Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9772 del 04/05/2011
Cassazione civile sez. II, 04/05/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 04/05/2011), n.9772
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17352/2005 proposto da:
B.P. (OMISSIS), B.G.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo
studio dell’avvocato BARBANTINI Maria Teresa, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati CUGURRA PAOLO, MASNATA GIANLUIGI;
– ricorrenti –
contro
V.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato TIMOSSI Gualtiero;
S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato TIMOSSI GUALTIERO;
– controricorrenti –
e contro
A.M.R., A.G., A.I.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1632/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 12/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
25/01/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’estinzione del
procedimento per intervenuta rinuncia.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
Che con atto del 31 luglio 2008 sottoscritto dalle parti e dai loro difensori B.P. e B.G. hanno dichiarato di rinunciare ai ricorso per cassazione iscritto al n. 17352/05 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino dep. il 12 ottobre 2004;
la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti V. M. e S.A. che vi hanno aderito con atto sottoscritto anche dal difensore;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio;
ritenuto che, in considerazione dell’adesione alla rinuncia da parte dei resistenti, non va emessa alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
visti gli artt. 375, 390 e 391 cod. proc. civ..
dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011