Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9764 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 23/04/2010), n.9764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9619/2006 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOACCHINO

GESMUNDO 4 presso lo studio dell’Avvocato ZUPO GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ALBANESE ANGELO giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI COMO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 156/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 22/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIANFRANCO SPINELLI, per delega

Avvocato ANGELO ALBANESE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato URBANI NERI ALESSIA, che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, dopo aver brevemente riassunto la vicenda processuale di G.D., Capo gestione Superiore delle Ferrovie dello Stato e dichiarante doganale delle FF.SS. di (OMISSIS), imputato, nel (OMISSIS), di concorso in fatti di contrabbando di tabacchi esteri lavorati, vicenda conclusasi con una sentenza di improcedibilità per prescrizione del reato, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza 1 luglio 2003 ha accolto, con sentenza 22 novembre 2005, l’appello dell’Agenzia Doganale di Como avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale 78/05/2003 che aveva ritenuto fondata su meri indizi e congetture la pretesa dell’Ufficio, e conseguentemente annullato l’avviso di pagamento con sanzioni per Euro 2.502.841,00 emesso a carico del G. dalla Dogana di Como.

La Commissione Regionale ha concisamente affermato che “contrariamente a quanto asserito dai giudici di prima istanza la ricostruzione dei fatti, le testimonianze raccoltegli elementi indiziari e gli addebiti di cui al verbale della G.d.F. hanno trovato pieno riscontro in sede penale in tutti e tre gradi di giudizio e pertanto non può disconoscersi la responsabilità del G. nè condividersi la motivazione della sentenza impugnata”.

G.D. chiede la cassazione della sentenza impugnata sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

L’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Adducendo violazione di legge in relazione a tutti gli elementi di prova acquisiti e vizio di motivazione della sentenza impugnata il ricorrente censura, col primo motivo, la sentenza impugnata per non aver pronunciato in ordine alla eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, essendo stato superato, con la notifica dell’avviso impugnato (avvenuta il 10.3.2003) il termine triennale decorrente dalla iniziale notifica di tale avviso (31.3.1998).

Col secondo motivo il ricorrente contesta l’affermazione della sentenza impugnata riguardo alla evidenza della sua responsabilità in ordine ai fatti contestati, come risultante dai processi penali, mai celebrati compiutamente e nei quali comunque le accuse non furono mai provate, e delle quali in ogni caso la Commissione Regionale doveva compiere un’autonoma valutazione.

L’Agenzia controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso in primo luogo perchè l’eccezione di prescrizione non è stata coltivata in appello;in secondo luogo perchè propone questioni di fatto, in terzo luogo perche non indica le norme violate, nonchèl’infondatezza dello stesso per l’assenza di qualsivoglia rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale e l’esazione dei diritti doganali.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Premesso che il motivo non indica la norme di cui si afferma la violazione – il che ne determina un primo profilo di inammissibilità – dall’esame degli atti, che il Collegio ha effettuato, essendo stato denunciato un “error in procedendo”, non risulta che il contribuente abbia coltivato in sede d’appello l’eccezione di prescrizione, che non può quindi essere esaminata in questa sede.

Peraltro, anche a voler ritenere che il ricorrente abbia soltanto verbalmente riproposto, in sede di appello, l’eccezione di prescrizione, la stessa sarebbe infondata poichè l’azione dello Stato per l’accertamento e la riscossione dei diritti doganali, ove il loro mancato pagamento abbia causa da un reato, si prescrive, ai sensi del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84, nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunciati nel procedimento penale siano divenuti irrevocabili, e cioè da quando sia definitivamente preclusa l’ulteriore perseguibilità del fatto come reato in forza di una qualsiasi pronuncia del giudice penale, ivi compresa quella di estinzione del reato per prescrizione(Cass. 20513/2006).Infatti, anche secondo il codice doganale comunitario istituito con Regolamento CEE 2913/92 – artt.220 e 221 – la comunicazione al debitore dell’importo dovuto può avvenire anche dopo il termine triennale – che è pertanto in tali casi prorogato – allorchè la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente. La norma di cui alla L. n. 43 del 1973, art. 84, non è dunque nella specie applicabile, essendo stato instaurato per i fatti che hanno dato luogo alla evasione dei dazi, procedimento penale, conclusosi con sentenza di questa Corte 1 luglio 2003, data dalla quale ha iniziato a decorrere il termine quinquennale per il recupero dei dazi non corrisposti.

Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, sia perchè non indica, come per il motivo precedente, la norma di cui si adduce la violazione, sia perchè rivolto a riproporre esclusivamente circostanze di fatto non valutabili in sede di legittimità.

Nè può essere presa in considerazione la sussistenza di vizio di motivazione della sentenza impugnata, come ha chiesto in sede di discussione, la difesa del ricorrente, perchè tale vizio non risulta correttamente denunciato nel motivo in esame.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con Euro 7.300,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente nelle spese, che si liquidano Euro 7.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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