Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9768 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 23/04/2010), n.9768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – President – –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consiglie – –

Dott. PERSICO Mariaida – Consiglie – –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consiglie – –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

RIVA e MARIANI GROUP S.p.A., con sede in

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), nella persona del proprio legale

rappresentante pro tempore, sig. F.P., rappresentata e

difesa dall’avv. Macaluso Francesco e dall’avv. Lucio Lucia,

disgiuntamente, con domicilio eletto, ai fini del presente

procedimento, presso lo studio dell’avv. Menotti Gatto, via dei

Gracchi n. 39, Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/24/06, pronunciata dalla Commissione

Tributaria Regionale di Milano, Sez. 24, il 10 gennaio 2006,

depositata il 6 luglio 2006 e notificata all’Agenzia della Entrate,

Ufficio Milano 3, in data 6 settembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;

udito, per la resistente societa’, l’Avv. Macaluso Francesco che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Nunzio Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con p.v.c. del 18 dicembre 2002, la Guardia di Finanza arrivava alla constatazione che la societa’ Riva & Mariani Group S.p.A. aveva eseguito, nel 1997, parti di opere pluriennali, evidenziando nel bilancio di quell’anno, relativamente a dette parti, rimanenze finali per L. 7.644.458.000.

Sempre in merito alle medesime parti di opere, nel 1998 risultavano emesse fatture per L. 9.865.349,717, facenti tutte riferimento a un PRONTO SAL di pari importo e gia’ esistente al 31 dicembre 1997.

Pertanto, la G.d.F. concludeva che la quota di L. 2.220.891.717, di competenza del 1997, non era stata inserita ne’ tra i ricavi di esercizio, ne’ tra le rimanenze finali dei lavori in corso al 31 dicembre 1997.

Alla luce di cio’, l’Ufficio rettificava la dichiarazione presentata dalla societa’ contribuente per l’anno d’imposta 1997.

Avverso tale rettifica, la societa’ Riva & Mariani Group S.p.A. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, deducendo la mancata accettazione dei SAL al 31 dicembre 1997 da parte dei committenti. Di conseguenza la societa’ avrebbe operato una classificazione delle opere di cui ai SAL come rimanenze finali, con gli abbattimenti del 501 per le maggiorazioni di prezzo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 60, comma 2, e del 2% o 4%, per il rischio contrattuale di cui al citato art. 60, comma 3.

La Commissione adita, con la sentenza 69/17/2004, accoglieva il ricorso della societa’ contribuente.

Avverso tale decisione, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano che, con la sentenza n. 89/24/06, pronunciata il 10 gennaio 2006 e depositata il 6 luglio 2006, lo rigettava, sul presupposto che ne’ gli accertatori ne’ l’Ufficio avrebbero mai provato l’effettiva accettazione dei SAL da parte dei committenti.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione sorretto da due motivi.

Resisteva con controricorso l’intimata societa’ contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo si deve esaminare l’eccezione di giudicato esterno formulata dalla societa’ resistente con la produzione in giudizio, ex art. 372 c.p.c., della sentenza della C.T.P. di Milano n. 54/14/06 del 14.03.06, depositata il 12.04.06, per l’anno 2000, con l’attestato di passato in giudicato, apposto in data 21/01/2010, dalla Segreteria della Commissione.

La sentenza si sostanzia in valutazioni di circostanze di fatto, connotate unicamente da elementi fattuali ed avulsa da qualsivoglia considerazione in punto di diritto che possa rendere applicabile la categoria del giudicato esterno, cosi’ come connotata da questa Corte (ex multis, S.U. Cass. 13916/06).

Con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia ha lamentato “omessa, o quantomeno insufficiente, motivazione su fatto decisivo della controversia”, atteso che l’affermazione della C.T.R. circa l’inesistenza della prova dell’effettiva accettazione dei SAL da parte dei committenti sarebbe frutto dell’omessa considerazione di elementi rilevanti ai fini del decidere.

Nel caso in cui una fattura faccia riferimento ad un SAL al 31 dicembre 1997, si dovrebbe fondatamente presumere che, al 31 dicembre 1997, vi fosse SAL idoneo a far emettere fattura e dunque accettato dal committente. Inoltre, molte delle fatture sarebbero state emesse a gennaio 1998, elemento che a, parere della ricorrente Agenzia, avvalorerebbe la tesi di un’ accettazione sostanziale al 31 dicembre 1997.

Da ultimo, controparte non avrebbe mai prodotto atti di accettazione successivi al 31 dicembre 1997. Pertanto, vi sarebbe stata la prova presuntiva dell’accettazione dei SAL di che trattasi entro il 31 dicembre 1997, mentre risulterebbe omessa, o gravemente insufficiente, la motivazione sul fatto decisivo della controversia, vale a dire, l’accettazione, o meno, dei SAL in questione da parte dei committenti alla data del 31 dicembre 1997.

Il motivo di censura e’ infondato.

E’ giurisprudenza di questa Corte che alla formazione del reddito di impresa in un determinato periodo concorrono, in generale, i ricavi per corrispettivi (anche non ancora incassati) degli appalti ultimati nel medesimo periodo, e cioe’ quelli in cui e’ intervenuta (o si considera intervenuta) l’accettazione del committente, perfezionandosi, in quel momento, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo, ai sensi dell’art. 1665 c.c. (Cass. 2928/96).

Nel caso di specie, l’accettazione non e’ intervenuta e non puo’ considerarsi tale, dal momento che la prova, nei sensi di cui sopra, avrebbe dovuto essere fornita dall’Ufficio che, invece, non ha adempiuto a tale onere.

Con il secondo motivo del ricorso, l’Agenzia ha denunciato “violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 60”, dal momento che, una volta emesso il SAL, ma non accettato, questo, dal committente, la valutazione delle opere come rimanenze finali dovrebbe avvenire in base ai compensi liquidati nel SAL, ai sensi dell’art. 60, comma 2, TUIR). E se e’ ammesso l’abbattimento del 2% previsto dall’art. 60, comma 3, non sarebbe affatto permesso l’abbattimento del 50% delle maggiorazioni di prezzo di cui all’art. 60, comma 2.

Si chiede, dunque, che l’Ecc.ma Corte voglia rispondere positivamente al seguente quesito: “vero che ove l’imprenditore abbia eseguito – alla fine del periodo di imposta – una parte di opera da eseguire in piu’ anni, e -sempre alla fine del periodo di imposta – per la ridetta parte eseguita – abbia emesso SAL non ancora accettato dal committente – egli deve – ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 60, comma 2, – valutare, come rimanenza’ finale, la predetta parte di opera in base ai corrispettivi liquidati nel SAL, potendo operare l’abbattimento del 2% (o 4%) previsto dal comma 3 dell’art. 60 cit.

ma non potendo operare l’abbattimento (del 50%) della maggiorazioni di prezzo previsto dal comma 2, ridetto art. 60?”. La censura e’ inconferente dal momento che si fonda sul presupposto che i SAL fossero stati accettati, circostanza esclusa con il rigetto del primo motivo del ricorso. Consegue il rigetto del ricorso con soccombenza della ricorrente Agenzia al pagamento delle spese di giudizio, determinate in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per le spese oltre agli accessori di legge.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Agenzia al pagamento delle spese di giudizio, determinate in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per le spese, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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