Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9768 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 14/04/2021), n.9768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34876-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

I.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1919/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso di I.S. avverso la sentenza della CTP di Enna di rigetto del ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia aveva rideterminato il volume di affari dichiarato per l’attività di somministrazione di bevande per l’anno 2008, contestando maggiori ricavi per Euro 29.77,60.

La CTR ha ritenuto che l’avviso di accertamento fosse viziato da un errore di calcolo dei ricavi non contabilizzati – calcolo effettuato sulla base delle percentuali di rincaro della merce venduta-, avendo fatto l’Agenzia delle entrate ricorso alla media aritmetica semplice in luogo della media ponderata, unico criterio utilizzabile stante la non omogeneità della merce venduta.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, affidato ad un unico motivo.

La ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 38 e 51, della L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 17, dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 1716 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In primo luogo, la CTR avrebbe errato nel considerare implicitamente ammissibile l’appello dell’ I. nonostante fosse stato proposto tardivamente.

Inoltre, la CTR avrebbe omesso di valutare la carenza di legittimazione del sottoscrittore dell’atto di appello, essendo questo sottoscritto solo dall’Avv. Romano, mentre in primo grado il contribuente conferiva delega sia all’Avv. Romano che al Dott. Immormino senza specificare se la difesa fosse congiunta o disgiunta.

Preliminarmente va evidenziato che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce due differenti profili censori, l’uno riferito alla tardività del ricorso in appello e l’altro della carenza di legittima sottoscrizione.

Il primo profilo, attinente alla tardività dell’atto di appello, è fondato.

Ed invero, dall’esame del fascicolo di merito e specificatamente dall’analisi della raccomandata postale e dell’avviso di ricevimento allegati all’atto di appello, emerge che il ricorso in appello era stato notificato per mezzo Poste Italiane e che era stato consegnato all’ufficio postale in data 8 aprile 2015 e, quindi, tardivamente, visto che la sentenza della CTP Enna era stata depositata in data 2 ottobre 2014 ed il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. era già scaduto il 3 aprile 2015 – trovando nel caso di specie applicazione il termine semestrale di impugnazione introdotto dalla L. 69 del 2009, art. 46 ed applicabile ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai giudizi istaurati dopo la sua entrata in vigore, cioè dopo il 4 luglio 2009, atteso che il presente giudizio è stato istaurato con atto notificato in data 1.10.13 e depositato in data 14.01.14-.

La CTR Sicilia ha errato dunque nel ritenere implicitamente tempestivo e quindi ammissibile l’appello. Ed invero, dalla raccomandata e dall’avviso di ricevimento allegati all’atto di appello risulta che questo era stato stato consegnato all’ufficio postale soltanto in data 8 aprile 2015 e, dunque, a termine scaduto.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza in epigrafe va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa dichiarando l’inammissibilità del ricorso in appello perchè notificato oltre il termine lungo semestrale di impugnazione.

Le spese del giudizio di appello vanno poste a carico dell’appellante, mentre quelle del giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso in appello.

Condanna la parte contribuente al pagamento delle spese del giudizio di appello 2.500,00, oltre spese prenotate a debito, dichiarando irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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