Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9769 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 23/04/2010), n.9769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – President – –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consiglie – –

Dott. PERSICO Mariaida – Consiglie – –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consiglie – –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

RIVA e MARIANI GROUP S.p.A., con sede in

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), nella persona del proprio legale

rappresentante pro tempore sig. F.P., rappresentata e

difesa dall’avv. Macaluso Francesco con domicilio eletto, ai fini del

presente procedimento, presso lo studio dell’avv. Menotti Gatto, via

dei Gracchi n. 39, Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/24/06, pronunciata dalla Commissione

Tributaria Regionale di Milano, Sez. 24, il 10 gennaio 2006,

depositata il 28 febbraio 2006 e notificata all’Agenzia della

Entrate, Ufficio Milano 3, in data 7 giugno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;

udito, per la resistente societa’, l’Avv. Francesco Macaluso che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Nunzio Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di p.v.c., la Guardia di Finanza arrivava alla constatazione che la societa’ Riva & Mariani Group S.p.A. aveva compiuto, nel 1998, parti di opere pluriennali, evidenziando nel bilancio di quell’anno, relativamente a dette parti, rimanenze finali per L. 6.650.676.000. Sempre in merito alle medesime parti di opere, nel 1999 risultavano emesse fatture per L. 7.766.039.423 facenti tutte riferimento a un PRONTO SAL di pari importo e gia’ esistente al 31 dicembre 1998.

Pertanto, la G.d.F. concludeva che la quota di L. 1.115.363.423, di competenza del 1998, non era stata inserita ne’ tra i ricavi di esercizio, ne’ tra le rimanenze finali dei lavori in corso al 31 dicembre 1998.

Alla luce di cio’, l’Ufficio rettificava la dichiarazione presentata dalla societa’ contribuente per l’anno d’imposta 1998.

Avverso tale rettifica, la societa’ Riva & Mariani Group S.p.A. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, deducendo la mancata accettazione dei SAL al 31 dicembre 1998 da parte dei committenti.

La Commissione adita, con la sentenza 68/17/2004, accoglieva il ricorso della societa’ contribuente. Avverso tale decisione, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano che, con la sentenza n. 11/24/06, pronunciata il 10 gennaio 2006 e depositata il 28 febbraio 2006, lo rigettava, sul presupposto che le annotazioni “Pronto S.A.L.” si sarebbero riferite a lavori che, ancora non approvati, non avrebbero potuto determinare crediti da dichiarare nel periodo di competenza.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione sorretto da un motivo.

Resisteva con controricorso l’intimata societa’ contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo si deve esaminare l’eccezione di giudicato esterno formulata dalla societa’ resistente con la produzione in giudizio, ex art. 372 c.p.c., della sentenza della C.T.P. di Milano n. 54/14/06 del 14.03.06 depositata il 12.04.06, per l’anno 2000, con l’attestato di passato in giudicato, apposto in data 21/01/2010, dalla Segreteria della Commissione.

La sentenza si sostanzia in valutazioni di circostanze di fatto, connotate unicamente da elementi fattuali ed avulsa da qualsivoglia considerazione in punto di diritto che possa rendere applicabile la categoria del giudicato esterno, cosi’ come connotata da questa Corte (ex multis, S.U. Cass. 13916/06).

Con il primo ed unico motivo del ricorso, l’Agenzia ha lamentato “violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 60, artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e del loro combinato disposto.

Violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c.; D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7, 36, 52 ss..

Motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia”.

Sul fatto decisivo della controversia, vale a dire, sulla accettazione o meno dei SAL da parte del committente, alla data del 31 dicembre 1998, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe sostanzialmente omessa o, quantomeno, gravemente insufficiente, dal momento che i secondi giudici avrebbero recepito la tesi di controparte, secondo cui le annotazioni “pronto S.A.L.” si sarebbero riferite a lavori non ancora accettati dal committente, senza, pero’, indicare ragioni idonee a suffragare quanto ritenuto.

La C.T.R. non avrebbe tenuto conto delle contestazioni dell’Ufficio, per cui sarebbe spettato a controparte l’onere di provare la non accettazione dei S.A.L.: onere che non sarebbe stato assolto e che la C.T.R. non avrebbe motivatamente dimostrato essere stato ritualmente assolto.

Inoltre, i giudici di seconde cure avrebbero omesso di valutare gli elementi favorevoli alla tesi del fisco, dal momento che l’espressione “pronto S.A.L.” avrebbe dovuto considerarsi adeguata a sostenere la presunzione dell’esistenza, al 31 dicembre 1998, di S.A.L. idonei a far emettere fatture, atteso che, nelle fatture emesse, tra l’altro, poco dopo la data del 31 dicembre 1998, non vi sarebbe alcuna traccia di un’accettazione successiva al 31.12.1998.

Inoltre, sarebbe pacifico ed incontroverso come l’importo dei S.A.L. sia stato tal quale trasfuso nelle fatture: al riguardo, l’art. 60 TUIR stabilirebbe che le partite di lavori per i quali vi siano S.A.L. non accettati vadano considerate rimanenze finali. Nella specie, essendo pacifico che i S.A.L. avrebbero avuto un importo complessivo di L. 7.776.039.423, le rimanenze finali avrebbero dovuto essere iscritte in bilancio per l’importo di L. 7.776.039.423 e non gia’ per L. 6.650.676.000.

Pertanto la C.T.R., che di questa doglianza sollevata dall’Ufficio non si sarebbe assolutamente occupata, incorrendo anche in infrapetizione e assoluta mancanza di motivazione su doglianza e, quindi, in nullita’ della sentenza, avrebbe dovuto riconoscere non dichiarati componenti positivi di reddito per L. 1.115.363.423, qualificandoli rimanenze finali e non ricavi.

Il motivo di censura e’ infondato.

E’ giurisprudenza di questa Corte che alla formazione del reddito di impresa in un determinato periodo concorrono, in generale, i ricavi per corrispettivi (anche non ancora incassati) degli appalti ultimati nel medesimo periodo, e cioe’ quelli in cui e’ intervenuta (o si considera intervenuta) l’accettazione del committente, perfezionandosi, in quel momento, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo, ai sensi dell’art. 1665 c.c. (Cass. 2928/96).

Nel caso di specie, l’accettazione non e’ intervenuta e non puo’ considerarsi tale, dal momento che la prova, nei sensi di cui sopra, avrebbe dovuto essere fornita dall’Ufficio che, invece, non ha adempiuto a tale onere. Le motivazioni ut supra rendono inconferenti, ai fini del decidere, le altre censure richiamate. Consegue il rigetto del ricorso con soccombenza della ricorrente Agenzia al pagamento delle spese di giudizio, determinate in Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per le spese, oltre agli accessori di legge.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Agenzia al pagamento delle spese di giudizio, determinate in Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per le spese, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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