Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9765 del 18/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.18/04/2017), n. 9765
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3613/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
NUOVA SAM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTON GIULIO BARRILI 49,
presso lo studio dell’avvocato DANIEL DE VITO, rappresentata e
difesa dall’avvocato VALERIO FREDA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6893/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 10/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso l’avviso di accertamento, relativo ad IRES ed IRAP per l’anno 2006;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’avviso di accertamento di secondo grado sarebbe stato notificato alla Nuova SAM, quale società consolidata, perchè relativo alla posizione della consolidante Nuova Immobiliare e derivante da quello di primo livello, a carico delle consolidate Nuova Sam s.p.a. e IBS s.r.l. Tuttavia, con le suddette società non sarebbe ricorsa alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, quanto piuttosto uno stretto legame tra l’accertamento nei confronti della consolidante e quello nei confronti della consolidata, in forza del quale avrebbero potuto trarsi elementi di convincimento dalle decisioni di merito di CTP Avellino 43/2/2012 e CTR Salerno 6063/4/2014 per affermare l’illegittimità degli avvisi di accertamento di primo livello.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La motivazione sarebbe apparente, giacchè la CTR non avrebbe fornito idonea motivazione circa le ragioni dell’adesione alle sentenze della CTP di Avellino ed alla CTR di Salerno, tanto più che, nell’atto di appello, l’Ufficio si era lamentato del merito della decisione di primo grado: d’altronde, altra sezione della CTR di Napoli – nel giudizio relativo all’accertamento c.d. di primo livello – aveva accolto l’appello dell’Agenzia. Da ciò la necessità di una puntuale motivazione, a fronte della peculiarità della fattispecie;
che, col secondo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe considerato solo i precedenti di Avellino e di Salerno, senza esaminare l’eccezione, formulata dall’appellante, con la quale si evidenziava l’esistenza di altre due sentenze, di segno contrario, rese sulla medesima questione;
che, col terzo, si sostiene la violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe ritenuto ampiamente accertata l’impossibilità ad operare della contribuente, nell’anno in contestazione, stante l’inagibilità del capannone, mentre tale semplice circostanza sarebbe stata inidonea a vincere la rigorosa prova contraria posta a carico del contribuente dagli artt. 30 e 37 bis citati;
che la Nuova SAM s.p.a. si è costituita con controricorso;
che il primo ed il secondo motivo – che, per la loro stretta correlazione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati;
che, per un verso, la motivazione non può dirsi apparente, giacchè ha espresso compiutamente le ragioni dell’adesione alle due decisioni di Avellino e Salerno, che avevano affermato l’impossibilità ad operare da parte della contribuente, e che, per altro verso, il richiamo dell’Ufficio a due diverse sentenze, asseritamente ignorate dalla CTR, non costituisce una eccezione di natura processuale, ma solo una mera difesa;
che il terzo motivo è fondato;
che i parametri previsti dalla L. n. 724 del 1994, art. 30, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, convertito nella L. n. 248 del 2006, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto (Sez. 5, n. 21358 del 21/10/2015; Sez. 5, n. 20702 del 01/10/2014);
che la prova deve essere estremamente rigorosa e certo non può bastare la sola dimostrazione dell’inagibilità di un capannone, se non accompagnata da ulteriori elementi comprovanti l’impossibilità di operare altrove;
che il ricorso va dunque accolto limitatamente al terzo motivo e respinto riguardo al primo ed al secondo;
che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017