Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9765 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 23/04/2010), n.9765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1400-2007 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE

44 presso lo studio dell’Avvocato FIORETTI ENRICO, rappresentato e

difeso dall’Avvocato CICCONI GIAMPAOLO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TOLENTINO in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ANCONA, depositata il 13/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIAMPAOLO CICCONI, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.L., nei cui confronti era stato accertato ai fini IRPEF ILOR per l’anno 1984 un reddito proveniente da compartecipazione ad attività illecita di appropriazione indebita aggravata e continuata, reato per cui è stato condannato dal tribunale di Macerata (e successivamente prosciolto per amnistia) ha proposto ricorso avverso l’avviso dell’Ufficio II.DD. di Tolentino, ricorso accolto dai giudici tributari di merito sotto il profilo della mancanza di prova circa la effettiva percezione delle somme da parte del R.. Con sentenza 18850 del 10 dicembre 2003, questa Corte ha annullato la semenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche in punto di motivazione, non essendo stato descritto il “passaggio dalla condizione statica iniziale di ignoranza dell’oggetto all’altrettanto statica condizione finale di conoscenza”.

La Commissione Tributaria Regionale marchigiana, pronunciando in sede di rinvio, con sentenza 13 luglio 2006, premesso che risultava incontestabilmente dalle sentenze penali e dalle stesse dichiarazioni del R. titolare di tre conti correnti, che egli aveva tratto sui tali conti “decine di assegni in bianco al solo scopo di creare liquidità”, creando un grosso danno patrimoniale alla Banca presso cui operava, per cui era ragionevole presumere che da tali conti fu comunque tratta la provvista (anche se il R. afferma che i relativi proventi sarebbero stati in tutto o in parte girati ad altri, che l’avrebbero indotto a firmare interi carnet di assegni, senza che egli fosse consapevole di quanto avveniva) ha affermato che la prova della percezione dell’illecito può essere raggiunta anche attraverso presunzioni, ed ha pertanto dichiarato la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato. R.L. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente, premesso di non essersi costituito nel giudizio di rinvio, sostiene, gradatamente, la nullità di tale giudizio e conseguentemente della sentenza impugnata per inesistenza o omessa notifica dell’atto di riassunzione; la violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c.;

l’estinzione del procedimento per tardiva riassunzione del giudizio di rinvio in violazione degli artt. 392 e 393 c.p.c., e ciò in quanto il ricorso in riassunzione sarebbe stato notificato alla parte presso il domicilio eletto (cioè presso il precedente difensore e comunque a mezzo del servizio postale, con consegna al portiere, la cui firma è illegibile) anzichè alla parte personalmente, come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 e dagli artt. 392 e 393 c.p.c.; una tale notifica sarebbe comunque nulla non avendo l’Ufficiale postale dato conto della precaria assenza dell’intimato, mentre nessun valore, ai fini della riassunzione avrebbe la notifica all’intimato in data 15 gennaio 2005 di un atto non precisato, effettuata dal Messo Comunale à sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e spillata all’atto di riassunzione, che deve essere ritenuta tardiva non soltanto perchè il ricorso non è stato depositato nel termine annuale di decadenza (che sarebbe scaduto il 25.1.2005 rispetto alla pubblicazione della sentenza di rinvio in data 10.12.2003), ma il 2/3 febbraio 2005, ma perchè la riassunzione, eseguita nella forma del ricorso, comportava il deposito dello stesso nella Segreteria della Commissione, che avrebbe dovuto farne comunicazione all’intimato, mentre è stata notificata direttamente, alla stregua di un atto di citazione, forma esclusa dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63. Su ciascuno dei rilievi affrontati, il ricorrente formula un complessivo motivo di diritto così formulato: Dica la Corte di Cassazione con quale forma doveva essere nella specie riassunto il giudizio, precisando – ove eseguita con le forme del ricorso, strutturato tuttavia come citazione – quale sia il termine finale da tenersi in considerazione al fine di ritenere tempestiva la riassunzione stessa: e cioè la data di notifica dell’atto alla controparte, ovvero quella successiva di deposito dell’atto stesso e del fascicolo con la nota di iscrizione presso la cancelleria del giudice di rinvio; inoltre riferisca se la relata di notifica a firma del messo, spillata in copia al ricorso in riassunzione, sia o meno riferibile a quest’ultimo atto, specificando altresì, se la notifica della riassunzione stessa al fine di produrre effetti e per consentire una corretta e valida instaurazione del contraddittorio, doveva nella specie essere eseguita alla parte personalmente e/o presso il domicilio eletto.

Chiarisca altresì il Giudice di legittimità se sia valida o meno la notifica della riassunzione eseguita dopo l’anno, ma prima della scadenza del termine feriale, presso il domicilio eletto, anzichè alla parte personalmente; infine, nel caso di validità della notifica della riassunzione presso il domicilio eletto anzichè alla parte personalmente; infine, nel caso di validità della notifica della riassunzione eseguita presso il domicilio eletto, precisi la Corte se la consegna della copia dell’atto al portiere dello stabile del destinatario, nel caso in cui l’ufficiale giudiziario e/o l’agente postale si sia limitato a dare atto della precaria assenza dell’intimato senza certificare l’avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto stesso, risulti o meno validamente eseguita in assenza peraltro dell’ordine delle persone indicate nella L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, quali possibili consegnatari dell’atto in caso di assenza del destinatario”.

Trattasi all’evidenza di quesito plurimo, che comporta molteplici risposte, come tale inammissibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 1906/2008; 5471/2008), la quale ha altresì precisato, in tema di quesiti, che gli stessi debbono essere formulati in modo da consentire un’immediata risposta affermativa o negativa (Cass. 1906/2008 cit).

Peraltro dei vizi contestati dal ricorrente in ordine al giudizio di riassunzione, soltanto uno sarebbe in grado di porre in discussione la regolarità di tale giudizio, e cioè la notificazione dell’atto di riassunzione avvenuto nei confronti del procuratore domiciliatario e non a mani proprie, come dispone l’art. 392 c.p.c., richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 dovendo l’atto, introdotto con ricorso, essere notificato all’intimato e soltanto successivamente depositato presso la Segreteria della Commissione, à sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, senza che il termine di deposito possa considerarsi ricompreso nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. per la riassunzione del giudizio. Tale vizio risulta tuttavia sanato dall’avvenuta notifica effettuata dal Messo a mani del contribuente à sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 60, essendo stata la relativa relata (come esposto in ricorso e contrariamente a quanto poi diversamente sostenuto dal difensore del R. in sede di discussione) “spillata” all’atto di riassunzione seppure in copia, per cui a tale atto va comunque riferita.

Il primo motivo di ricorso va dunque dichiarato inammissibile, analogamente al secondo motivo con cui si denuncia difetto di motivazione della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine alla prova della materiale apprensione, da parte del ricorrente, delle somme (pari ad un settimo) di cui altri, in concorso si sono appropriatici R. non ha fornito infatti alcun riscontro in proposito, per cui il motivo, incentrato su circostanze di mero fatto, si dimostra privo di autosufficienza, senza che risulti peraltro l’omissione di pronuncia denunciata à sensi dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTR correttamente argomentato in ordine alla possibilità che la prova di percezione di proventi illeciti possa essere raggiunta anche attraverso presunzioni, quali – nella specie – l’aver il ricorrente firmato interi carnets di assegni, traendo dalla banca la provvista oggetto dell’ammanco – ancorchè trasferita ad altri.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente nelle spese, che si liquidano in Euro 3.400,00= per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente nelle spese, che si liquidano in Euro 3.400,00= per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA