Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 977 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 24/09/2020, dep. 20/01/2021), n.977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8565/2014 proposto da:

Saint Gobain Vetri S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marianna Dionigi n.

29, presso lo studio dell’avvocato Aliberti Ernesto, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Villani Alcide,

Villani Marco, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Cirio Del Monte S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona

dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata

in Roma, Via Attilio Friggeri n. 106, presso lo studio dell’avvocato

Tamponi Michele, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2020 dal cons. Dott. Paola VELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS

Luisa, che si riporta alla requisitoria scritta;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Aliberti, che si riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Tamponi, che si riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto il reclamo proposto dalla SAINT GOBAIN VETRI S.p.a., L. Fall., ex art. 26, avverso il decreto del 20/11/2013 con cui il Giudice delegato aveva approvato il terzo progetto di ripartizione parziale, predisposto dai Commissari straordinari della procedura di Amministrazione straordinaria della società CIRIO DEL MONTE S.p.a.

2. La reclamante, ammessa in via chirografaria al passivo della procedura, su domanda tempestiva del 2003, limitatamente alla somma di Euro 409.114,78 – per la quale aveva partecipato al primo riparto parziale del maggio 2006 – aveva proposto opposizione allo stato passivo definita con sentenza del 22/01/2007, che l’aveva ammessa per l’intero importo insinuato di Euro 2.776.224,16.

La conseguente richiesta ai Commissari di integrare, in misura corrispondente, il pagamento ricevuto col primo riparto – applicando la percentuale ivi prevista all’intero credito così come definitivamente ammesso (per una somma ulteriore di Euro 147.449,67) – non trovava esito. Dopo un secondo riparto parziale, riservato ai creditori prelatizi, essa veniva ripresentata – sempre con esito negativo – in occasione del terzo progetto di ripartizione del 19/12/2012, nel quale la percentuale era stata calcolata sull’intero credito.

3. In sede di reclamo il Tribunale ha ritenuto: i) che il prelievo in via eccezionale delle quote che sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni, prevista dalla L. Fall., art. 112 per i creditori tardivi, ove il ritardo sia dipeso da causa ad essi non imputabili (oltre che per i creditori prelatizi), “non può estendersi ai creditori opponenti, che, al più, possono beneficiare, ove ne ricorrano i presupposti, degli accantonamenti previsti dalla L. Fall., art. 113 “, stante la tassatività delle ipotesi ivi previste, non suscettibili di interpretazione analogica; ii) che “il creditore non ammesso al passivo, pur potendo, come ogni altro interessato, presentare osservazioni al piano di riparto e giovarsi dell’accantonamento generico disposto dal giudice prudenzialmente, non ha tuttavia un diritto all’accantonamento specifico”; iii) che “la Suprema Corte ha escluso il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (Cass. 24/5/04 n. 9901)”, attesa anche “la diversa funzione della insinuazione tardiva rispetto alla opposizione ex art. 98 (la prima avente natura di domanda giudiziale volta a instaurare un procedimento di cognizione per l’accertamento del diritto del creditore a partecipare al concorso, la seconda avente natura impugnatoria dello stato passivo reso esecutivo)”; iv) che “la L. Fall., art. 112 non può applicarsi anche ai creditori opponenti, non potendosi ritenere che l’ammissione a seguito di giudizio di opposizione integri una ipotesi di incolpevole ritardo nella presentazione della domanda”; v) che “anche l’art. 113 novellato (…) ha previsto l’accantonamento per i soli creditori opponenti che abbiano vinto nel giudizio di opposizione, ma la cui sentenza non sia ancora passata in giudicato”.

4. Avverso la decisione del Tribunale la reclamante ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la procedura di Amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie per l’udienza camerale del 27/11/2019.

In quella sede il Procuratore Generale, richiamando il decisum di Cass. Sez. U, 24068/2019, ha concluso per l’ammissibilità del ricorso e per la cassazione del provvedimento impugnato, in ragione della nullità dell’intero procedimento derivata dalla violazione del principio del contraddittorio, per non essere stato il reclamo notificato “a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale” o, comunque, per non essere stati essi posti in grado di conoscerne l’esistenza.

Con ordinanza interlocutoria n. 1703 del 24/01/2020 la Sezione Prima di questa Corte ha disposto, “stante la novità e la rilevanza delle questioni dedotte”, il rinvio della causa alla pubblica udienza, in vista della quale la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 110 e 111 “(ante riforma)”, dovendosi fare applicazione dei principi generali in forza dei quali “le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo… sono erogate… per il pagamento dei crediti chirografari in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso” (L. Fall., art. 111, n. 3); inoltre, se il novellato L. Fall., art. 113 prevede “l’obbligo di accantonamento specifico per i creditori opponenti, la cui domanda sia stata accolta, ma la sentenza non sia ancora passata in giudicato, a maggior ragione eguale beneficio dovrà essere riservato ai creditori… la cui domanda non solo sia stata accolta, ma la sentenza sia altresì da tempo passata in giudicato”.

5.1. Il secondo mezzo prospetta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 111,112 e 113 – “nel testo ante riforma del 2006, applicabile ratione temporis” – in quanto sarebbe illogico e comunque contrastante con la L. Fall., art. 111 salvaguardare solo i creditori tardivi incolpevoli (attraverso il diritto al prelievo delle quote spettanti nei precedenti riparti) e non anche quelli tempestivi ingiustamente pregiudicati da un provvedimento poi riformato in sede di opposizione, a prescindere da possibili accantonamenti; analoga conclusione dovrebbe trarsi dall’art. 113 che, secondo la novella del 2006, “prevede che nelle ripartizioni parziali debbano essere trattenute e depositate le quote assegnate ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata”, che riceverebbero così ingiustificatamente una tutela superiore a quella dei creditori opponenti vittoriosi.

6. Preliminarmente va dato atto dell’ammissibilità del ricorso a norma dell’art. 111 Cost., in quanto proposto avverso il decreto del Tribunale che, avendo respinto il reclamo avverso il terzo piano di riparto parziale – e così definito la controversia insorta circa il diritto dell’odierna ricorrente a partecipare al riparto dell’attivo disponibile, anche con riguardo alla porzione di credito rimasta insoddisfatta nella prima ripartizione parziale – integra un provvedimento dotato dei caratteri della decisorietà e definitività.

6.1. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte – pronunciandosi proprio in fattispecie involgente una procedura di Amministrazione straordinaria – hanno di recente ribadito che “il decreto del Tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell’attivo fino a quel momento disponibile e, dall’altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dalla L. Fall., art. 113, si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7” (Cass. Sez.U, 24068/2019; cfr. Cass. 5258/1992, 703/1962, 124/1961).

7. Tuttavia, il ricorso non può essere deciso nel merito, dovendosi dare corso al rilievo officioso, sollecitato dal Procuratore generale, della nullità del provvedimento impugnato per violazione del principio del contraddittorio – rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità per essere stata la decisione in esame adottata senza che gli altri creditori fossero posti in grado di interloquire sul reclamo L. Fall., ex art. 26, proposto dalla Saint Gobain Vetri S.p.a. avverso il decreto di approvazione del terzo progetto di ripartizione parziale predisposto dai Commissari straordinari della Cirio Del Monte S.p.a. in A.S., non rilevando a tal fine l’esito della decisione di merito, in quella sede sfavorevole al reclamante.

7.1. Tale conclusione, già sostenuta da questa Corte prima della novella del 2007 (v. Cass. 7555/1991, 9580/1997), è stata da ultimo ribadita proprio dalle Sezioni Unite sopra citate, nel senso che “in tema di riparto fallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 110 (nel testo applicabile ratione temporis come modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007), sia il reclamo L. Fall., ex art. 36 avverso il progetto – predisposto dal curatore – di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello L. Fall., ex art. 26 contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale” (Cass. Sez.0 cit.; cfr. Cass. 12950/2014 e Cass. 21864/2010, in tema di esdebitazione).

7.2. Le stesse Sezioni Unite citate hanno ritenuto rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità, la questione della nullità del provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio con gli altri creditori (in tesi interessati a non vedere modificata in peius la loro collocazione, o compromessa la possibilità di soddisfacimento totale o parziale del loro credito), “non rilevando in contrario nè che l’esito di detto procedimento fosse stato, in concreto, favorevole a tali creditori, nè che questi non avessero proposto, nella fase anteriore di accertamento del passivo, ritualmente, la domanda di ammissione”.

7.3. Al riguardo non sono condivisibili le osservazioni svolte in memoria dall’A.S,. controricorrente – nel senso che “la notifica del reclamo ai vari creditori ha la evidente ed esclusiva finalità di consentire loro l’intervento e l’interlocuzione per contrastare la pretesa del reclamante”, per cui, “allorchè – come nel caso di specie – tale pretesa sia stata disattesa, nulla sia cambiato per i creditori” trattandosi di considerazione che non può valere per una decisione non definitiva ma soggetta a sindacato, come quella in esame.

8. Il rilevato difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori controinteressati al reclamo per cui è causa è assorbente rispetto all’esame dei motivi e comporta la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia per l’integrazione del contraddittorio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La presente sentenza è sottoscritta dal solo Presidente, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 3, per impedimento dell’Estensore, cons. Paola Vella, dovuto all’emergenza pandemica in atto da Covid-19.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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