Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9771 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. un., 26/05/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16152-2018 proposto da:

AUTOLINEE F. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI DELUCCA ed ALESSANDRO

MARELLI;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio

dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e difesa dall’avvocato

PAOLO FALDUTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 784/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/04/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Alessandro Marelli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato nell’anno 2009 la Società Autolinee F. S.p.a. espose che:

– era concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della Regione Calabria;

– con diversi decreti dirigenziali prorogati nel tempo era stata autorizzata dalla Regione Calabria ad effettuare, in via ordinaria e continuativa, corse nell’ambito della rete dei servizi prevista dal Piano Trasporti Regionale nonchè corse in via sperimentale per far fronte al notevole aumento dell’utenza;

– a far data dall’anno 2000, aveva effettuato anche numerose corse bis rispetto a quelle autorizzate dal Dipartimento Trasporti della Regione Calabria;

– tale maggiore percorrenza chilometrica era stata più volte sottoposta all’attenzione degli organi regionali competenti;

– con diverse missive inoltrate al Dipartimento Trasporti della Regione Calabria l’attrice aveva chiesto il pagamento delle percorrenze relative all’effettuazione di dette corse per l’ammissione ai contributi regionali;

– pur avendo esibito tutta la documentazione comprovante l’effettuazione di corse bis e corse sperimentali, sia stagionali che ordinarie, con riferimento al periodo gennaio 2002/dicembre 2008, non aveva ottenuto nessun provvedimento di liquidazione per l’ammissione di dette rilevanti percorrenze chilometriche ai contributi regionali;

– aveva quindi inviato, invano, agli organi regionali competenti atto di diffida e messa in mora al fine del riconoscimento delle maggiori percorrenze effettuate negli anni 2002/2008 per un ammontare di Euro 5.838.580,63, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo.

Tanto premesso, Autolinee F. S.p.a. convenne in giudizio la Regione Calabria, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la sussistenza in capo all’Ente Regione Calabria della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi assunti, nell’ambito del rapporto di concessione di servizio di trasporti, nei confronti della società Autolinee F., già alla data della notifica della citazione aderente al Consorzio SCAR – Società Consortile Autolinee Regionali S.r.l., per la mancata corrispettivizzazione delle maggiori percorrenze chilometriche nell’ambito delle corse effettuate in via sperimentale e delle corse bis; 2) per l’effetto condannare la Regione Calabria all’adozione dei provvedimenti autorizzativi di competenza per il riconoscimento delle maggiori percorrenze effettuate dalla Società istante negli anni 2002-2008, non ancora contribuite; 3) conseguentemente condannare la P.A. convenuta alla liquidazione e al successivo pagamento, in favore della società istante dell’importo complessivo di Euro 5.631.209,50, a titolo di contributi di esercizio per l’effettuazione delle predette corse, oltre gli interessi nella misura fissata dal D.Lgs. n. 231 del 2002 in favore delle imprese dalla singola maturazione all’effettivo soddisfo; 4) condannare altresì l’Ente convenuto al pagamento, in favore della Autolinee F. S.p.a., della somma di Euro 2.000.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Giudice a titolo di danni patrimoniali subiti a causa dei rilevanti oneri finanziari sopportati negli anni in ragione del mancato godimento delle somme spettanti a titolo di contributo di esercizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dall’evento e sino all’effettivo soddisfo; 5) in via subordinata, accertare e dichiarare l’indebito arricchimento della Regione Calabria e per l’effetto condannare la predetta al pagamento in favore della Società Autolinee F., aderente, già alla data della notifica della citazione, al Consorzio SCAR Società Consortile Autolinee Regionali S.r.l., ad un indennizzo pari alla somma di 5.631.000;00; 6) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.

Si costituì in giudizio la Regione Calabria eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e l’inammissibilità della domanda. Nel merito rilevò l’infondatezza della domanda evidenziando che:

– la società F. aveva rinunciato ad ogni pretesa di riconoscimento dei contributi di esercizio per le corse bis in relazione al 2002, con espressa dichiarazione acquisita al n. 9767 del 17 settembre 2003 dal Dipartimento Trasporti della Regione Calabria;

– i contributi per gli anni 2003, 2004 e 2005 erano stati determinati ed attribuiti con i decreti dirigenziali, relativi alle anticipazioni periodiche, riepilogati nel D. Dirig. Dipartimento Trasporti della Regione 10 luglio 2008, n. 9194 nel quale “(erano) state computate, ai fini della determinazione dei contributi, anche le maggiori percorrenze scaturenti dalle modificazioni concessionali che… (erano) state autorizzate con gli appositi provvedimenti sulla base delle corse sperimentali e delle corse bis. Una volta; infatti, autorizzato l’espletamento delle corse in via ordinaria e continuativa, la relativa percorrenza… (era) entrata a far parte della base di calcolo di contributi – ciò… (era) avvenuto sia per l’anno 2003 che gli anni successivi – e tali contributi, così determinati, erano stati erogati alla società attrice”;

– con riguardo all’anno 2006, “i contributi… (erano) stati determinati ed attribuiti con i decreti dirigenziali relativi alle anticipazioni periodiche, riepilogati nel D. Dirig. Dipartimento Trasporti della Regione Calabria 15 maggio 2008, n. 5858 con il quale era stato altresì determinato e attribuito il saldo contributivo in base ad apposito piano di riparto finale;

– con riferimento agli anni 2007 e 2008 l’attrice era carente di legittimazione attiva, poichè: a) con D. Dirig. Dipartimento Trasporti della Regione Calabria 2 maggio 2008, n. 5142 era stata approvata la costituzione, ai sensi della L.R. n. 28 del 2006 della SACAR – Società Consortile Autolinee Regionali S.r.l. tra le concessionarie Autolinee F. S.p.a., Lirosi Autoservizi S.r.l., Autolinee T. S.r.l. e Costa Viola Bus S.r.l.; b) con il medesimo decreto erano stati affidati, con decorrenza 1 gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2008, cumulativamente ed indistintamente alla SCAR – società munita di soggettività giuridica autonoma e distinta da quella delle singole imprese che di detta società consortile erano socie – i servizi precedentemente gestiti dai singoli concessionari; c) in ragione di ciò, con il richiamato decreto erano stati espressamente risolti, alla data del 31 dicembre 2006 tutti i rapporti concessori con le singole imprese che esercitavano i servizi di trasporto, confluite nella SCAR, compresa la concessione intercorsa con la Società F.; d) pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2007, la Società Autolinee F. S.p.a “non… (era) titolare di alcun rapporto giuridico con la Regione Calabria in relazione al servizio di trasporto pubblico locale nè, dunque, per quanto attiene alla presente controversia in relazione ai contributi di esercizio correlati al regime concessionale vigente sino al 2007 e anche con riferimento alle corse bis”.

Con riguardo alle corse sperimentali la convenuta evidenziò che:

– con il decreto n. 25 del 2002, con il quale era stata autorizzata, con riferimento all’autolinea (OMISSIS) l’effettuazione per due mesi di alcune corse, era stato espressamente previsto che la produzione chilometrica relativa al periodo sperimentale non sarebbe stata considerata ai fini del contributo di esercizio;

– con D. Dirig. Dipartimento dei Trasporti della Regione Calabria 10 giugno 2002, n. 69045 era stato autorizzato l’espletamento in via ordinaria e continuativa di dette corse sperimentali, senza maggiori contribuzioni alla Società F., essendo la maggiore percorrenza in parte compensata dalla soppressione di altre corse, specificate nello stesso decreto, ed in parte essendo a carico della società F.;

– parimenti, con D. Dirig. n. 10377 del 2004 era stata autorizzata, con riguardo all’autolinea (OMISSIS), l’effettuazione sperimentale per tre mesi di alcune corse, disponendosi espressamente che la relativa produzione chilometrica relativa al periodo sperimentale non sarebbe stata considerata ai fini dei contributi di esercizio, riservandosi l’Amministrazione ogni determinazione al riguardo all’esito della verifica positiva della sperimentazione;

– conclusivamente, laddove l’Amministrazione aveva, sulla base di una valutazione discrezionale, ritenuto la rispondenza delle corse sperimentali al pubblico interesse, aveva autorizzato l’attrice allo svolgimento delle stesse in via ordinaria e continuativa, ammettendola ai corrisposti contributi di esercizio; laddove, invece, l’autorizzazione all’espletamento in via continuativa ed ordinaria non era intervenuta, nulla spettava alla detta parte, mancando il necessario provvedimento amministrativo di autorizzazione alla modifica del programma di esercizio concessionale.

La convenuta contestò, inoltre, l’ammontare delle somme pretese a titolo di contributi di esercizio, non avendo la controparte indicato come fosse pervenuta agli importi richiesti ed evidenziò che l’avversa produzione documentale riguardava anche le percorrenze ammesse ai contributi di esercizio già determinati e corrisposti. Rilevò, altresì, con riguardo alla domanda risarcitoria avanzata, che la stessa era del tutto infondata “non essendo stata indicata e tanto meno dimostrata alcuna specifica voce di danno”. Quanto alla domanda attorea di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., la convenuta evidenziò che, nel caso di specie, il riconoscimento dell’utilità non solo non sussisteva, ma era escluso dalla documentazione versata in atti dalla stessa attrice. Eccepì, infine, l’infondatezza della pretesa relativa agli interessi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, dal momento che detto decreto trovava applicazione con riferimento ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per transazione commerciale i contratti comunque denominati, mentre nel caso di specie non ricorreva un’ipotesi di contratto.

La convenuta, quindi, rassegnò le seguenti conclusioni: “1) dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; 2) in via subordinata ritenere e dichiarare ogni domanda proposta nei confronti della Regione Calabria inammissibile, improponibile ovvero rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto, 3) in ogni caso, pronunciare ogni statuizione consequenziale in ordine alle spese e competenze di giudizio”.

Con sentenza depositata il 30 gennaio 2014, il Tribunale di Catanzaro, ritenne che: a) “la domanda avanzata in via principale da parte attrice esula(va) dalla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria con riguardo alle corse sperimentali per le quali la Regione Calabria non… (aveva) riconosciuto l’assoggettamento a contributo per il periodo di sperimentazione nè l’espletamento delle medesime in via ordinaria e continuativa”; b) “la domanda… (era) da ricondurre nell’alveo della giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alle corse sperimentali e bis per le quali la Regione Calabria…(aveva) riconosciuto il contributo di esercizio e l’espletamento di dette corse in via ordinaria e continuativa”; c) era fondata, con riferimento a tale ultimo ambito, l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di Autolinee F. S.p.a. per gli anni 2007 e 2008 nei quali il servizio di autotrasporto era stato affidato al Consorzio, unico soggetto legittimato a chiedere il pagamento dei contributi; d) per gli anni 2000, 2001 e 2002, la Società F. aveva rinunciato ai contributi per le corse bis; e) le percorrenze inerenti alle corse sperimentali relative all’anno 2002, per le quali l’attrice aveva ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento in via ordinaria e continuativa, erano state ammesse ai contributi di esercizio nella misura determinata ed attribuita con D. Dirig. n. 15831 del 2004; f) le percorrenze relative alle corse sperimentali e alle corse bis per gli anni 2003, 2004 e 2005, per le quali Autolinee F. S.p.a. aveva ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento in via continuativa ed ordinaria, erano state ammesse ai contributi di esercizio nella misura determinata e attribuita con D. Dirig. n. 9194 del 2008; g) i contributi per le percorrenze relative all’anno 2006 erano stati determinati e attribuiti con decreti dirigenziali relativi ad anticipazioni periodiche riepilogati nel D. Dirig. n. 5859 del 2008; h) pertanto, la pretesa azionata era infondata per le maggiori percorrenze richieste con riguardo alle corse bis per gli anni 2002-2006 e per le corse sperimentali non ammesse a contributo.

Tanto ritenuto, quel Tribunale così statuì: “dichiara il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria limitatamente alla domanda concernente le corse sperimentali e le corse bis per le quali la Regione Calabria non ha riconosciuto l’assoggettamento a contributo di esercizio e l’espletamento in via ordinaria e continuativa;

– dichiara il difetto di legittimazione attiva delle Autolinee F. Spa con riguardo alla domanda concernente le corse sperimentali e le corse bis per gli anni 2007 e 2008 per le quali la Regione Calabria ha riconosciuto l’assoggettamento a contributo di esercizio e l’espletamento in via ordinaria e continuativa;

– rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda avente ad oggetto la condanna della Regione Calabria all’adozione dei provvedimenti autorizzativi per il riconoscimento delle maggiori percorrenze, non contribuite, effettuate dalle Autolinee F. Spa negli anni 2002/2006;

– compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio”.

Autolinee F. Spa propose gravame del quale, costituendosi in secondo grado, la Regione Calabria chiese il rigetto.

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 784/2017, pubblicata il 28 aprile 2017, rigettò l’appello e confermò la sentenza impugnata e compensò le spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte territoriale Autolinee F. S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da memoria.

La Regione Calabria ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, rubricato “Erronea declaratoria di difetto di giurisdizione art. 360, comma 1, n. 1”, è così sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Le corse sperimentali sono sempre previamente autorizzate e sono ammesse a contributo per la fase che precede la loro trasformazione all’esito positivo della verifica, per cui in tale caso non residua alla P.A. alcun margine di discrezionalità sul pagamento.

Le corse bis non sono autorizzate preventivamente ma sono, da un lato, obbligatorie e, dall’altro, soggette a verifica successivamente al loro espletamento; sono ammesse a contributo in presenza dei requisiti di legge trattandosi di adempimento di un obbligo del concessionario.

Anche in questo caso difetta, quindi, alcun margine di discrezionalità in capo alla Regione Calabria.

Ad ogni modo la Corte territoriale smentisce il presunto difetto di giurisdizione quando, con riferimento alle corse bis non trasformate (cioè vere e proprie corse bis), riconosce la propria giurisdizione sia perchè le considera consentite dal rapporto concessorio anche se non remunerate sia perchè giudica nel merito se sussistono i presupposti per il loro riconoscimento economico”.

1.1. Il motivo è infondato, sul rilievo che, al fine di determinare la giurisdizione, occorre far riferimento alla domanda così come formulata dall’istante, con la precisazione che, al riguardo, occorre far riferimento, non già alla domanda come proposta nell’atto di appello (come sembra sostenere la ricorrente, che, a p. 10 del ricorso, tale atto espressamente richiama al riguardo; v. anche memorie della detta parte, p. 2), bensì alla domanda formulata nell’atto introduttivo in primo grado, precisata nei seguenti termini, per quanto rileva in questa sede: “1) accertare e dichiarare la sussistenza in capo all’Ente Regione Calabria della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi assunti, nell’ambito del rapporto di concessione di servizio di trasporti, nei confronti della società Autolinee F., già alla data della notifica della citazione aderente al Consorzio SCAR – Società Consortile Autolinee Regionali S.r.l., per la mancata corrispettivizzazione delle maggiori percorrenze chilometriche nell’ambito delle corse effettuate in via sperimentale e delle corse bis; 2) per l’effetto condannare la Regione Calabria all’adozione dei provvedimenti autorizzativi di competenza per il riconoscimento delle maggiori percorrenze effettuate dalla Società istante negli anni 2002-2008, non ancora contribuite;…”.

Risulta, quindi, evidente che, in base al cd. petitum sostanziale (che, come affermato da Cass., sez. un., 1/08/2006, n. 17461, va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata), è corretta la decisione, in punto di giurisdizione, della Corte di merito, la quale ha confermato la declaratoria di difetto di giurisdizione con riferimento alle domande proposte in relazione “alle corse sperimentali effettuate limitatamente ai periodi di sperimentazione e prima della loro trasformazione (peraltro parziale) in corse continuative e ordinarie” e con “riguardo alle corse bis effettuate al di fuori di qualsiasi provvedimento autorizzativo da parte della Regione”, con la precisazione che, con riferimento alle domande relative alle corse bis previste dal disciplinare la Corte di appello ha respinto il gravame nel merito.

2. Il secondo motivo, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 3. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto L.R. 4 febbraio 1983, n. 5, art. 3, comma 3; L.R. 13 agosto 2001, n. 18, art. 1. Art. 360, comma 1, nn. 4 e 3. Nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli art. 132 e 156 c.p.c.”, è così sintetizzato dalla stessa ricorrente:

“Non è vero che le corse sperimentali non potessero essere remunerate per il periodo di sperimentazione che precede la loro trasformazione. La Regione subordina la loro ammissione a contributo alla verifica positiva della loro utilità, precisamente prima della loro trasformazione, poichè la corsa sperimentale è tale sino a che non venga trasformata o fatta cessare. Le corse bis non abbisognano di alcuna specifica o preventiva autorizzazione essendo il vettore obbligato ad eseguirle in via generale. Esse sono ammesse a contributo tutte le volte che ricorrono i presupposti di legge che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto carenti.

La Corte, da un lato, riconoscendo la fondatezza delle censure sollevate dalla parte appellante, ha rilevato che il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che tutte le corse bis effettuate dalla società F. fossero state interamente remunerate dalla Regione (anzichè ammesse a contributo solamente dopo la loro trasformazione in corse ordinarie e continuative), ma dall’altro non ha riformato la Sentenza del primo Giudice sul punto. E ciò pur avendo preso atto la Corte che il Giudice di primo grado aveva respinto la domanda proprio sul presupposto erroneo che tali corse bis fossero state interamente remunerate dalla Regione”.

2.1. Il motivo va disatteso.

Ed invero, premesso che, come già evidenziato nell’ultima parte del p. 2.1., con riferimento alle domande relative alle corse bis previste dal disciplinare la Corte di appello ha respinto il gravame nel merito, si osserva che, con le censure sollevate nella prima parte del mezzo all’esame, si deduce, apparentemente, la violazione o falsa applicazione di norme di legge ma si mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, in tal modo realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, con conseguente inammissibilità di tali censure (Cass., ord., 4/04/2017, n. 8758).

Nel resto il motivo in scrutinio è infondato, non sussistendo il denunciato insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata nè alcuna palese incoerenza argomentativa nel ragionamento seguito dalla, Corte territoriale, evidenziandosi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (v. ex multis, Cass. 30/12/2015, n. 26077; Cass. 11/07/2014, n. 15990) e che, nel caso all’esame, il dispositivo sul punto risulta coerente con la motivazione della sentenza, che ben rende intellegibile il ragionamento seguito dalla Corte di merito.

3. Il terzo motivo, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 2041 e 2042 c.c.”, è così sintetizzato dalla stessa ricorrente:

“In via subordinata, la domanda di indennizzo per mancata erogazione del contributo per le corse sperimentali e per le corse bis per il periodo antecedente la loro trasformazione è fondata a titolo di ingiustificato arricchimento della P.A. che ha riconosciuto l’utilitas originaria della prestazione proprio attraverso la trasformazione e stabilizzazione di tali corse. L’azione riveste carattere sussidiario essendo proposta subordinatamente alla domanda contrattuale principale per l’ipotesi in cui la stessa risultasse non accoglibile per carenza originaria di titolo”.

3.1. Il motivo è infondato.

Al riguardo si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che va ribadito in questa sede, l’azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o l’altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria (Cass., sez. un., 3/1072002, n. 14215; Cass.16/03/2005, n. 5689; Cass., ord., 12/06/2018, n. 15243).

E del richiamato principio risulta aver fatto, in sostanza, corretta applicazione la Corte territoriale laddove ha rigettato la domanda ex art. 2041 c.c., per difetto di sussidiarietà dell’azione, sul rilievo che, “essendo il rapporto in questione regolato dalla concessione, le corse eseguite in violazione del disciplinare ovvero effettuate nonostante fossero state autorizzate in via sperimentale e senza oneri contributivi per l’amministrazione, non consentono alcuna giustificazione in favore della parte appellante neppure a titolo di ingiustificato arricchimento”.

4. Conclusivamente, va rigettato il primo motivo e va dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo; vanno rigettati, altresì, i motivi secondo e terzo.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo e dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo, rigetta, altresì, il secondo e il terzo motivo del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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