Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9767 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 23/04/2010), n.9767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – President – –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consiglie – –

Dott. PERSICO Mariaida – Consiglie – –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consiglie – –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FIESSO AUTO di Rubin Oddone & Rubin Gianluca snc, ora Rubin sas

di

Rubin Gianluca & C, con sede in

(OMISSIS), codice fiscale e P.IVA (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante R.G., nato il (OMISSIS), a

Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD), e residente in Padova, via B.

Ramazzini, 6, codice fiscale (OMISSIS), rappresentata e

difesa nel presente giudizio dall’avv. Michele Ometto e dall’avv.

prof. Stevanato Dario, ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo

studio dell’avv. Manzi Andrea in via Confalonieri;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore nella sua

sede centrale di Roma, viale Europa 242 e l’Agenzia delle Entrate

presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi

n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9/01/06, pronunciata dalla Commissione

Tributaria Regionale di Venezia, Sez. 1, il 10 febbraio 2006,

depositata il 7 aprile 2006 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;

udito, per la ricorrente societa’, gli Avv.ti Michele Ometto e Dario

Stevanato che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Nunzio Wladimiro, che ha concluso per la nullita’ della prima e della

seconda sentenza quanto alle imposte dirette; per l’inammissibilita’

o, in subordine, per il rigetto riguardo l’IVA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avvisi di accertamento emessi nei confronti della societa’ Fiesso Auto di Rubin Oddone & Rubin Gianluca snc, esercente attivita’ di commercio di autoveicoli, l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Venezia 2, contestava un’evasione d’imposta, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA, per gli anni 1997, 1998 e 1999.

Le rettifiche si fondavano su un p.v.c. redatto in data 24.04.2002 dalla Guardia di Finanza, Comando Compagnia Mirano, in cui veniva evidenziato che, a seguito di una verifica effettuata dal secondo Ufficio IVA di Milano a carico della societa’ SEN.FRA Srl, ed avente ad oggetto i rapporti commerciali da questa intrattenuti con l’operatore tedesco E.G., erano emerse delle anomalie: la SEN.FRA, pur avendo acquistato autovetture per l’importo di oltre L. 9,5 miliardi, non avrebbe avuto una disponibilita’ finanziaria, ne’ una reale struttura aziendale ed organizzazione logistica. In ragione del fatto che, in sede di accesso presso la SEN.FRA non sarebbe stata reperita documentazione concernente i rapporti commerciali intrattenuti dalla societa’ verificata con i fornitori comunitari, i verbalizzanti concludevano che la societa’ SEN.FRA srl era nata ed aveva agito al solo fine di porre in essere una frode volta all’evasione dell’IVA sulla rivendita di autovetture provenienti dall’estero, in base ad un meccanismo che, secondo la tesi dei verificatori, avrebbe visto coinvolti tre soggetti, ovvero il cedente estero intracomunitario, la prima cessionaria SEN.FRA srl, ed i clienti di quest’ultima, cioe’ gli acquirenti nazionali, soggetti passivi d’imposta, tra cui la FIESSO AUTO. Identico meccanismo, sempre finalizzato alla frode dell’IVA, poi, sarebbe stato posto in essere, utilizzando un’altra societa’ come soggetto interposto, ossia la CAR.COM Srl con sede nel comune di Parma.

Avverso tali rettifiche, la societa’ contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che, con la sentenza n. 11/03/2004, lo accoglieva, escludendo che l’Agenzia delle Entrate avesse dato prova, sia pure per presunzioni, della simulazione del rapporto.

Avverso tale decisione, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia, insistendo nell’affermare la natura fittizia delle societa’ SEN.FRA Srl e CAR.COM Srl.

La C.T.R., con la sentenza n. 9/01/06, pronunciata il 10 febbraio 2006 e depositata il 7 aprile 2006, accoglieva l’appello dell’Agenzia, ritenendo attendibile e dimostrato anche il coinvolgimento della Fiesso Auto.

Avverso tale sentenza, la societa’ contribuente proponeva ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, corroborato da memoria ex art. 378 c.p.c.. Non svolgeva attivita’ difensiva l’intimata Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, l’odierna societa’ ricorrente ha lamentato “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 e delle norme nazionali e comunitarie in materia di detrazione dell’IVA, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, atteso che non esisterebbero norme o principi intesi a negare il diritto alla detrazione in capo a chi abbia acquistato dei beni da un fornitore intenzionato a non versare all’erario l’IVA riscossa e cio’ anche indipendentemente dalla conoscenza che di tale intenzione possa avere il soggetto passivo acquirente. D’altra parte, se l’art. 19, sul diritto alla detrazione, dovesse essere interpretato nel senso di impedire al soggetto passivo acquirente di detrarre l’IVA in relazione agli acquisti su cui il cedente abbia fraudolentemente omesso di versare l’imposta, non vi sarebbe stato bisogno di introdurre l’art. 60 bis. Il giudice di appello, nel confermare l’operato dell’Ufficio accertatore, che aveva negato la detrazione dell’IVA per acquisti realmente effettuati dalla societa’ contribuente, quindi, sarebbe incorso in violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, negando la detrazione esercitata dalla ricorrente, pur in presenza di tutti i presupposti di legge, come l’effettivo acquisto di beni inerenti all’attivita’, il possesso delle relative fatture e la loro registrazione in contabilita’.

La societa’ Fiesso Auto non avrebbe conosciuto e non avrebbe potuto conoscere le intenzioni evasive dei propri danti causa e, in mancanza della prova di tale conoscenza, ovvero qualora il soggetto passivo sia in buona fede, sarebbe illegittima, per contrasto con l’art. 17 della sesta Direttiva comunitaria, una norma nazionale che precluda all’acquirente la detrazione dell’imposta, anche indipendentemente da eventuali ragioni di nullita’ del contratto di compravendita, come riconosciuto, da ultimo, anche dalla Corte di Giustizia.

Con il secondo motivo, la Fiesso Auto ha denunciato “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6, 18, 19, 21, 25, 54 e 56, in materia di documentazione delle operazioni di acquisto ai fini IVA e degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: indimostrata natura fittizia degli importatori paralleli ed estraneita’ della ricorrente nel mancato versamento IVA”.

Gli argomenti utilizzati dai giudici di seconde cure per motivare la sentenza impugnata sarebbero inconferenti in quanto non proverebbero affatto il coinvolgimento della societa’, odierna ricorrente, nel mancato versamento dell’IVA da parte delle societa’ fornitrici e, percio’, non potrebbero legittimare il disconoscimento del diritto alla detrazione, fondamentale, nell’ottica della sesta direttiva, per assicurare il principio di neutralita’ del tributo nei rapporti tra operatori economici.

Per contro, sarebbe pacifico l’avvenuto acquisto delle autovetture, cosi’ come il rapporto di compravendita si sarebbe instaurato tra la Fiesso Auto e le societa’ importatrici SEN.FRA e CAR.COM, di cui la societa’ contribuente si sarebbe avvalsa, non disponendo di accessi diretti al mercato estero.

Inoltre, l’unico requisito formale per il legittimo esercizio del diritto alla detrazione sarebbe il possesso, da parte del soggetto passivo, di una regolare fattura di acquisto, atteso che, una volta emessa, la fattura legittimerebbe il destinatario a vantare un diritto di credito nei confronti dell’erario: dunque, al diritto del cessionario ad operare la detrazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, dovrebbe corrispondere il versamento dell’IVA da parte del cedente.

Nel caso di specie, la natura di interposti fittizi dei soggetti che hanno ceduto le auto alla societa’ ricorrente sarebbe stata dapprima affermata ma poi negata dallo stesso Ufficio accertatore dal momento che nell’atto di appello avrebbe fatto retromarcia, affermando di non aver inteso sostenere che si sarebbe verificata una simulazione negoziale, ma di aver solo voluto dimostrare un accordo tra la Fiesso Auto e i suoi fornitori nazionali.

Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe affetta da un doppio vizio logico che inficerebbe irrimediabilmente l’impianto motivazionale, giacche’, dapprima verrebbe data per assodata la natura fraudolenta e fittizia delle societa’ asserite cartiere, mentre, poi, verrebbe dato per acquisito il coinvolgimento della Fiesso Auto nella frode, sulla base di argomenti del tutto generici ed inidonei a dimostrare sia la natura fittizia delle societa’ importatrici, sia il coinvolgimento della societa’ contribuente nell’evasione dell’IVA che sarebbe stata posta in essere da tali societa’ che, in realta’, avrebbero semplicemente operato come importatori su commessa nei confronti di molti altri concessionari oltre alla Fiesso Auto, provvedendo a procurare di volta in volta le autovetture estere richieste dai clienti concessionari e a cui, quindi, non potrebbe essere riconosciuto alcun carattere di fittizieta’. Alla luce di cio’, sarebbe evidente come esistano elementi di segno esattamente opposto che, se correttamente interpretati, smentirebbero, con ragionevole certezza, la tesi dell’interposizione fittizia delle societa’ SEN.FRA e CAR.COM nell’acquisto delle autovetture, come, ad esempio, il fatto che il volume di acquisti effettuato dalla Fiesso Auto costituirebbe solo una piccola frazione del volume d’affari delle societa’ SEN.FRA e CAR.COM, che avrebbero rifornito molti altri concessionari.

Il mancato rinvenimento di documenti di trasporto presso queste societa’, l’assenza di depositi per le auto e la mancanza di fonti di finanziamento per l’acquisto di auto destinate ad alimentare un magazzino merci troverebbe agevole spiegazione semplicemente proprio con l’inesistenza di un magazzino merci, cioe’ di uno stock di autovetture in attesa di compratori. Tali societa’, infatti, avrebbero acquistato auto sul mercato estero per conto e su incarico di propri clienti nazionali, avvalendosi di canali che, nel 1997 – 1999, non sarebbero stati accessibili ai concessionari italiani monomarca.

Da ultimo, la circostanza, evocata dall’Ufficio, che la Fiesso Auto avrebbe acquistato a prezzi non sempre superiori a quelli pagati dalle societa’ importatrici parallele si tradurrebbe in una sorta di ammissione dell’estraneita’ della odierna ricorrente alla frode dell’IVA, dal momento che sarebbe lo stesso Ufficio a riconoscere che quasi sempre le auto sarebbero state acquistate a prezzi superiori a quelli pagati dagli importatori sul mercato estero.

Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso, la societa’ contribuente ha dedotto “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 ottobre 1986, n. 917, artt. 52 e 75 (nel testo vigente all’epoca dei fatti).

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, atteso che la decisione impugnata avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sul rilievo concernente l’illegittimita’ della ripresa a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi delle autovetture acquistate dalla SEN.PRA e dalla CAR.COM. Infatti, dagli atti di causa, e il punto non sarebbe in discussione, la Fiesso Auto avrebbe regolarmente pagato le fatture emesse dagli importatori paralleli mentre non sarebbe mai stata contestata dall’Amministrazione la sovrafatturazione, cioe’ la parziale simulazione dei corrispettivi di acquisto delle auto.

Pertanto, l’illazione secondo cui vi sarebbe stata dichiarazione di costi superiori a quelli realmente sostenuti sarebbe non solo indimostrata ma anche contraddetta da altre affermazioni effettuate dallo stesso Ufficio accertatore.

Conclusivamente il ricorrente, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., formula i seguenti quesiti di diritto:

Quesito sul motivo 1: accerti la Corte se vi e’ stata violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 e delle norme nazionali e comunitarie in materia di detrazione dell’Iva.

Quesito sul motivo 2: accerti la Corte se vi e’ stata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6, 18, 19, 21, 25, 54 e 56, in materia di documentazione delle operazioni di acquisto ai fini IVA, e degli artt. 2697 e 2729 c.c.;

Quesito sul motivo 3: accerti la Corte se vi e’ stata violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 9186, n. 917, artt. 52 e 75.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perche’ tutti i motivi di censura sono inammissibili, alla luce dell’art. 366 bis c.p.c..

Gli stessi si sostanziano nella mera enunciazione di regole astratte.

Trattasi di quesiti che si esauriscono in tre richieste di carattere generale e astratto, prive di qualunque indicazione sul tipo di controversia, sugli argomenti introdotti dal giudice a quo e sulle ragioni per le quali dovrebbero essere condivisi o meno.

Al riguardo, la Corte ha precisato, con giurisprudenza condivisa in questa sede, che, rappresentando la congiunzione fra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, il quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c. non puo’ esaurirsi nella mera enunciazione di una regola astratta, ma deve presentare uno specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel senso che deve raccordare la prima alla seconda ed alla decisione impugnata, di cui deve indicare la discrasia con riferimento alle specifiche premesse di fatto, essendo evidente che una medesima affermazione puo’ essere esatta in relazione a determinati presupposti ed errata rispetto ad altri (Cass. S.U. 3519/08; Cass. 565/09; Cass. 22653/08; Cass. 11535/08). Consegue l’inammissibilita’ del ricorso.

Non si ha luogo a provvedere sulle spese di giudizio in quanto l’intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA