Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9765 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. I, 04/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 04/05/2011), n.9766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20351/2010 proposto da:

B.A., M.A., C.F., S.

F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI

16, presso l’avvocato GIULIANI ALESSANDRA, rappresentati e difesi

dall’avvocato STELLA Francesco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CO.GI., ME.DA.WA., BI.GI.,

SA.LU., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO

14, presso l’avvocato GIANLUCA SAVINO, rappresentati e difesi dagli

avvocati SCRIVANO Ferdinando, PROVENZANO DOMENICO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

CA.PI., G.D., N.L.,

c.r., ST.AD., SINDACO DEL COMUNE DI

FALERNA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI

APPELLO DI CATANZARO, MA.EN., F.G., m.

a.m., CA.PI., CR.MI., C.

G., F.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 17/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 25/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato FRANCESCO STELLA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato DOMENICO PROVENZANO che ha

chiesto il rigetto del ricorso; entrambi gli avvocati dichiarano che

l’indicazione della parte ” CA.GI.” è un refuso e che

trattasi di soggetto inesistente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In riferimento all’esito delle operazioni elettorali svoltesi il 6 ed il 7 giugno 2009 per l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Falerna, B.A., C.F., S.F. ed M.A., con ricorso del 6.08.2009, proponevano, con altre parti, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, l’azione popolare prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 70, avverso l’elezione a Sindaco di Co.

G. ed a consiglieri comunali di Me.Da.Wa., Bi.Gi. e Sa.Lu..

I ricorrenti sostenevano che il Co., il Me., il Bi. ed il Sa. versavano in situazioni d’ineleggibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 60, comma 1, nn. 10 e 11 ed art. 63. nn. 1 e 2; chiedevano, pertanto, che gli stessi fossero dichiarati decaduti dalle rispettive cariche di Sindaco e di Consiglieri comunali, deducendo che anche durante il periodo elettorale essi avevano rivestito:

a) nell’ambito del Consorzio Regionale per l’Energia e la Tutela Ambientale – Creta, di cui il Comune di Falerna oltre ad essere stato uno dei soci fondatori era consorziato, il Co. la carica di Presidente del Consorzio stesso oltre che di Presidente del Consiglio Direttivo, il Me. quella di membro del Consiglio Direttivo e di Presidente del Comitato tecnico scientifico ed il Sa. quella di amministratore e di responsabile dell’area legale;

b) nell’ambito della società a r.l. Creta Energie Speciali, di cui il Consorzio Creta era titolare di quota pari al 30% del capitale sociale, il Co. ed il Me., anche titolare di quota pari al 3% del capitale sociale, rispettivamente la carica di Presidente e quella di membro del Consiglio di amministrazione;

c) nell’ambito della società a responsabilità limitata “Borghi Autentici Costa del Lione S.r.l”, di cui il Comune di Falerna era titolare del 51% del capitale sociale, il Me. ed il Bi.

rispettivamente quella di Presidente e quella di membro del Consiglio di amministrazione.

Con sentenza n. 1000 del 15-19.10.2009, l’adito Tribunale rigettava la domanda introduttiva, compensando le spese processuali.

Con sentenza del 15.01-25.05.2010, la Corte di appello di Catanzaro respingeva il gravame proposto dai 16 ricorrenti soccombenti.

La Corte distrettuale osservava e riteneva anche che:

scopo del Consorzio Creta, che coinvolgeva il Co., il Me. ed il Sa., era quello di coordinare, per conto dei Comuni consorziati, le attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione di ogni fonte di energia, nonchè la prestazione di servizi e consulenze funzionali all’ottimizzazione dell’utilizzo di fonti energetiche e della tutela dell’ambiente, occupandosi altresì di espletare per conto dei medesimi enti consorziati le procedure per l’affidamento in “global service” degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione nella disponibilità dei consorziati che la Creta Energie Speciali S.r.l., che riguardava il Co. ed il Me. e di cui il Consorzio Creta era titolare della quota pari al 30% del capitale sociale, aveva ad oggetto, tra l’altro, la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, nonchè la ricerca scientifica e rinnovazione tecnologica, la progettazione, la realizzazione e la gestione nell’ambito dei servizi di energia e “global service” per utenze pubbliche, private industriali, per singoli edifici o quartieri o intere aree urbane;

che gli enti comunali consorziati nel Creta, tra cui il Comune di Falerna, aderendo a questo consorzio avevano ad esso concesso, in base a convenzione, il diritto di realizzare e gestire, a cura della società Creta Energie, gli impianti eolici presenti sulle aree di rispettiva competenza;

– che la Borghi Autentici Costa del Lione S.r.l., che riguardava il Me. ed il Bi. e di cui il Comune di Falerna partecipava al capitale sociale per quota pari al 51%, aveva come oggetto sociale la promozione e lo sviluppo di iniziative a favore dell’economia e della popolazione dei borghi del Comune di Falerna e di altri Comuni aderenti;

che dovevano essere confermate:

a) nei riguardi del Co., del Me. la conclusione del primo giudice, tratta alla luce dei documenti prodotti in atti, tra cui l’atto costitutivo, lo Statuto del Consorzio e gli allegati regolamenti, circa l’insussistenza tra l’ente locale, da una parte, e sia il Consorzio Creta che la società Creta Energie Speciali, dall’altra, rispetto alla quale ultima il Comune non aveva nemmeno alcun collegamento o partecipazione diretta ed il Consorzio, invece, deteneva una partecipazione minoritaria inferiore a quella minima di legge, del rapporto di dipendenza previsto quale causa d’ineleggibilità dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 60, n. 11, nonchè del rapporto di controllo, intervento, vigilanza o sovvenzionamento continuativo integrante la causa d’incompatibilità di cui all’art. 63, n. 1 del medesimo testo normativo e ciò pure considerando l’affinità tra i fini perseguiti dal Consorzio Creta ed i compiti istituzionali del Comune di Falerna e senza tralasciare sia la genericità del rilievo degli appellanti secondo cui il consorzio era riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 31 del T.U., tra l’altro svolto senza specificamente confutare la ricostruzione in senso contrario resa dal Tribunale;

b) limitatamente al Co. ed al Me. e con riguardo alle cariche da entrambi rivestite nel Consorzio Creta e nella società Creta, la non ravvisabilità della causa d’incompatibilità di cui all’art. 63 n. 2 del cit. T.U. (essendo rimasta non impugnata l’insussistenza della causa d’incompatibilità di cui al n. 1 del medesimo art. 63), tenuto conto ad integrazione delle considerazioni già svolte dal primo giudice, degli specifici compiti affidati al consorzio, da realizzarsi pur sempre attraverso la stipulazione delle relative e pertinenti convenzioni direttamente tra l’ente locale, da un lato, e l’impresa, ditta o società dall’altro;

c) l’idoneità della prodotta documentazione a dimostrare comunque l’avvenuta rituale e tempestiva rimozione delle configurate cause di ineleggibilità e/o di eventuale incompatibilità mediante le dimissioni rassegnate e la conseguente cessazione dei relativi incarichi entro i diversi termini previsti dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 60, comma 3 e art. 63, comma 3, pur dovendosi sottolineare che tale questione per il Co. ed il Me. con riguardo alle funzioni da ciascuno svolte nel Consorzio e nella società Creta rimaneva assorbita dalla conclusione di infondatezza del gravame in punto di configurabilità delle dedotte situazioni d’ineleggibilità ed incompatibilità;

d) con specifico riferimento al Me. ed al Bi. ed alla carica, da ciascuno di loro rivestita nella società Borghi Autentici Costa del Lione, la conclusione secondo cui la causa d’ineleggibilità di cui all’art. 60 n. 10 del cit. T.U., non poteva avere per entrambi effetto, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del medesimo testo, a seguito di dimissioni da loro manifestate per iscritto, in tempo anteriore al 9.05.2009, data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, e la cui tempestiva presentazione si poteva ritenere dimostrata sulla base del contenuto del verbale della seduta del consiglio di amministrazione della società, svoltasi il 30.04.2004, verbale costituente atto pubblico fidefacente, prodotto in copia recante l’attestazione notarile di conformità con l’originale.

Avverso questa sentenza il B., il C., lo S. ed il M. hanno proposto ricorso per cassazione notificato al Co., al Me., al Bi. ed al Sa., nonchè al PG presso il giudice a qua ed al c., al Ca.Pi., alla Ca., a Cu.Gi., alla Cr., ai F., al G., al m., al Ma., alla N. ed alla St.. Il Co., il Me., il Bi. ed il Sa. hanno resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Ricorrenti e contro ricorrenti hanno depositato memoria.

All’udienza pubblica del 1 dicembre 2010 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di c.r., Ca.Pi., Ca.Pi., Cu.Gi., Cr.Mi., Ca.Gi., F. G., F.P., G.D., m.a.

m., Ma.En., N.L., St.Ad.

nonchè del PG presso il giudice a quo, cui i ricorrenti hanno ritualmente ottemperato tranne che per il Ca.. I destinatari della rinnovata notificazione non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va ritenuta l’integrità del contraddittorio, essendo emerso ed incontroverso che tale ” Ca.Gi.” è estraneo al processo, sicchè il reiterato richiamo di tale nominativo nella sentenza impugnata si rivela frutto di mero errore materiale nella indicazione di quello di Cu.Gi., che, invece, è stato parte dei pregressi gradi ed intimato in questa sede.

A sostegno dell’impugnazione il B., il C., lo S. ed il M. denunciano per vari profili “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 60 e 63, nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione”.

Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.

In primo luogo, accogliendo l’eccezione dei controricorrenti, va dichiarata l’inammissibilità del gravame per mancanza di censure, nei confronti di Sa.Lu., il quale non figura specificamente destinatario di alcuno degli illustrati motivi di ricorso a questa Corte, prima che non personalmente coinvolto nelle argomentazioni decisorie della sentenza impugnata, di tal che la sua evocazione nelle fasi del giudizio successive alla prima sembra correlarsi a supposte esigenze di completezza del contraddittorio.

Quanto alle censure inerenti al Me. ed al Bi. in rapporto alla situazione d’ineleggibilità contemplata dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 60, comma 1, n. 10, e con riguardo alle cariche dagli stessi rivestite nella società Borghi Autentici Costa del Lione S.r.l. appare esaustivo ai fini di escluderne il pregio, il rilievo di non aderenza e pertinenza di quelle rivolte avverso l’accertamento dei giudici di merito circa la tempestività, rispetto al termine contemplato dal comma 3 del medesimo art. 60, delle dimissioni dalle cariche in questione, dagli stessi rassegnate. La Corte distrettuale è pervenuta a questa conclusione ritenendo che il verbale prodotto in copia corredata dell’attestazione notarile di conformità con l’originale e stilato il 30.04.2004, in occasione dell’adunanza del C.d.A. della società Borghi Autentici, verbale da cui risultavano rese note e recepite le dimissioni del Me. e del Bi., formalizzate per iscritto, costituisse atto pubblico fidefacente e che, come tale, ben potesse comprovare con l’efficacia probatoria propria di atti di tal genere e, dunque, sino a querela di falso (art. 2700 c.c.), l’esistenza di dimissioni dagli stessi espresse in tempo utile, anteriore al termine ultimo per la presentazione delle candidature, nella specie scadente il 9.05.2009.

I ricorrenti avversano tale decisione con generici addebiti di erroneità nonchè richiami a tutte le argomentazioni da loro svolte nell’atto di appello e ad elementi, quali anche l’inoltro non meglio specificato, di denuncia penale in merito alla falsità della documentazione prodotta da controparte, in tesi atti a scalfire l’attendibilità della decisione e la certezza dell’anteriorità della data delle rassegnate dimissioni a quella prevista per elidere la causa d’ineleggibilità, ma non censurano la valutazione e qualificazione come atto pubblico del menzionato verbale del 30.04.2009, cui, pertanto, non può essere in questa sede negata l’efficacia probatoria dirimente attribuitagli nel pregresso grado.

Le censure inerenti al Co. ed al Me. con riguardo alle cariche da ciascuno di loro rivestite nel Consorzio Creta e nella società Creta in rapporto alla situazione d’ineleggibilità di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 60, comma 1, n. 11, risultano incentrate sulla prospettata natura di detto consorzio e sulla asserita coincidenza delle sue funzioni con quelle contemplate dall’art. 31 del medesimo decreto legislativo, comportanti la sua assimilazione alle aziende speciali, enti strumentali, istituzionalmente dipendenti dall’ente locale, previste per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, dal successivo art. 113 bis e dall’art. 114.

Relativamente alla negata sussistenza del rapporto di dipendenza tra il Comune di Falerna ed il Consorzio Creta per lo specifico profilo ancora in discussione, come detto fondato sulla riconduzione di tale Consorzio all’ambito di quelli previsti dall’art. 31 del T.U. del 2000, la Corte di merito ha osservato che la tesi degli appellanti, meramente astratta e non avvalorata dalla evidenziazione di indici sintomatici del legame di dipendenza del Consorzio da ciascuno dei comuni ad esso aderenti in posizione paritaria, già era stata argomentatamente disattesa dal Tribunale e che gli stessi appellanti non avevano puntualmente confutato la ricostruzione in senso contrario resa dal primo giudice. In questa sede la valutazione d’inammissibilità per genericità del profilo di censura in discussione espressa dal giudice d’appello non è stata impugnata, ragione per cui la conclusione sfavorevole adottata dal primo giudice non può più essere nel merito ridiscussa.

D’altra parte l’automatica riconduzione di tutti i Consorzi tra comuni a quelli contemplati dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 31, e la conseguente assimilazione di essi alle aziende speciali previste dal medesimo TU, con correlata attribuzione anche ai primi delle connotazioni proprie delle seconde, di enti strumentali (e dipendenti), non trova fondamento normativo nel citato testo normativo, che all’art. 2 comma 2, diversifica le tipologie dei Consorzi cui partecipano enti locali, escludendo alcuni dall’applicabilità delle norme su tali enti da esso introdotte, ed all’art. 31 comma 8 limita ai soli consorzi che gestiscono attività di cui all’art. 113 bis, l’applicabilità delle norme previste per le aziende speciali.

Con riguardo, invece, alle situazioni d’incompatibilità previste nell’art. 63 comma 1, n. 2 del medesimo T.U., le censure risultano affidate al richiamo sia di casi specifici in tesi integranti conflitto d’interessi e segnatamente la Convenzione intercorsa tra il Comune di Falerna ed il Consorzio presieduto dal Co., sottoscritta il 6.07.2007 (al pari della convenzione per l’affidamento in Global Service) e sia dei servizi che i ricorrenti assumono effettivamente svolti dalla società partecipata dal Consorzio.

Anche queste censure, che nell’ambito delle cause di “incompatibilità di interessi” previste dal cit. art. 63. n. 2, attengono all’ipotesi secondo cui “non può ricoprire la carica di sindaco…. consigliere comunale…. 2) colui che, come titolare, amministratore … ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi…. nell’interesse del comune” non meritano favorevole apprezzamento. Le censure in argomento si rivelano, infatti, non solo estremamente generiche e prive anche di autosufficienza in merito alla intervenuta rituale acquisizione in giudizio delle richiamate risalenti convenzioni, ma anche riproposte senza contrastare specificamente le ragioni per le quali la Corte di appello le ha disattese, ricondotte oltre che a quelle già ravvisate dal primo giudice e da lei condivise, alla constatata esorbitanza delle convenzioni inerenti all’affidamento in concreto dei servizi, dall’ambito dei compiti devoluti al Consorzio, e, dunque, con valutazione coerente con i principi di diritto già espressi da questa Corte sul senso da attribuire all’espressione “avere parte” contenuta nella disposizione e più in generale sulla portata delle situazioni d’incompatibilità in argomento, le quali evocano una situazione di potenziale conflitto d’interessi rispetto all’esercizio imparziale della carica elettiva, ravvisabile nei casi in cui l’interesse del soggetto sia contrapposto a quello generale dell’ente locale (cfr. Cass. n. 550 del 2004; 11959 del 2003).

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Giusti motivi essenzialmente desunti dalla natura delle questioni controverse e dalla loro parziale novità, consigliano la compensazione per intero delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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