Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9768 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. un., 26/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente di sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27069-2018 proposto da:

OPEN LAND S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 80,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA TRAUZZOLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO FIACCAVENTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SIRACUSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO MAGNANO SAN LIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLO’ D’ALESSANDRO;

– controricorrente –

e contro

LEGAMBIENTE – COMITATO REGIONALE SICILIANO – O.N.L.U.S.,

B.N., CENTRO STUDI D.G., ASSOCIAZIONE GRILLI ARETUSEI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 406/2018 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il

12/07/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La s.r.l. Open Land aveva ottenuto concessione edilizia n. (OMISSIS) dal Comune di Siracusa in relazione alla ristrutturazione del complesso commerciale “(OMISSIS)” ed aveva successivamente richiesto il rilascio di una concessione edilizia “in variante” che le era stata negata con provvedimento n. (OMISSIS) in quanto ritenuta non compatibile con la destinazione di zona ad attrezzature fieristiche.

Il diniego veniva impugnato dalla Open Land, ma nelle more del giudizio il Comune provvedeva ad annullare in autotutela il provvedimento sub iudice, assentendo l’intervento edilizio in variante. Il giudizio, di conseguenza, proseguiva soltanto in ordine alle determinazioni sulla domanda risarcitoria. Il Tribunale Amministrativo Regione Sicilia, con sentenza n. 2323 del 2011, rigettava la domanda, ma il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, adito dalla Open Land, con la sentenza n. 605 del 2013, accoglieva il gravame sul controverso punto dell’avvenuto perfezionamento del silenzio assenso prima del diniego. L’accoglimento della domanda risarcitoria si fondava sul presupposto che pur non essendo l’opera assentibile “in quanto comportava un carico urbanistico ben più intenso di quello stimato in sede di piano”, doveva ritenersi fondata la domanda risarcitoria ravvisando responsabilità del Comune nel non avere riconosciuto il fatto che tacitamente l’opera era stata autorizzata col formarsi del silenzio assenso alla data del 18.08.2009 (presentata l’istanza il 28.04.2009) e sul ritardato riconoscimento del titolo concessorio, valutando che il danno coprisse il periodo compreso tra l’avvio dei lavori – individuata la data del 10.10.2009 e l’annullamento in autotutela del diniego (30.11.2010), detratti i mesi (ottobre – novembre 2010) in cui i lavori erano stati sospesi a seguito della nota del 26.02.2010 della Soprintendenza che aveva ordinato la sospensione dei lavori in corso.

Ai fini della determinazione del quantum venivano stabiliti i criteri per compiere la determinazione dei danni, ai sensi dell’art. 34, comma 4 c.p.a., rappresentati dagli oneri sostenuti per la riprogettazione ed adeguamento del progetto iniziale, dalle penali che la Open Land fosse tenuta a pagare alle ditte costruttrici e l’aumento dei costi di produzione, dalla mancata percezione dei canoni previsti nei contratti di locazione stipulati dalla società medesima, nonchè dal danno da interessi legali per mutui o finanziamenti cui aveva accesso la società. Non avendo le parti raggiunto un accordo, sia il Comune di Siracusa sia la società, proponevano distinti ricorsi per l’ottemperanza ovvero per chiarimenti in ordine alla sentenza n. 605 del 2013, giudizi che venivano riuniti e decisi con una prima sentenza interlocutoria, n. 73 del 2015, di definizione del periodo di computo dei danni e di nomina di consulente tecnico di ufficio, seguita da ulteriore sentenza interlocutoria n. 433 del 2015 sulle modalità della consulenza e da sentenza parziale n. 601 del 2015 con la quale il C.G.A.R.S., in sede di ottemperanza, liquidava una parte dei danni in Euro 1.709.101,93 a titolo di lucro cessante e mancata percezione dei canoni di locazione, oltre ad oneri condominiali, nonchè Euro 1.100.000,00 a titolo di spese per la riprogettazione o adeguamento del complesso iniziale, disposto un supplemento di c.t.u. per le restanti voci di danno.

Questa pronuncia veniva impugnata per revocazione dal Comune e la sentenza della C.G.A.R.S, n. 276 del 2017, nel decidere in sede rescindente, ha revocato la sentenza n. 601 del 2015, respingendo definitivamente, in sede rescissoria, la domanda risarcitoria in ordine alle voci “oneri condominiali”, “riprogettazione ed adeguamento del progetto iniziale”, “penali”, disponendo ulteriori incombenti istruttori per le restanti voci “canoni di locazione”, “aumento dei costi di costruzione”, “perdita dei finanziamenti bancari”, “interessi compensativi”, da rapportarsi ad un periodo di cinque mesi.

Con coeva sentenza n. 372 del 2017 il C.G.A.R.S., sulla base della pronuncia n. 276 del 2017, ha dichiarato improcedibili i ricorsi riuniti in materia di ottemperanza (della sentenza n. 601 del 2015) contrassegnati dal numero di R.G. 54/2014 e 400/2014, al pari del ricorso n. 27069 del 2018, relativo alla determinazione dell’ulteriore risarcimento dei danni a seguito della parziale sentenza in ottemperanza n. 601 del 2015.

Entrambe queste ultime sentenze sono state impugnate davanti a questa Corte per motivi inerenti la giurisdizione.

Da ultimo con la sentenza n. 406 del 2018 il C.G.A.R.S. ha definito la fase rescissoria del giudizio di revocazione, liquidando il danno riconosciuto dalla originaria pronuncia di cognizione, n. 605 del 2013 quanto all’an, dovuto dal Comune alla Open Land, in complessivi Euro 190.140,50 sulla base delle prove raccolte e nella misura dell’onere assolto dalla medesima società, riconoscendo la legittimazione passiva di Lega Ambiente anche nel giudizio a quo, per essere stata la stessa già parte del procedimento di cognizione sfociato nella sentenza n. 605 del 2013, ragione per la quale essa doveva ritenersi parte anche del giudizio di ottemperanza conseguitone.

Nella determinazione del quantum il C.G.A.R.S. osservava preliminarmente che non vi era alcun pronunciamento che potesse ritenersi essere passato in giudicato sul punto ed aggiungeva che il periodo del danno risarcibile, almeno sotto il profilo della causalità giuridica, era da determinare in quattro mesi e sedici giorni, giacchè la diffida della Soprintendenza valeva comunque a rendere precario ed incerto il diritto vantato dalla Open Land. Quanto alle voci di danno, accertata la mancanza di prova rispetto ai lamentati danni da perdita di finanziamenti bancari, rilevata da parte dello stesso c.t.u. con argomentazioni condivisibili (assenza di produzione di documentazione bancaria o finanziaria), nulla veniva riconosciuto per tale titolo; eguali considerazioni venivano svolte quanto al lucro cessante derivante dalla mancata percezione per il periodo in esame dei canoni di locazione degli esercizi commerciali (non allegati contratti di locazione stipulati ovvero “concludenti intese” in epoca antecedente al diniego di concessione), con la conseguenza che veniva effettuato un calcolo equitativo di detta voce di danno ridotto ragionevolmente ad Euro 150.000,00, cui dovevano sommarsi Euro 40.140,50 per variazioni in aumento (pari all’1,245%) rispetto alla più persuasiva somma di Euro 3.225.000 quale costo di costruzione, così esposto dalla stessa società nella perizia giurata presentata per calcolare il relativo contributo da versare al Comune.

Avverso quest’ultima sentenza del C.G.A.R.S. sempre la Open Land ha proposto ricorso per cassazione per motivi inerenti la giurisdizione, affidato a tre censure, accompagnate da memoria. Ha resistito con controricorso il Comune di Siracusa, mentre sono rimasti intimati l’Associazione Legambiente Sicilia Onlus, B.N., il Centro Studi D.G. e l’Associazione Grilli Aretusei.

Attivato il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi del medesimo D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2), la causa è stata riservata in decisione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Occorre preliminarmente ricostruire nella sua complessità la vicenda processuale che ci occupa attraverso le pronunce che si sono succedute in sede di cognizione ordinaria e nei giudizi di ottemperanza.

In primo luogo va osservato che vi è un’unica sentenza di cognizione che qui rileva, la n. 605 del 2013, la quale ha accolto il ricorso proposto dalla Open Land riconoscendo fondata la domanda risarcitoria per l’avvenuto perfezionamento del silenzio assenso in epoca antecedente all’adozione del provvedimento di diniego di rilascio del titolo concessorio, decisione nella quale sono stati stabiliti soltanto i criteri per la determinazione del quantum dei danni, senza alcun calcolo.

Da essa sono derivati una pluralità di giudizi di ottemperanza, sfociati in pronunce aventi ciascuna un contenuto decisorio diverso. La n. 73 del 2015, che ha definito il periodo entro il quale computare i danni, oltre a nominare il consulente tecnico di ufficio per l’accertamento degli stessi, seguita da ulteriore sentenza interlocutoria n. 433 del 2015 relativa alle modalità di svolgimento della consulenza e la sentenza parziale n. 601 del 2015 che ha liquidato una parte dei danni, definendoli in Euro 1.709.101,93 a titolo di lucro cessante e mancata percezione dei canoni di locazione, oltre ad oneri condominiali, nonchè Euro 1.100.000,00 a titolo di spese per la riprogettazione o adeguamento del complesso inziale, disposto un supplemento di c.t.u. per le restanti voci di danno. Questa pronuncia è stata impugnata per revocazione sia dal Comune sia dalla Open Land e la sentenza della C.G.A.R.S, n. 276 del 2017, riuniti i due ricorsi, nel decidere in sede rescindente, ha revocato la sentenza n. 601 del 2015 e in sede rescissoria ha provveduto a respingere la domanda risarcitoria, relativa alla ritardata colpevole adozione di concessione edilizia in variante in favore di Open Land, per alcune voci (oneri condominiali, riprogettazione ed adeguamento progetto iniziale e penali), oltre a disporre specifiche prescrizioni per la determinazione delle restanti voci di risarcimento (canoni di locazione; aumento dei costi di costruzione; perdita finanziamenti bancari, interessi compensativi), nominando a tale scopo altro consulente tecnico d’ufficio cui affidare un supplemento d’indagine tecnica.

Con sentenza n. 372 del 2017 il C.G.A.R.S., sulla base della pronuncia n. 276 del 2017, ha dichiarato improcedibili i ricorsi riuniti in materia di ottemperanza (della sentenza n. 601 del 2015) contrassegnati dal numero di R.G. n. 54 /2014 e n. 400/2014, sia con il ricorso n. 27069 del 2018, per l’ottemperanza della sentenza della C.G.A.R.S. n. 605 del 2013 e per la determinazione dell’ulteriore risarcimento danni a seguito della parziale sentenza in ottemperanza n. 601 del 2015, per essere venuto meno per tutti i ricorsi l’autonomo interesse a ottenere una decisione sulle questioni sollevate proprio per effetto della decisione richiamata.

Entrambe queste ultime sentenze sono state impugnate davanti a questa Corte per motivi inerenti la giurisdizione, giudizi che si sono conclusi con ordinanze di inammissibilità, la n. 1249 del 2019 relativa all’impugnazione della sentenza n. 276 del 2017 e la n. 1250 del 2019 avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 372 del 2017. Del resto anche avverso la sentenza n. 73 del 2015 del C.G.A.R.S. il Comune di Siracusa aveva proposto ricorso per cassazione per motivi inerenti la giurisdizione, dichiarato parimenti inammissibile con sentenza n. 19913 del 2016.

Infine la sentenza n. 406 del 2018, oggetto del presente giudizio, con la quale è stato definito in sede di ottemperanza il quantum risarcitorio, conseguente alla fase rescissoria della sentenza n. 276 del 2017 e più precisamente alla prosecuzione del giudizio disposta con provvedimento interlocutorio, riguardante la determinazione definitiva dell’ammontare del danno, in relazione alle voci indicate nel dispositivo della sentenza n. 276 del 2017, come dovute. In altri termini la decisione qui impugnata ha proceduto alla definitiva determinazione dell’ammontare del risarcimento sulla base delle prove acquisite, stabilendo i confini del giudicato relativo all’an debeatur e costituendo la conclusione della fase di ottemperanza in correlazione soltanto con la fase rescissoria della decisione n. 276 del 2017. Dunque l’oggetto del presente giudizio riguarda i profili di superamento della giurisdizione amministrativa in relazione alla fase rescissoria della decisione impugnata.

Tanto chiarito, con il primo motivo di ricorso la s.r.l. Open Land ravvisa l’eccesso di potere giurisdizionale nell’avere la decisione impugnata escluso che sia la domanda di revocazione avanzata in atti dal Comune di Siracusa (ricorso n. 988/2015), sia la sentenza del C.G.A.R.S. che ha pronunciato la relativa statuizione rescindente (la sentenza n. 276 del 2017), che la precedente sentenza n. 73 del 2015, non fosse passata in giudicato. Di converso, ad avviso della ricorrente, seppure il Collegio della sentenza n. 276/2017 poteva porsi il dubbio – sotto il profilo giuridico – del passaggio in giudicato della precedente pronuncia, certamente siffatta questione non poteva porsi il Collegio dell’attuale pronuncia, che aveva in atti la materiale certezza giuridica dell’avvenuto passaggio in giudicato della anzidetta sentenza n. 73 del 2015, come da certificazione di cancelleria. A ciò doveva conseguire – de iure – la improcedibilità ex art. 84, comma 4 c.p.a. del ricorso iscritto al n. 988/2015 per sopravvenuta carenza di interesse e cessata materia del contendere e per l’effetto la emanata sentenza n. 406/2018 verrebbe ad essere inutiliter data da parte del giudicante, per la cogente vincolatività ed immodificabilità fra le parti in causa del precedente giudicato costituito dalla sentenza n. 73/2015. Secondo la parte ricorrente adottando la sentenza gravata il C.G.A.R.S. avrebbe comunque e scientemente posto in essere un evidente ed insanabile conflitto positivo di giudicati fra la sentenza n. 73/2015 e la decisione n. 406/2018, giacchè entrambe disciplinano in maniera diversa e confliggente l’identico rapporto processuale, fra le stesse parti, ad opera del medesimo organo giudicante, ben potendo ciascuna delle due parti contrapposte nel presente giudizio reciprocamente azionare in via esecutiva e di ottemperanza le due distinte sentenze, ciascuna delle quali, però, ha un portato sostanziale e processuale nettamente differente ed intrinsecamente confliggente. Insiste la ricorrente che la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione della pronuncia n. 73 del 2015 induce a fissare il passaggio in giudicato sostanziale ab origine della medesima, con conseguente illegittimità derivata di ogni successivo atto processuale alla stessa sentenza confliggente. Conclude che con la sentenza in esame il C.G.A.R.S. si sarebbe pronunciato in eccesso di giurisdizione tanto in relazione alla immodificabilità delle statuizioni portate nella sentenza n. 73/2015 (c.d. giudicato interno), sia in relazione alla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 84, comma 4 c.p.a. Inoltre, l’eccesso di potere giurisdizionale doveva cogliersi, ad avviso della ricorrente, anche nello stravolgimento del decisum delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in relazione alla denunciata carenza di legittimazione di Legambiente, postulando la sentenza impugnata la legittimazione passiva dell’associazione, negata radicalmente dal giudice della legittimità.

La censura proposta è inammissibile, sotto tutti i profili di censura illustrati.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato (e quindi anche del C.G.A.R.S.) pronunciata su impugnazione per revocazione può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, in quanto ogni diversa censura sulla decisione di merito non avrebbe ad oggetto una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità”.(Cass., Sez. Un., n. 1520 del 2016; Cass., Sez. Un., n. 4879 del 2017).

Nella specie il limite indicato nell’illustrato principio di diritto non è stato in alcun modo travalicato, dal momento che oggetto della censura è un error in iudicando consistente nell’aver valutato come revocatorio un errore di diritto e di aver applicato i principi in tema di formazione del giudicato in modo non corretto.

Anche l’altro profilo censurato non supera il vaglio di ammissibilità. La decisione impugnata non ha rivolto il proprio esame verso una sentenza diversa da quella oggetto della domanda di revocazione, in quanto il ritenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 73 del 2015 ha avuto un’incidenza diretta sulla determinazione temporale del ritardo colpevole nella sentenza revocanda (n. 601 del 2015) e sulla consequenziale quantificazione del danno. Peraltro, la natura del vizio (error in procedendo dovuto a dedotta extrapetizione) è comunque collocabile al di fuori del perimetro dell’ammissibilità del ricorso così come delineato nella massima sopraillustrata (sull’irrilevanza degli errores in procedendo in relazione al ricorso per motivi inerenti la giurisdizione, cfr. inoltre, Cass., Sez. Un., n. 9687 del 2013).

Con il secondo mezzo viene dedotto quale motivo inerente la giurisdizione lo stravolgimento di norme di diritto e l’abnorme applicazione di regole processuali inerenti il giudizio di revocazione laddove il C.G.A.R.S. ha deciso in sede di revocazione l’intera materia oggetto di ottemperanza, in violazione dei limiti del tantum devolutum quantum appellatum, costituendo la domanda di revocazione un indiscutibile rimedio di carattere impugnatorio a critica vincolata, così arrogandosi funzioni di gradi diversi e compiti decisionali di diversa ampiezza e latitudine interpretativa.

Secondo la ricorrente la cognizione devoluta al C.G.A.R.S. dal Comune di Siracusa con il ricorso per revocazione era limitata a tre errori revocatori: il passaggio in giudicato della sentenza n. 73 del 2015, la notizia che il centro commerciale non aveva mai aperto e la sussistenza della prova dell’an della voce “Riprogettazione e adeguamento progetto iniziale”; con la conseguenza che il giudice della revocazione non poteva procedere all’esame funditus e a pieno campo per riqualificare tutte le singole voci di danno.

Anche siffatta censura è da ritenere inammissibile.

Premesso che ciò di cui è stata chiesta la revocazione è la sentenza n. 601 del 2015 e non già la n. 73 del 2015 che atteneva alla fase rescindente, come sopra esposto, le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite di questa Corte sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, tenendo presente che, in tal caso, è attribuita al giudice amministrativo una giurisdizione anche di merito. A tale riguardo, questa Corte ha più volte (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2012 n. 736; Cass., Sez. Un., 26 aprile 2013 n. 10060; Cass., Sez. Un., 3 febbraio 2014 n. 2289) precisato che, al fine di distinguere le fattispecie in cui il sindacato sui limiti di tale giurisdizione è consentito da quelle nelle quali risulta inammissibile, risulta decisivo stabilire se quel che viene in questione è il modo in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo ciò ai limiti interni della giurisdizione, oppure se sia in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza, attenendo ciò, invece, ai limiti esterni della giurisdizione.

In particolare, quando l’ottemperanza sia stata invocata denunciando comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso, afferiscono ai limiti interni della giurisdizione gli eventuali errori imputati al giudice amministrativo nell’individuazione degli effetti conformativi del giudicato medesimo, nella ricostruzione della successiva attività dell’amministrazione e nella valutazione di non conformità di questa agli obblighi derivanti dal giudicato; trattandosi, invece, dei limiti esterni di detta giurisdizione quando è posta in discussione la possibilità stessa, nella situazione data, di far ricorso alla giurisdizione di ottemperanza.

Questa Corte ha pure chiarito (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2012 n. 736; Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2015 n. 1823; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2015 n. 6494) che il giudizio di ottemperanza, in particolare nel caso in cui sia denunciato un comportamento della pubblica amministrazione elusivo del giudicato, si svolge in una triplice operazione: (a) di interpretazione del giudicato, al fine di individuare il comportamento doveroso per la pubblica amministrazione in sede di ottemperanza; (b) di accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla medesima amministrazione; (c) di valutazione della conformità del comportamento tenuto dall’amministrazione a quello che avrebbe dovuto tenere.

Gli errori nei quali incorra il giudice amministrativo nel compimento delle indicate operazioni, e i vizi che inficiano la motivazione sugli stessi punti, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano confinati all’interno della giurisdizione medesima, e non integrano quell’eccesso di potere giurisdizionale che solo è sindacabile dalla Corte di cassazione.

E’ stato da questa Corte pure precisato che nella giurisdizione di merito del giudizio di ottemperanza si ha eccesso di potere giurisdizionale quando il G.A. ritiene che ci siano i presupposti dell’ottemperanza anche nei casi in cui tali presupposti in realtà non ricorrano (nel senso che non sussistono nè violazione nè, soprattutto, elusione del giudicato) (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2012 n. 736), così sostanzialmente esercitando un’attività amministrativa discrezionale sotto le vesti di una giurisdizione di merito (Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2015 n. 19787).

Tenuto conto dei richiamati principi, si osserva che, nella specie, il C.G.A.R.S. non risulta essere incorso nei denunciati vizi.

In particolare, deve ritenersi che la questione, posta all’attenzione di questa Corte e sottesa al motivo all’esame, e relativa al se, in sede di ottemperanza, la P.A. e, nella specie il Comune di Siracusa, potesse devolvere al C.G.A.R.S. fatti riguardanti tutte le singole voci di danno, che non può che trovare risposta positiva, se rilevanti, non essendo ciò precluso dalla sussistenza di uno o più giudicati.

Come evidenziato dall’Adunanza Plenaria 15 gennaio 2013, n. 2, il giudice dell’ottemperanza “deve essere considerato come il giudice naturale della conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il suo presupposto”.

Il che, tuttavia, non implica che la riedizione del potere non debba essere assoggettata a precisi limiti, non potendo certo il giudice dell’ottemperanza, in sede di esecuzione di una decisione esecutiva del G.A., rimettere in discussione quanto già accertato in sede giurisdizionale ordinaria (v. CEDU, 18 novembre 2004, Zazanis c. Grecia, cui fa espresso riferimento la richiamata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con riferimento al riesercizio del potere da parte della P.A., ma che ben si attaglia al caso di specie di determinazione dei poteri del G.A. di attuazione della decisione di cui si chiede l’ottemperanza).

Va pure evidenziato che è ben possibile che si sia in cospetto di fatti che, pur conosciuti, all’epoca dell’emanazione dell’atto, dalla P.A. non siano stati dalla stessa valorizzati, ma in tal caso è il giudice dell’ottemperanza che, nell’ambito della sua giurisdizione, deve provvedere alla valutazione della loro rilevanza.

Se, quindi, tale valutazione spetta al giudice dell’ottemperanza, non risulta conseguentemente rilevante la questione sollevata dalla ricorrente, secondo cui tale valutazione sarebbe stata condotta al di fuori delle forme della cognizione ordinaria, cui sarebbe spettato.

Con il terzo motivo il vizio di eccesso di giurisdizione viene riscontrato in relazione alla irregolare composizione del collegio giudicante, in quanto composto in parte dalle medesime persone che avevano fatto parte della C.G.A.R.S. nella adozione della decisione n. 601 del 2015.

La censura è manifestamente inammissibile avendo ad oggetto una mera irregolarità neanche traducibile in error in procedendo, come affermato dall’orientamento consolidato di questa Corte così massimato: “Salvo che nell’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 6 (dolo del giudice), secondo l’ordinamento processuale vigente non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo che, come tale, ben può essere riparato anche dallo stesso giudice o collegio giudicante”(ex multis Cass. 23498 del 2017).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidate in base al D.M. n. 10 marzo 2014, n. 55.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente ente locale, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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