Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9767 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 14/04/2021), n.9767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19252-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ADER, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5513/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE.

La CTR Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l’appello proposto da R.G., annullava la comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa all’ipoteca legale su un immobile per il mancato pagamento di varie cartelle di pagamento, asseritamente notificate tra il 2003 ed il 2010.

Secondo la CTR non era condivisibile l’assunto del giudice di primo grado che avevano ritenuto la legittimità delle cartelle relative a crediti non tributari.

La CTR evidenziava poi che, rispetto alla questione della comunicazione preventiva dell’ipoteca, Equitalia avrebbe dovuto prima di iscrivere l’ipoteca, comunicare al contribuente l’intenzione di procedere all’iscrizione sui beni immobili della contribuente, concedendo a quest’ultima un termine per esercitare il proprio diritto di difesa.

L’Agenzia delle entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, pure depositando memoria.

La causa veniva rinviata a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito con ordinanza interlocutoria n. 11062/2020. La parte intimata non si è costituita.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., in quanto la CTR avrebbe accolto l’appello per l’omessa notifica dell’intimazione di adempiere, ancorchè tale questione fosse stata ritenuta infondata dalla CTP con la sentenza non impugnata sul punto dalla contribuente nel grado di appello.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 comma 2, in quanto la CTR non avrebbe dovuto ritenere necessaria, ai fini della legittimità dell’iscrizione ipotecaria, la previa notifica dell’intimazione ad adempiere.

Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in quanto la CTR avrebbe dovuto ritenere che l’Agente della Riscossione potesse iscrivere ipoteca anche a tutela di crediti non tributari.

Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

Ed invero, dall’analisi del fascicolo di merito – in particolare della sentenza della CTP di Varese e dell’atto di appello del contribuente davanti la CTR Lombardia – si evince che sulla questione dell’omessa notifica dell’intimazione ad adempiere del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, ritenuta infondata dalla CTP, si è formato il giudicato interno, posto che la parte contribuente non ha impugnato tale capo autonomo della sentenza di primo grado, contestando la legittimità dell’iscrizione ipotecaria per la natura non tributaria dei crediti posti a base delle cartelle di pagamento e, conseguentemente la validità dell’iscrizione di ipoteca legale.

Infatti, la sentenza della CTP rigettava il ricorso del contribuente, rilevando tra l’altro che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, non si applicasse alle misure cautelari ma esclusivamente all’espropriazione forzata. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso in appello solo in relazione alla ritenuta illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per la natura non tributaria di alcuni crediti. Sulla questione relativa all’omessa notifica ad adempiere nulla era stato dedotto dal ricorrente e si era, dunque, formato il giudicato interno.

Da quanto sopra esposto discende che la CTR ha errato nella parte in cui ha accolto l’appello anche per la supposta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, capo non impugnato in appello e sul quale, quindi, si era formato il giudicato.

Sulla base di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso va accolto mentre vanno ritenuti assorbiti tanto il secondo motivo di ricorso – concernente la questione della notifica previa dell’intimazione di pagamento- quanto il terzo, concernente questione – legitimità dell’iscrizione per credito non tributario che la CTR non risulta avere esaminato, essendosi limitata ad un’affermazione incidentale “non condivide le conclusioni in punto dei primi giudici” che hanno ritenuto legittime le cartelle di pagamento relative a crediti non aventi natura tributaria e, quindi, non rientranti della giurisdizione tributaria, analogamente al rilievo relativo all’oomessa notifica dell’intimazione di pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50…”. Risulta infatti che la motivazione che ha giustificato l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente riguardò unicamente la questione relativa alla ritenuta necessità della comunicazione preventiva ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, non essendosi il giudice di appello pronunziato sulla questione relativa alla legittimità dell’iscrizione per crediti non tributari.

Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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