Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9772 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. II, 04/05/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 04/05/2011), n.9772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17352/2005 proposto da:

B.P. (OMISSIS), B.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo

studio dell’avvocato BARBANTINI Maria Teresa, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CUGURRA PAOLO, MASNATA GIANLUIGI;

– ricorrenti –

contro

V.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato TIMOSSI Gualtiero;

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato TIMOSSI GUALTIERO;

– controricorrenti –

e contro

A.M.R., A.G., A.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1632/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

Che con atto del 31 luglio 2008 sottoscritto dalle parti e dai loro difensori B.P. e B.G. hanno dichiarato di rinunciare ai ricorso per cassazione iscritto al n. 17352/05 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino dep. il 12 ottobre 2004;

la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti V. M. e S.A. che vi hanno aderito con atto sottoscritto anche dal difensore;

lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio;

ritenuto che, in considerazione dell’adesione alla rinuncia da parte dei resistenti, non va emessa alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.

P.Q.M.

visti gli artt. 375, 390 e 391 cod. proc. civ..

dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA