Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9772 del 14/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 14/04/2021), n.9772
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13860-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
ORTOFRUTTICOLA TORO & CATENA SRL” in persona del legale
rappresentante e Amministratore Unico pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 14, presso lo studio
dell’avvocato DOMENICO SICILIANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato IRIS MARIA RUGGERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4708/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 30/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla società Ortofrutticola Toro e Catena s.r.l., ha accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l’anno 2007. Secondo la CTR l’atto impugnato doveva ritenersi nullo per la mancata dimostrazione di una valida delega rilasciata dal capo dell’ufficio con l’indicazione del nome del funzionario delegato. La parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nonchè dell’art. 112 c.p.c. La CTR avrebbe dato luogo ad una sentenza con motivazione apparente.
Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3 e dell’art. 2697 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 1 e art. 32 e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto il difetto di delega del funzionario sottoscrittore, risultando prodotti gli atti con i quali era stata fornita la delega al Capo Ufficio Controlli della DP di Catania per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento fino ad un importo riferito alla maggiore imposta accertata pari ad Euro 500.000,00, peraltro risultando in uno dei due atti la specificazione della delega al Dott. C.A. che aveva sottoscritto l’accertamento.
Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e dell’art. 112 c.p.c.. La CTR avrebbe tralasciato di esaminare le deduzioni esposte dall’ufficio quanto al merito della pretesa, pienamente giustificata dagli atti prodotti.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero, la motivazione della sentenza impugnata risponde al contenuto minimo richiesto da queste Sezioni Unite per ritenere che la stessa sia idonea a sorreggere la decisione – cfr. Cass., S.U., n. 8053/2014 -, avendo esposto le ragioni a fondamento dell’accoglimento dell’appello, correlate, a dire della CTR, all’assenza di delega nominativa che l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare.
Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.
Questa Corte ha di recente chiarito che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa – cfr. Cass. n. 11013/2019, Cass. n. 28850/2019 -.
A tali principi non si è adeguato il giudice di appello, il quale ha invece ritenuto che ai fini della validità della delega di firma occorresse l’indicazione specifica del nominativo del funzionario delegato.
Sulla base di tali considerazioni, che resistono alle argomentazioni difensive esposte dalla controricorrente in memoria, va accolto il secondo motivo di ricorso, rimanendo assorbito il terzo motivo in relazione all’accoglimento del secondo motivo e rigettato il primo. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021