Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9765 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30308-2019 proposto da:

CAPITOL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VITO VINCENZO ZACCAGNINO;

– ricorrente –

contro

ADER AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 127/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Capitol s.r.l. ha impugnato gli estratti di ruolo e le relative cartelle di pagamento, aventi ad oggetto tributi degli anni 2005, 2006 e 2008, oltre accessori e sanzioni, deducendo l’omessa notificazione delle medesime cartelle e l’inesistenza del presupposto impositivo. La Commissione tributaria provinciale di Potenza ha rigettato il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, con la sentenza n. 127/1/2019, depositata il 6 marzo 2019, ha rigettato l’appello della contribuente ritenendo – per quanto rileva in questa sede – che ai verbali ed alle relate compilate dagli agenti della riscossione, dai messi notificatori e dagli agenti postali vada riconosciuta forza probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., essendo tali atti assistiti da presunzione di veridicità, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese dalle parti al pubblico ufficiale e dei fatti verificatisi in presenza di quest’ultimo.

Ricorre per cassazione la società contribuente, deducendo un unico motivo; resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate riscossione. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 214 c.p.c.; degli artt. 2700,2714,2719,2724 e 2725 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la produzione di semplici copie fotostatiche di atti e relate, redatti dagli agenti di riscossione o dai messi notificatori, abbia “forza probatoria vincolante”. Deduce la società ricorrente di avere disconosciuto tutta la documentazione depositata in giudizio dall’agente della riscossione, cosicchè quest’ultimo avrebbe avuto l’onere di produrre gli originali.

Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, oltre che infondato.

Infatti è principio affermato costantemente da questa Corte che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio impone, sotto pena di inefficacia, pur senza vincoli di forma, che la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare (Cass., Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 4912), sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni (Cass., Sez. V, 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., Sez. II, 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., Sez. V, 19 agosto 2004, n. 16232).

Il riferimento, nel ricorso per cui si procede, ad un “disconoscimento” di “tutta la documentazione”, generico ed onnicomprensivo, e comunque non differenziato rispetto a singoli atti ed alle rispettive pretese difformità, non consente infatti di individuare lo stesso contenuto della censura, non evidenziando i presupposti della violazione processuale denunciata.

La censura è inoltre comunque infondata, atteso che un “disconoscimento” generico così come descritto nel ricorso non è efficace ai fini della contestazione della conformità delle copie fotostatiche, secondo l’orientamento consolidato di legittimità già richiamato.

3 – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

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