Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9771 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9771 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 20607-2013 proposto da:
OLIVA PIER PAOLO LVOPPL47R2OH294S, OLIVA
GIUSEPPINA LVOGPP53H69H294U, anche quali eredi legittimi di
Angelini Nella, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
CORRIDORI 48, presso lo studio dell’avvocato ISIDORO
TOSCANO, che li rappresenta e difende giuste procure in calce al
ricorso;
– ricorrenti contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 01585570581, in persona
dell’Institore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

Data pubblicazione: 13/05/2015

- controricorrente e ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali—avverso la sentenza n. 895/2012 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA del 24/02/2012, depositata il 03/07/2012;

09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Miceli Mario delega verbale avvocato Pessi Roberto
difensore della controricorrente e ricorrente incidentale che chiede di
dare atto dell’avvenuta transazione tra le parti, l’Avvocato deposita
memorie 378 cpc notificate.

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9
aprile 2015, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con sentenza del 3 luglio 2012 la Corte di Appello di Bologna,
riformando la decisione del primo giudice che l’aveva accolta, rigettava
la domanda proposta da Angelini Nella, Oliva Pier Paolo e Oliva
Giuseppina, rispettivamente coniuge e figli del defunto Oliva Leo e
dello stesso eredi legittimi, nei confronti di Rete Ferroviaria It2liana
s.p.a. ( già Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per azioni)
intesa ad accertare la responsabilità di Ferrovie dello Stato per il
decesso del loro congiunto, già dipendente della anzidetta società, a
causa di malattia professionale (mesotelioma sinistro metastatizzato ad
insorgenza pleurica) eziologicamente ricollegabile allo svolgimento
delle mansioni lavorative di lamierista — foderista presso l’Officina
Grandi Impianti di Rimini nel corso del cui espletamento era stato
esposto alla inalazione di fibre di amianto.
La Corte territoriale rilevava:
Ric. 2013 n. 20607 sez. ML – ud. 09-04-2015
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

- che correttamente il primo giudice aveva rigettato l’eccezione di
prescrizione sollevata dalla convenuta società in quanto, applicando
l’art. 2947 c.c., il termine decennale di prescrizione previsto per il reato
di omicidio colposo, decorrente dalla sentenza penale di condanna o di
assoluzione, non era decorso stante la presenza di validi atti

– che dalle risultanze istruttorie ( tra cui la consulenza tecnica d’ufficio
espletata in primo grado) era emerso che l’esposizione di Oliva Leo
all’amianto era avvenuta nel periodo dal 31.10.1953 al 31.3.1959 , cioè
in un’epoca in cui non era ancora conosciuta la nocività di detta
sostanza e della sua potenziale idoneità a generare malattie
neoplastiche ( risalendo al 1960 la pubblicazione dei primi studi in
materia, al 1965 la pubblicazione del rapporto del Gruppo di Lavoro
su amianto e cancro promosso dalla UICC ed al 1964 la conoscenza
nell’ambito della comunità scientifica del ruolo carcinogenetico
dell’amianto);
che, pertanto, l’omissione di cautele addebitata dal primo giudice alla
azienda non integrava gli estremi della colpa di cui all’art. 2043 c.c. con
l’esclusione di una responsabilità risarcitoria ancorchè fosse stato
riconosciuto il nesso di causalità tra la malattia che aveva condotto alla
morte l’Oliva e le mansioni di foderista dallo stesso svolte fino al 31
marzo 1959.
Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso Oliva Pier
Paolo e Oliva Giuseppina quali eredi legittimi di Oliva Leo ed anche
di Angelini Nella, deceduta nelle more, affidato a due motivi.
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., resiste con controricorso e propone
ricorso incidentale fondato su due motivi.
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti in quanto proposti avverso la
medesima sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
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interruttivi;

Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa e/o insufficiente
e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia non avendo il giudice del gravame rilevato: come nella
CTU era affermato che l’Oliva aveva lavorato fino al 1965 a contatto
con l’amianto; che, come esposto nella consulenza depositata nel

cancro ed esposizione all’amianto risalivano al 1935 ed erano state
evidenziate anche da studi successivi.
Col secondo motivo viene dedotta violazione ed errata applicazione di
norme di diritto in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere
Ferrovie dello Stato responsabile , ex art. 2087 c.c., della mancata
adozione di tutte le misure e cautele idonee alla tutela della integrità
psico-fisica dei lavoratori visto che la pericolosità dell’amianto era
nota, con riferimento al settore ferroviario, almeno sin dagli anni
sessanta.
Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente
connessi, sono inammissibili.
Va, in primo luogo, rilevato con riferimento al secondo motivo, che
nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge in esso
contenuto, si risolve nella denuncia di vizi di motivazione della
sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio
acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti.
Ciò detto, si osserva che le censure sono infondate in base alla
premessa, costantemente affermata da questa Corte, che il controllo di
legittimità sulla motivazione delle sentenze riguarda unicamente
(attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) il profilo della
coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte, in base
all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito,
delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la
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fascicolo di parte di primo grado, le prime ipotesi di associazione tra

valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e
concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo
all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di
contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo intero
tessuto ricostruttivo della vicenda (v. ex multis, S.U. 5802/1998; Cass.

Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le
valutazioni del giudice di merito, il fatto che alcuni elementi emergenti
nel processo, e invocati dalla ricorrente, siano in contrasto con le
valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale.
Ti controllo, in sede di legittimità, sul giudizio di fatto del giudice di
merito non può infatti spingersi fino alla rielaborazione dello stesso
alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella
ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, in una sorta di terzo grado
di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, perché
ritenuta la migliore possibile, dovendosi viceversa muovere
esclusivamente nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (ex multis, Cass.
6064/2008, Cass. 9477/2009).
Occorre, pertanto, che gli specifici dati della controversia, dedotti per
invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per
cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o
dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero
ragionamento svolto dal giudicante o determini, al suo interno, radicali
incompatibilità sì da vanificare o da rendere manifestamente incongrua
o contraddittoria la motivazione (v., ex multis, Cass. 24744/2006, Cass.
17076/2007).
Orbene, vale evidenziare che la Corte di appello ha riformato la
decisione del primo giudice sulla scorta di una corretta la valutazione
delle risultanze istruttorie scevra dai denunciati vizi giungendo a
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4770/2006 e Cass. 1754/2007).

ritenere provata l’esposizione all’amianto di Oliva Leo solo fino al
1959 (sulla scorta della lettera del capo officina del 2.6.1989 e della
relazione del servizio di Medicina Preventiva e del Lavoro della USL
Rimini Nord) e sul rilievo che la consulenza tecnica d’ufficio aveva
individuato il 1964 come anno al quale far risalire la conoscenza nella

In definitiva, i motivi finiscono con il sollecitare una inammissibile
duplicazione del giudizio di merito (cfr. Cass n. 6288 del 18/03/2011;
Cass. 10657/2010, Cass. 9908/2010, Cass. 27162/2009, Cass.
13157/2009, Cass. 6694/2009, Cass. 18885/2008, Cass. 6064/2008).
Peraltro, va pure rilevato che il primo motivo è anche privo del
requisito dell’autosufficienza in quanto non riporta, se non in sintesi,
alcune parti della CTU e della consulenza di parte richiamate.
In proposito vale ricordare che, per il principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci
il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di
risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare
specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del
documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di
merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al
giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e,
quindi, delle prove stesse, che la Corte di legittimità deve essere in
grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle
cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v., ex
multis, Cass. 17915/2010). In particolare, la parte che addebita alla
consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di
valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa
o, come nella specie, nella sentenza che l’ha recepita, ha l’onere di
trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi
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comunità scientifica del ruolo carcinogenetico dell’amianto.

salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle
critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal
giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare
completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle
conclusioni del consulente d’ufficio. Le critiche mosse alla consulenza

tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività
direttamente in base al ricorso (v., ex multis, Cass. 4201/2010).
Quanto al ricorso incidentale, con il primo motivo si deduce
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia laddove la Corte di Appello ha confermato
il rigetto dell’eccezione di prescrizione ritenendo applicabile il disposto
dell’art. 2947, comma 3 0 c.c. e sul presupposto che dalla sentenza
emessa in sede penale dal Tribunale di Rimini ( n. 226/96) sarebbe
risultato che il fatto illecito in essa esaminato era da considerasi reato e
che, pur non sussistendo alcuna responsabilità a carico degli imputati
di quel procedimento, si sarebbe riscontrata, invece, la
‘`…responsabilità del Servizio sanitario e del Servizio Materiale
Trazione dell’Ente Ferrovie per non aver adottato alcuna particolare
misura di prevenzione e di sicurezza pur essendo nota la pericolosità
dell’amianto sin dagli anni 60”.
Si sottolinea , infatti, che il contenuto della motivazione del Tribunale
penale era diversa in quanto nella menzionata sentenza era stato
affermato che solo eventualmente si sarebbe potuta configurare una
responsabilità non nei confronti degli imputati, ma nei confronti del
Servizio Sanitario e del Servizio Materiale Trazione e che, comunque,
anche tale responsabilità era da escludere un quanto la nocività delle
lavorazioni effettuate presso le Grandi Officine di Rimini era stata
posta in discussione solo dopo il 1970, mentre l’Oliva aveva cessato di
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ed alla sentenza devono, pertanto, possedere un grado di specificità

essere addetto a lavorazioni che comportavano l’esposizione
all’amianto molti anni prima. Siffatta motivazione, era, dunque, in
contraddizione con l’esclusione di qualsiasi responsabilità, anche ex
art. 2043 c.c., dell’azienda affermata nel prosieguo della sentenza.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione

ritenuto la fattispecie in esame regolata dal 3° comma del citato
articolo mentre, invece, doveva trovare applicazione il primo comma
essendo stata esclusa, in sede penale, la sussistenza di alcun reato
ascrivibile alla società.
Il primo motivo è inammissibile in quanto non conferente con la
motivazione dell’impug-nata sentenza sulla cui scorta è stata rigettata
l’eccezione di prescrizione.
Ed infatti la Corte di merito ha rilevato che nel caso in esame,
essendo il fatto — il decesso dell’Oliva — astrattamente considerato
dalla legge come reato (omicidio colposo) doveva trovare applicazione
il disposto dell’art. 2947, comma 3°, c.c. secondo cui se per il reato era
prevista una prescrizione più lunga questa si applicava anche all’azione
civile. Ha, quindi, rilevato che il termine di prescrizione per il reato di
omicidio colposo ( dieci anni) era stato validamente interrotto e che il
termine di prescrizione civile riprendeva a decorrere solo dalla
sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione (facendo corretta
applicazione del principio più volte affermato da questa Corte: ex
multis : Cass. n. 25042 del 07/11/2013; Cass. n. 13407 del 27/07/2012;
Cass. n. 22883 del 30/10/2007). E’, quindi, evidente che il riferimento
alle motivazioni contenute nella pronuncia penale di assoluzione
richiamate dal Tribunale è stato operato a diversi fini e non per
motivare il rigetto della eccezione di prescrizione.

Ric. 2013 n. 20607 sez. ML – ud. 09-04-2015
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dell’art. 2947 c.c. in quanto erroneamente la Corte territoriale aveva

Da quanto esposto discende anche la infondatezza del secondo
motivo in quanto, come sopra detto, il termine di prescrizione civile ha
ripreso a decorrere da quanto la sentenza penale di assoluzione è
divenuta irrevocabile.
Per tali ragioni, si propone con ordinanza, ai sensi dell’art. 375

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
E’ stata depositata proposta di transazione che risulta accettata e,
pertanto, va dichiara la cessazione della materia del contendere previa
riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
Le spese del presente giudizio, avuto riguardo anche al contenuto
della transazione sul punto, vanno compensate tra le parti.
Al presente giudizio, introdotto con ricorso notificato in data
successiva al 31/1/2013, va applicata la legge di stabilità del 2013 (art.
1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha
integrato l’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il
comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche
incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà
atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al
periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”.

P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e dichiara cessata la materia del contendere
e compensa le spese del presente giudizio.
Ric. 2013 n. 20607 sez. ML – ud. 09-04-2015
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cod. proc. civ., n. 5, previa riunione dei ricorsi, il rigetto di entrambi.”.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei
ricorrenti principali e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Il Presiden

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015

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