Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9764 del 18/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.18/04/2017),  n. 9764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5719/2016 proposto da:

ERGO MECCANICA S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SESTO FIORENTINO 41, presso lo studio dell’avvocato CARMELO FABRIZIO

FERRARA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO FRANCESCO

URRICO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 3772/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI CALTANISSETTA,

depositata il 04/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ergo Meccanica s.r.l., in persona del legale rappresentante, ricorre, con tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento portante Iva dell’anno 2005, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado anch’essa sfavorevole, ribadendo la correttezza dell’iscrizione a ruolo per avere l’Amministrazione Finanziaria iscritto gli importi non pagati, risultanti dalla dichiarazione previo invio della comunicazione di irregolarità.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente ed apodittica e totale assenza di valutazione delle prove documentali prodotte in giudizio.

1.1. La censura è infondata. Alla luce dei principi illustrati dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 8053/2014) sussiste la dedotta nullità allorquando vi sia obiettiva carenza, nella sentenza impugnata, del procedimento logico che ha indotto il Giudice, sulla base degli elementi acquisiti al suo convincimento; ipotesi estranea a quella in esame in cui la motivazione appare idonea e sufficiente.

2. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla mancata consegna delle comunicazioni di irregolarità.

2.1. Il mezzo è inammissibile per carenza della decisività del fatto il cui esame si deduce come omesso. Ed, invero, secondo la prospettazione difensiva, la decisività di tale fatto deriverebbe dall’esistenza di errori commessi dal contribuente nelle dichiarazioni, circostanza che rendeva, sempre secondo la ricorrente, necessaria la consegna delle comunicazioni di irregolarità. Va, però, rilevato che, come dedotto nello stesso ricorso, l’esistenza di detti errori è stata prospettata, per la prima volta in grado di appello, con la conseguenza che, correttamente, il giudice di appello non l’ha esaminata siccome nuova e, quindi, inammissibile.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la C.T.R. omesso ogni pronuncia sul secondo motivo di appello relativo alle spese.

3.1. La censura è infondata. Il Giudice di appello ha, invero, ritenuti assorbiti gli altri motivi di appello ed avverso questa statuizione non è stata avanzata alcuna censura.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante, alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 1.200,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

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