura a calce ovvero eventualmente rilasciata con atto separato e cio’ ne determina l’inammissibilita’ a’ sensi dell’art. 365 c.p.c. e art. 366 c.p.c., n. 5, con conseguente condanna della ricorrente nelle spese, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00=, di cui Euro 3.000,00= per onorari.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente nelle spese, che liquida in complessivi Euro 3.200,00= di cui Euro 3.000,00= per onorari ed Euro 200,00= per spese.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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